LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3

Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/03/2001
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
130.01 - Comuni e Province
210.01 - Agricoltura
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.03 - Professioni turistiche
410.01 - Urbanistica
440.01 - Beni ambientali
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Integrata la disciplina della legge da art. 47, comma 1, L. R. 18/2003
2Integrata la disciplina della legge da art. 28, comma 2, L. R. 4/2005
3Allegato A abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 13/2009
4Derogata la disciplina da art. 8, c. 7 art. 10, c. 2, art. 18, c. 6, art. 19, c. 7 della L.R. 3/2011.
5Articolo 12 bis aggiunto da art. 27, comma 1, L. R. 6/2019
6Articolo 12 ter aggiunto da art. 27, comma 1, L. R. 6/2019
7Capo VI abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
CAPO I
 Finalità, principi organizzativi e procedimentali
Art. 1
 (Finalità)
1. La presente legge disciplina i procedimenti relativi all'avvio e all'esercizio di attività produttive e di attività di servizi attraverso l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi, al fine di:
a) garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione;
b) agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori e la libera circolazione dei servizi, in conformità alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
c) semplificare gli adempimenti, ridurre gli oneri e i tempi amministrativi.
2. La Regione promuove e sostiene gli sportelli unici mediante accordi e forme di coordinamento tra pubbliche amministrazioni, attraverso le azioni necessarie all'informatizzazione delle procedure e dei servizi di competenza dei medesimi e all'assunzione dei relativi oneri, nonché attraverso l'erogazione di incentivi.
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 111, comma 1, L. R. 29/2005
2Comma 2 bis aggiunto da art. 111, comma 2, L. R. 29/2005
3Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 13/2009
Art. 2
 (Principi e ambito di applicazione)
1. Lo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi, di seguito denominato sportello unico, costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e di servizi.
2. È garantito in ogni caso al richiedente l'accesso diretto agli uffici competenti per l'acquisizione di ogni informazione utile all'iter della richiesta ai fini dell'accesso e dello svolgimento delle attività produttive e di servizi.
3. Lo sportello unico è obbligatorio e ha la funzione di coordinare le singole fasi del procedimento e di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento medesimo, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Il funzionario preposto allo sportello unico è responsabile dell'intero procedimento.
4. L'intero procedimento presso lo sportello unico si svolge in via telematica ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2006/123/CE.
5. Le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, comunque denominati. Le comunicazioni formali al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo sportello unico.
6. Lo sportello unico esercita le funzioni amministrative concernenti:
a) la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione e la riconversione delle attività produttive, la localizzazione, la rilocalizzazione e l'avvio di impianti produttivi di beni e servizi, nonché l'esecuzione di opere interne ai locali adibiti ad uso di impresa, ivi incluso il rilascio dei titoli abilitativi edilizi;
b) l'avvio e lo svolgimento delle attività di servizi rientranti nell'applicazione della direttiva 2006/123/CE; le procedure e le formalità necessarie per accedere alle attività di servizi e per esercitarle comprendono, in particolare, le dichiarazioni, le notifiche e le istanze necessarie a ottenere l'autorizzazione delle autorità competenti, incluse le domande di inserimento in registri, ruoli, banche dati, o di iscrizione a organismi, ordini e associazioni professionali, ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2006/123/CE;
c) lo sportello unico per l'edilizia, in riferimento alle attività di cui alle lettere a) e b), in conformità alla normativa regionale in materia di edilizia.
7. Rientrano tra gli impianti produttivi quelli relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni.
Note:
1Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 13/2009
Art. 3
 (Esclusioni)
1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, nonché le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.
2. È fatta salva la vigente normativa nazionale e regionale in materia di valutazione di compatibilità e di impatto ambientale, nonché di autorizzazione integrata ambientale.
3. 
( ABROGATO )
(3)
Note:
1Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 13/2009
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 54, comma 1, L. R. 19/2012
3Comma 3 abrogato da art. 37, comma 1, lettera u), L. R. 34/2017
Art. 4
 (Assistenza e tutoraggio alle imprese e ai prestatori di servizi)
1. L'assistenza alle imprese e ai prestatori di servizi è fornita in modo chiaro e non ambiguo e, ove possibile, anche in altra lingua comunitaria. Essa consiste nella raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive e l'avvio e lo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale, con particolare riferimento all'impiego delle procedure telematiche per la presentazione delle istanze, alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attività dello sportello unico, nonché nella raccolta e diffusione delle informazioni concernenti:
a) gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo;
b) i requisiti applicabili ai prestatori, in particolare quelli relativi alle procedure e alle formalità da espletare per accedere alle attività di servizi ed esercitarle;
c) i dati necessari per entrare direttamente in contatto con le autorità competenti, compresi quelli delle autorità competenti in materia di esercizio delle attività di servizi;
d) i mezzi e le condizioni di accesso alle banche dati e ai registri pubblici relativi ai prestatori e ai servizi;
e) i mezzi di ricorso esistenti in genere in caso di controversie tra le autorità competenti e il prestatore o il destinatario, o tra un prestatore e un destinatario, o tra prestatori;
f) i dati di associazioni o organizzazioni diverse dalle autorità competenti presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza.
2. Le funzioni di assistenza sono esercitate dallo sportello unico, nonché dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dalle associazioni di categoria e dai centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 72 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e all'articolo 85 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>).
3. L'Amministrazione regionale attiva forme di tutoraggio connesse allo svolgimento delle funzioni di marketing territoriale e attrattività nei confronti delle imprese interessate all'insediamento di strutture produttive nel territorio regionale.
4. Le imprese di cui al comma 3 possono richiedere all'Amministrazione regionale di avviare apposite consultazioni preliminari alla progettazione dell'insediamento produttivo, finalizzate a fornire le indicazioni e le valutazioni indispensabili a orientare le scelte imprenditoriali.
5. La Giunta regionale individua le fattispecie per le quali possono essere attivate le consultazioni preliminari di cui al comma 4, determina i criteri e le modalità per l'attivazione delle consultazioni medesime e individua le amministrazioni pubbliche coinvolte.
Note:
1Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 13/2009
Art. 5
 (Portale dello sportello unico)
1. L'Amministrazione regionale realizza il portale dello sportello unico per lo svolgimento informatizzato delle procedure e delle formalità relative all'insediamento e allo svolgimento delle attività produttive e all'avvio e allo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale.
2. Per la realizzazione del portale di cui al comma 1 è attivato un tavolo di collaborazione fra la Regione e quattro rappresentanti dei Comuni designati dal Consiglio delle autonomie locali.
3. All'interno del portale è istituita una banca dati per l'informazione alle imprese e ai prestatori di servizi, di seguito denominata banca dati. La banca dati è informatizzata, accessibile da chiunque per via telematica, finalizzata alla raccolta e diffusione delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive e l'avvio e lo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale. In tale ambito la banca dati fornisce le informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutti i dati e le informazioni utili disponibili a livello regionale, comprese quelle concernenti le attività promozionali.
4. Il portale è messo gratuitamente a disposizione dei Comuni singoli e associati che gestiscono lo sportello unico.
5. Con regolamento regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono disciplinate le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione e di accesso al portale da parte di soggetti pubblici e privati, nonché la costituzione e il funzionamento del gruppo tecnico regionale per la gestione del portale medesimo, al quale partecipano in particolare rappresentanti dell'Amministrazione regionale, degli enti locali, delle Aziende per i servizi sanitari. Il gruppo tecnico regionale per la gestione del portale analizza l'evoluzione legislativa, procedimentale e tecnologica afferente alle funzioni dello sportello unico, propone misure di semplificazione e definisce indicazioni tecniche per gli sportelli unici e le altre amministrazioni pubbliche ai fini dell'implementazione e della manutenzione dei contenuti informativi delle banche dati del portale. Le indicazioni tecniche del gruppo tecnico regionale sono vincolanti per gli sportelli unici e gli enti di riferimento.
6. Il regolamento regionale di cui al comma 5 è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, in relazione alle competenze esclusive statali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione e ai fini dell'interoperabilità dei sistemi di rete, l'impiego non discriminatorio della firma elettronica o digitale e i collegamenti tra la rete centrale della pubblica amministrazione e le reti periferiche.
Note:
1Articolo sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 13/2009
2Comma 5 sostituito da art. 26, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 24, comma 6, L. R. 12/2002 nel testo modificato da art. 26, comma 1, L. R. 7/2011, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 31, comma 1, lettera c), L. R. 4/2013
4Integrata la disciplina del comma 5 da art. 24, comma 6, L. R. 12/2002 nel testo modificato da art. 31, comma 1, lettera c), L. R. 4/2013
5Integrata la disciplina del comma 5 da art. 5, comma 1, L. R. 3/2015
Art. 6
 (Coordinamento tra pubbliche amministrazioni e individuazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico)
1. La Regione promuove accordi e forme di coordinamento tra pubbliche amministrazioni al fine di sostenere lo svolgimento delle funzioni degli sportelli unici, attraverso la semplificazione dei procedimenti amministrativi, il miglioramento dell'assistenza e dei servizi alle imprese, per la raccolta e la divulgazione delle informazioni, nonché per lo svolgimento in via telematica dei procedimenti di competenza dello sportello unico.
2. Al fine dell'attivazione e dello svolgimento coordinato delle funzioni degli sportelli unici, la Regione promuove accordi con gli uffici periferici dello Stato, con le Province, con i Comuni e con altri soggetti pubblici per l'individuazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico.
3. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sono individuati i procedimenti amministrativi regionali che a partire dal termine indicato nel decreto medesimo sono inseriti nel procedimento di competenza dello sportello unico.
4. A partire dalla data di operatività dello sportello unico le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di trasmettere allo sportello unico le eventuali domande relative a nuovi procedimenti rientranti nella competenza del medesimo a esse presentate dandone comunicazione al richiedente. I procedimenti in corso sono conclusi dall'amministrazione procedente.
Note:
1Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 13/2009
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 26, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
3Parole aggiunte al comma 3 da art. 26, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
4Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 68, lettera a), L. R. 22/2010
5Parole sostituite al comma 3 da art. 10, comma 68, lettera b), L. R. 22/2010
6Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 54 del 24 marzo 2014 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 15 del 2 aprile 2014), l'illegittimità costituzionale del comma 68 dell'art. 10, L.R. 22/2010, con cui si disponeva la sostituzione di parole ai commi 2 e 3 del presente articolo; le parole in questione risultano peraltro successivamente soppresse dall'art. 5, comma 1, L.R. 4/2011.
7Parole soppresse al comma 2 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 4/2011
8Parole soppresse al comma 3 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 4/2011
Art. 7
 (Semplificazione dei procedimenti amministrativi regionali)
1. Ai fini della massima accelerazione dell'azione amministrativa, i procedimenti amministrativi regionali di competenza dello sportello unico sono semplificati in conformità ai criteri generali di semplificazione amministrativa previsti dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e ai principi della direttiva 2006/123/CE.
2. Qualora i procedimenti amministrativi di cui al comma 1 siano disciplinati con legge regionale, possono essere semplificati mediante regolamenti regionali di delegificazione, adottati previo parere della competente Commissione consiliare, la quale si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con essi incompatibili, espressamente indicate nei regolamenti medesimi.
Note:
1Articolo sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 13/2009
Art. 8
 (Individuazione delle aree da destinare agli insediamenti produttivi)
1.La individuazione delle aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi è effettuata ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio).
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 13/2009
CAPO II
 Sportello unico per le attività produttive
Art. 9
 (Istituzione e gestione dello sportello unico)
1. I Comuni istituiscono lo sportello unico singolarmente o in forma associata.
2. L'Amministrazione regionale, mediante il Piano di valorizzazione territoriale previsto dall'articolo 26 della legge regionale 1/2006, promuove la gestione in forma associata dello sportello unico ed è autorizzata a concedere ai Comuni incentivi per agevolare l'istituzione, l'adeguamento e il rafforzamento degli sportelli unici, nonché la formazione professionale del personale, secondo i criteri e le modalità stabiliti con regolamento regionale.
Note:
1Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 13/2009
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 53, comma 1, L. R. 13/2009
Art. 10
 (Funzioni dello sportello unico)
1. Allo sportello unico gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti procedimentali previsti dalla normativa vigente relativamente alle funzioni in materia di insediamenti produttivi e di avvio e svolgimento di attività di servizi.
2. Lo sportello unico svolge in particolare i seguenti compiti:
a) attiva e coordina tutti i procedimenti amministrativi afferenti a istanze di realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione delle attività produttive, localizzazione, rilocalizzazione e avvio di impianti produttivi di beni e servizi, e di avvio e svolgimento di attività di servizi;
b)   ( ABROGATA )
c) assicura l'accesso gratuito alla banca dati di cui all'articolo 5, comma 4; inoltre, predispone un proprio archivio informatico, in conformità a quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 4, contenente gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali informatizzati secondo modalità compatibili con gli standard informatici regionali;
d) garantisce a tutti i singoli soggetti interessati l'accesso, in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione da essi presentate e lo stato del loro iter procedurale;
e) su richiesta dei soggetti interessati, si pronuncia sulla conformità, allo stato degli atti in suo possesso, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, nonché con la normativa di tutela ambientale, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento autorizzatorio. Tale parere viene reso entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta;
f) fornisce assistenza alle imprese e ai prestatori per tutto quanto attiene all'insediamento e allo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale e all'avvio e allo svolgimento di attività di servizi;
g) diffonde ogni informazione relativa ad attività produttive e ad attività di servizi;
h) assume la responsabilità della regolarità formale e della completezza della domanda; in caso di incompletezza della domanda è prevista un'unica richiesta di integrazione istruttoria.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 13/2009
2Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 13/2009
3Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 13/2009
4Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 13/2009
5Parole soppresse alla lettera d) del comma 2 da art. 13, comma 1, lettera e), L. R. 13/2009
6Lettera f) del comma 2 sostituita da art. 13, comma 1, lettera f), L. R. 13/2009
7Parole aggiunte alla lettera g) del comma 2 da art. 13, comma 1, lettera g), L. R. 13/2009
CAPO III
 Procedimento semplificato
Art. 11
 (Procedimento ordinario mediante conferenza di servizi)
1. Il procedimento ordinario presso lo sportello unico mediante conferenza di servizi si applica nei casi nei quali le leggi di settore non prevedono la dichiarazione di inizio attività o il silenzio assenso e sia necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche.
2. Il responsabile del procedimento presso lo sportello unico indice la conferenza di servizi entro dieci giorni lavorativi dalla presentazione della domanda. La conferenza di servizi si svolge in conformità e nei termini di cui agli articoli da 22 a 22 ter della legge regionale 7/2000.
3. Qualora il procedimento sia di competenza di un'unica amministrazione, lo sportello unico trasmette la domanda all'amministrazione competente che provvede nei termini previsti.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 35, comma 1, L. R. 18/2004
2Comma 2 bis aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 18/2004
3Parole sostituite al comma 6 da art. 35, comma 1, L. R. 18/2004
4Articolo sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 13/2009
5Parole sostituite al comma 2 da art. 26, comma 1, lettera d), L. R. 17/2010
Art. 12
 (Progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici)
1. Qualora il progetto presentato sia in contrasto con gli strumenti urbanistici generali e attuativi, approvati o adottati, il Sindaco del Comune interessato o l'organo competente ai sensi dello Statuto comunale, rispettivamente, emette il diniego di permesso di costruire, ovvero sospende il relativo procedimento.
2. Qualora il progetto presentato sia in contrasto con gli strumenti urbanistici generali e attuativi comunali, approvati o adottati, ma conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro, trova applicazione l'articolo 11, comma 2. La determinazione della conferenza di servizi, eventualmente richiesta, alla quale partecipa l'Amministrazione regionale, può costituire progetto di variante, sul quale si pronuncia definitivamente il Consiglio comunale entro le due sedute successive alla data di determinazione della conferenza di servizi.
3. Qualora il progetto presentato sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro, ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi, ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può motivatamente convocare, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, una conferenza di servizi, alla quale partecipa l'Amministrazione regionale, per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso. Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto produttivo. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante e segue le procedure delle varianti di livello comunale ai sensi del capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo), sulla quale si pronuncia definitivamente il Consiglio comunale entro le due sedute successive alla data di determinazione della conferenza di servizi.
Note:
1Articolo sostituito da art. 16, comma 1, L. R. 13/2009
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 12, comma 1, L. R. 21/2015
Art. 12 bis
 (Interventi di edilizia produttiva che non configurano variante allo strumento urbanistico generale)
1. Non configurano variante allo strumento urbanistico generale e sono soggetti al procedimento di cui all'articolo 11 i seguenti interventi:
a) modifiche e ampliamenti di attività produttive ubicati in zone omogenee D1, D2, D3 come individuate dagli strumenti urbanistici comunali, che si rendono necessari per almeno una delle seguenti fattispecie:
1) adeguamento degli immobili o degli impianti a obblighi o prescrizioni tecniche derivanti da normative comunitarie, statali o regionali, riferite all'attività produttiva e nella misura minima necessaria al rispetto delle norme;
2) adeguamento o modifica della struttura o degli impianti fino a un massimo del 70 per cento della superficie del lotto.
b) tutte le modifiche planovolumetriche di progetti già approvati ai sensi della normativa in materia di sportello unico per le attività produttive, ferme restando le quantità volumetriche e/o di superficie coperta già approvate, necessarie per il mantenimento della produzione e/o dei livelli occupazionali sul territorio;
c) l'ampliamento della superficie utile di edifici o unità immobiliari esistenti a destinazione produttiva industriale o artigianale, attraverso la realizzazione di solai interpiano senza modifiche della sagoma esistente.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 27, comma 1, L. R. 6/2019
2Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 18, comma 1, L. R. 9/2019
3Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023
Art. 12 ter
 (Interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale)
1. Previo parere favorevole del Consiglio comunale, sono soggetti al procedimento di cui all'articolo 11 gli interventi che comportano ampliamenti di attività produttive, anche in difformità dallo strumento urbanistico comunale per quanto attiene a indici, parametri, destinazioni e zonizzazione urbanistica, purché entro il limite massimo dell'80 per cento del volume o della superficie esistente e, comunque, in misura non superiore a 5.000 metri quadrati di superficie coperta, necessari per il mantenimento o per l'incremento della produzione e della logistica aziendale e/o dei livelli occupazionali sul territorio. Nel caso in cui l'ampliamento sia realizzato mediante il mutamento di destinazione d'uso di fabbricati esistenti, gli stessi devono essere situati all'interno del medesimo comparto sul quale insiste l'attività da ampliare o comunque costituire con questa, a seguito dell'intervento, un unico aggregato produttivo.
2. Il limite massimo di ampliamento previsto dal comma 1 può essere raggiunto anche attraverso la sommatoria di più interventi distinti.
2 bis. Con la deliberazione di cui al comma 1 il Consiglio comunale può stabilire, ai sensi dell' articolo 29 della legge regionale 19/2009 l'incidenza degli oneri di urbanizzazione per gli interventi disciplinati dal presente articolo. In caso di mancanza di determinazione da parte del Consiglio comunale trovano applicazione le tabelle parametriche per gli usi produttivi.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 27, comma 1, L. R. 6/2019
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 18, comma 2, L. R. 9/2019
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 25, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 10/2023
4Comma 2 bis aggiunto da art. 25, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 10/2023
CAPO IV
 Procedimento mediante autocertificazione
Art. 13
 (Dichiarazione di inizio attività e silenzio assenso)
1. Nei casi in cui le attività previste dall'articolo 2 siano soggette a dichiarazione di inizio attività o a silenzio assenso ai sensi della legge regionale 7/2000, la dichiarazione di inizio attività o la domanda relativa al procedimento per silenzio assenso è presentata allo sportello unico.
2. La dichiarazione di inizio attività è corredata di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti, corredata degli elaborati progettuali e di una relazione redatta da un professionista abilitato che asseveri la conformità dell'opera alla normativa e alle prescrizioni tecniche vigenti, anche per gli aspetti edilizi e urbanistici e per quelli attinenti ai pareri igienico - sanitari e in materia di sicurezza.
3. Lo sportello unico rilascia d'ufficio l'attestazione della presentazione della dichiarazione di inizio attività e dell'avvenuto silenzio assenso.
4. Lo sportello unico, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello della presentazione della dichiarazione di inizio attività, la trasmette in via telematica unitamente alla documentazione accompagnatoria alle amministrazioni competenti, al registro delle imprese competente per territorio, ai fini dell'applicazione della disciplina sulla comunicazione unica per l'avvio dell'impresa di cui all'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
Note:
1Articolo sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 13/2009
Art. 14
 (Accertamento della conformità urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale)
1. Nei casi di cui all'articolo 13, lo sportello unico e gli altri uffici interessati, ciascuno per le materie di propria competenza, verificano la conformità degli interventi agli strumenti urbanistici, il rispetto dei piani territoriali, nonché la insussistenza di vincoli sismici, idraulici, idrogeologici, forestali e ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico, incompatibili con l'impianto.
2. La verifica da parte degli uffici di cui al comma 1 riguarda fra l'altro:
a) la prevenzione degli incendi;
b) la sicurezza degli impianti elettrici e degli apparecchi di sollevamento di persone o cose;
c) l'installazione di apparecchi e impianti a pressione;
d) l'installazione di recipienti a pressione contenenti gas propano liquido (GPL);
e) il rispetto delle vigenti norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
f) le emissioni inquinanti in atmosfera;
g) le immissioni nei corpi idrici o in falde sotterranee e ogni altro rischio di immissione potenzialmente pregiudizievole per la salute e per l'ambiente;
h) l'inquinamento acustico ed elettromagnetico all'interno e all'esterno dell'impianto produttivo;
i) le industrie qualificate come insalubri;
j) le misure di contenimento energetico.
Note:
1Articolo sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 13/2009
CAPO V
 Procedura di collaudo
Art. 15
 (Chiusura dei lavori e collaudo)
1 ante. Il soggetto interessato comunica allo sportello unico la chiusura dei lavori trasmettendo la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, ovvero il certificato di collaudo, quando il collaudo è previsto dalle norme vigenti.
1. Le strutture e gli impianti sono collaudati da professionisti o da altri soggetti abilitati dalla normativa vigente, diversi dal progettista dell'impianto e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, all'impresa, che ne attestano la conformità al progetto approvato, l'agibilità e l'immediata operatività.
2. Al collaudo partecipano i tecnici dello sportello unico che, a tal fine, può avvalersi del personale dipendente delle Amministrazioni competenti, fatto salvo il termine finale del procedimento. L'impresa chiede allo sportello unico di fissare la data del collaudo in un giorno compreso tra il decimo e il quarantacinquesimo successivo a quello della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il collaudo può avere luogo a cura dell'impresa, che ne comunica le risultanze allo sportello unico. In caso di esito positivo del collaudo l'impresa può iniziare l'attività produttiva.
3. Il certificato di collaudo riguarda tutti gli adempimenti previsti dalla legge e, in particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi, le misure e gli apparati volti a salvaguardare la salute, la sicurezza e la tutela ambientale, nonché la loro conformità alle norme sulla tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro e alle prescrizioni indicate in sede di autorizzazione.
4. Il certificato di cui al comma 3 è rilasciato sotto la piena responsabilità del collaudatore. Nel caso in cui la certificazione risulti non conforme all'opera ovvero a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore od omissione materiale, il responsabile del procedimento assume i provvedimenti necessari, ivi compresa la richiesta al Sindaco di riduzione in pristino, a spese dell'impresa, e trasmette gli atti alla competente Procura della Repubblica e all'Ordine o all'Albo professionale competente, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
5. Il certificato positivo di collaudo, in conformità alle prescrizioni del presente articolo, consente la messa in funzione degli impianti fino al rilascio definitivo del certificato di agibilità, del nulla osta all'esercizio di nuova produzione e di ogni altro atto amministrativo richiesto.
6. La Regione e gli altri enti competenti effettuano i controlli di competenza sugli impianti produttivi, ne comunicano le risultanze agli interessati che possono presentare memorie o chiedere la ripetizione in contraddittorio dell'eventuale esperimento di prove e adottano i provvedimenti, anche in via d'urgenza, previsti dalla legge. L'effettuazione e l'esito dei controlli sono registrati presso l'archivio informatico dello sportello unico.
7. Il collaudo effettuato ai sensi del comma 2 non esonera le Amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e di controllo in materia, e dalle connesse responsabilità previste dalla legge, da esercitare successivamente al deposito del certificato di collaudo degli impianti.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 13/2009
2Comma 1 ante aggiunto da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 13/2009
3Comma 1 sostituito da art. 19, comma 1, lettera c), L. R. 13/2009
Art. 16
 (Spese)
1. In relazione ai procedimenti di competenza dello sportello unico, il Comune o i Comuni associati pongono a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite.
2. Lo sportello unico provvede alla riscossione delle spese e diritti di cui al comma 1, riversandoli alle Amministrazioni che hanno svolto attività nell'ambito del procedimento unico.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 13/2009
CAPO VI
 Semplificazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale
Art. 17

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 18

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 125, comma 1, L. R. 17/2010
Art. 19

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 20

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 21

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 125, comma 1, L. R. 17/2010
Art. 22

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 23

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 24

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 25

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 123, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
CAPO VII
 Disposizioni in materia di lavori pubblici
Art. 26

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 254, comma 1, lettera e), L. R. 26/2012
Art. 27
 (Norma di coordinamento)
1. Nel caso di procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente attuatore può richiedere, entro trenta giorni, l'attivazione della Conferenza alla struttura competente di cui all'articolo 32 ter, comma 4, della legge regionale 46/1986, come inserito dall'articolo 26. Tale richiesta è comunicata all'autorità procedente che dispone l'archiviazione del procedimento in corso.
2. Ai fini del coordinamento procedurale, entro l'1 gennaio 2002, sono ridisciplinate le funzioni di consulenza tecnica previste dalla legge regionale 46/1986; conseguentemente a decorrere dalla medesima data sono abrogati gli articoli 26, 27 e 28 della legge regionale 46/1986.
CAPO VIII
 Norme transitorie e finali
Art. 28

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 13/2009
Art. 29
 (Modifiche e integrazioni all'articolo 22 della legge regionale 7/2000)
1.
All'articolo 22 della legge regionale 7/2000, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
<<2 bis. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle Amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le Amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso l'Amministrazione regionale concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.>>.

2.
All'articolo 22 della legge regionale 7/2000, il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti. Nella prima riunione della conferenza di servizi è stabilito il termine per l'adozione della decisione conclusiva. In caso di inutile decorso del termine, l'Amministrazione regionale indicente procede ai sensi del comma 6.>>.

3.
All'articolo 22 della legge regionale 7/2000, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
<<5 bis. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti per una sola volta chiarimenti o ulteriore documentazione. Nel caso in cui i chiarimenti e gli atti richiesti non siano forniti entro trenta giorni dalla richiesta, si procede all'esame del provvedimento. Il termine di cui al comma 3 è sospeso sino alla ripresa dei lavori della conferenza di servizi.>>.

4.
All'articolo 22 della legge regionale 7/2000, il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle Amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Se una o più Amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'Amministrazione regionale, quest'ultima assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva.>>.

Art. 30
 (Norma transitoria)
1. Fino alla formale istituzione della Commissione tecnico-consultiva VIA, di cui all'articolo 22 della legge regionale 43/1990, come sostituito dall'articolo 24 della presente legge, continua a svolgere le funzioni di organo di consulenza dell'Amministrazione regionale in materia di valutazione dell'impatto ambientale, in particolare per quanto concerne l'espressione dei pareri di cui all'articolo 17 della legge regionale 43/1990, il Comitato Tecnico Regionale di cui alla legge regionale 46/1986, nella composizione di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 10 marzo 1998, n. 65.
Art. 31
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogati gli articoli 18 e 23 della legge regionale 43/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
CAPO IX
 Semplificazione del corpo legislativo regionale
Art. 32
 (Finalità)
1. Con il seguente capo la Regione Friuli-Venezia Giulia realizza, mediante l'abrogazione espressa di disposizioni regionali, il fine di semplificare il sistema legislativo regionale.
Art. 33
 (Abrogazione di disposizioni regionali)
1. Sono abrogate le disposizioni regionali indicate nell'allegato B.
Art. 34
 (Conferma delle abrogazioni implicite)
1. È confermata l'abrogazione già disposta in maniera implicita delle disposizioni regionali indicate nell'allegato C.
Art. 35
 (Disposizione finale)
1. Le disposizioni di cui agli allegati B e C continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa.
CAPO X
 Norme finanziarie
Art. 36
 (Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 5, comma 1, fanno carico alle unità previsionali di base 52.3.1.1.664 e 52.3.1.2.666 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento rispettivamente ai capitoli l56 e 180 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 10, comma 2, lettere c) e d), fanno carico alle unità previsionali di base 1.3.1.1.12 e 1.3.1.2.13 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento rispettivamente ai capitoli 50 e 55 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. Per le finalità previste dagli articoli 26, 27 e 28 della legge regionale 43/1990, come da ultimo modificata dalla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 5.1.22.2.2510 "Spese relative alla valutazione di impatto ambientale", che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 - alla funzione obiettivo n. 5 - programma 5.1 - rubrica n. 22 - spese di investimento - con lo stanziamento di lire 1.500 milioni per l'anno 2001, riferito al capitolo 2444 (2.1.220.3.12.32) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 22 - Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale - con la denominazione "Spese per attività promozionali, collaborazioni esterne e per la costituzione del Sistema informativo finalizzato alla VIA".
4. All'onere di lire 1.500 milioni per l'anno 2001 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 54.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 24 del prospetto E/2 allegato al Documento tecnico stesso).