LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 febbraio 2000, n. 3

Bilancio di previsione per gli anni 2000-2002 e per l'anno 2000 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/02/2000
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 1
 
1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'anno 2000, giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella A) con riferimento ai capitoli del documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio per l'anno medesimo.
Art. 2
 
1. È approvato in lire 21.052.517.088.000 il totale delle spese effettive ed in lire 41.522.517.088.000 il totale generale della spesa della Regione per il bilancio pluriennale relativo agli anni 2000-2002 annesso alla presente legge (tabella B).
2. È approvato in lire 7.542.559.088.000 il totale delle spese effettive ed in lire 14.292.559.088.000 il totale generale della spesa della Regione per l'anno 2000.
3. Sono approvati in lire 13.645.700.000.000 il totale generale della spesa per l'anno finanziario 2001 ed in lire 13.584.258.000.000 il totale generale della spesa per l'anno finanziario 2002.
4. Sono autorizzati l'impegno ed il pagamento delle spese per l'anno 2000, nonché l'impegno delle spese per gli anni 2001 e 2002 ai sensi degli articoli 29, 30 e 31 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, in conformità all'annesso stato di previsione relativo a detti anni (tabella B), con riferimento ai capitoli del documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 3
 
1. È approvato il quadro generale riassuntivo del Bilancio della Regione per gli anni 2000-2002 e per l'anno 2000, annesso alla presente legge.
Art. 4
 
1. Per gli effetti di cui all'articolo 10 della legge regionale 7/1999 è approvato il documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio di previsione per gli anni 2000-2002 e per l'anno 2000.
Art. 5
 
1. Per gli effetti di cui all'articolo 20, comma 1, della legge regionale 7/1999, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle iscritte rispettivamente negli elenchi n. 1 e n. 2 annessi al documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio di previsione per gli anni 2000-2002 e per l'anno 2000.
Art. 6
 
1. Per gli effetti di cui all'articolo 25 della legge regionale 7/1999, sono considerate spese di funzionamento quelle iscritte nell'elenco n. 3 annesso al documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio di previsione per gli anni 2000-2002 e per l'anno 2000.
Art. 7
 
1. Per gli effetti di cui all'articolo 19 della legge regionale 7/1999, sono considerate spese impreviste quelle iscritte nell'elenco n. 4 annesso al documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio di previsione per gli anni 2000-2002 e per l'anno 2000.
Art. 8
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ed ha effetto dal 10 gennaio 2000.