LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 aprile 1997, n. 8

Disposizioni sul sistema della Tesoreria Unica nel territorio regionale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  24/04/1997
Materia:
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 1
 
1. In attuazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, le norme relative al sistema della Tesoreria Unica nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia si applicano ai Comuni con più di 15.000 abitanti, ovvero ai Comuni con meno di 15.000 abitanti beneficiari di trasferimenti statali, con esclusione dei fondi trasferiti per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite ai Comuni.