Art. 3
(Abrogazione dell'articolo 19 della legge regionale
21/1992 e disposizioni sull'organico
del ruolo unico regionale)
1. Le denominazioni "Direzione regionale della sanita'" e "Direzione regionale dell'assistenza sociale", ovunque citate in leggi e regolamenti regionali, devono intendersi riferite alla "Direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali".
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 nonche' quelle di cui agli articoli 1 e 2 hanno effetto dall'1 gennaio 1998.
Note:
1 Abrogate parole al comma 3 con D.G.R. 1283/2001, pubblicata nel BUR S.S.n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3bis, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 4
(Modalita' di finanziamento delle
Aziende sanitarie regionali)
1. Le Aziende sanitarie regionali, a partire dall'1 gennaio 2000, sono finanziate mediante attribuzione di quote pro capite, pesate per eta', dal Fondo sanitario regionale. A partire dalla stessa data, le Aziende ospedaliere regionali, il Policlinico universitario a gestione diretta di Udine e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono finanziati integralmente a prestazione secondo le tariffe previste dalle norme vigenti.
2. La Giunta regionale definisce annualmente i criteri e le modalita' di applicazione del comma 1.
3. Le Aziende sanitarie considerano le quote pro capite pesate per eta', di cui al comma 1, per la determinazione del budget dei distretti.
4. L'Agenzia regionale della sanita', sentita l'Assemblea dei sindaci di cui all'
articolo 40 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, come modificato dagli articoli 10 e 11, verifica periodicamente l'omogeneita' dei livelli di assistenza assicurati, in relazione alle assegnazioni di cui ai commi 1 e 3.
Art. 5
(Realizzazione di opere pubbliche di iniziativa degli Enti
che svolgono le funzioni del Servizio sanitario regionale)
2. Per le finalita' di cui al comma 1, gli Enti interessati inoltrano apposita istanza alla Direzione regionale della sanita' entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 21
( ABROGATO )
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 15, L. R. 13/2000
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 18/2001
3Articolo abrogato da art. 9, comma 4, L. R. 17/2008