LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 giugno 1995, n. 24

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 1 marzo 1988 n. 7 << Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/07/1995
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale

Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 3
 
1.
Dopo l'articolo 90 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, è inserito il seguente:
<< Art. 90 bis
 
1. Il Servizio della consulenza tecnica svolge attività di consulenza tecnica a favore delle Direzioni regionali ed in particolare provvede alla formulazione di pareri tecnici di congruità su forniture, trasporti, appalti, acquisti ed alienazioni, affitti ed affari consimili nei quali la Regione sia comunque interessata, quando è necessario un esame tecnico che rientra nella competenza professionale degli ingegneri o geometri.
2. Qualora gli atti di cui al comma 1 non comportino la necessità dell'esame tecnico, il parere di congruità viene reso secondo le modalità e dagli organi individuati in appositi regolamenti. >>.

Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.