LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 novembre 1993, n. 52

Integrazione dell' articolo 61 della legge regionale n. 1/1993 (legge finanziaria 1993) in materia di applicazione dei limiti di valore di cui all' articolo 4 della legge regionale n. 36/1988 (interventi nel settore del commercio).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/07/1993
Materia:
220.02 - Commercio

Art. 1
 
1.
Dopo il comma 9 dell'articolo 61 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, è aggiunto il seguente comma:
<< 9 bis. La disposizione di cui al comma 9 non trova applicazione nei confronti delle domande presentate prima dell' entrata in vigore della presente legge, per le quali continuano ad applicarsi i limiti di valore stabiliti dall' articolo 4, commi 1 e 2, della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36, nel testo vigente anteriormente alla modifica introdotta dal medesimo comma 9. >>.