Art. 29
Realizzazione della macchina di luce di sincrotrone
(programmi 2.3.3. e 0.1.4.)
6. L' Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alla << Sincrotrone Trieste societa' consortile per azioni >> contributi pluriennali, nella misura massima di lire 1.800 milioni annui, per un periodo di dieci anni, a riduzione o a copertura del costo dei mutui da stipulare per far fronte agli oneri connessi alla realizzazione della macchina di luce di sincrotrone.
7. La misura dei contributi suddetti e' ragguagliata all' importo medio annuo della quota interessi, compreso l' eventuale preammortamento, rilevabile dai piani di ammortamento.
8. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 6 e' presentata alla Direzione regionale degli Affari finanziari e del patrimonio, corredata dalla deliberazione esecutiva con cui la Societa' dispone l' assunzione del mutuo e dall' atto di adesione dell' istituto mutuante, nonche' il programma delle opere a fronte delle quali si e' reso necessario il ricorso all' indebitamento. L' erogazione della prima annualita' dei contributi precitati e' disposta all' atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo, dal quale risulta il piano di ammortamento, in linea capitale e per interessi.
9. Per le finalita' previste dal comma 6 e' autorizzato, nell' anno 1994, il limite di impegno di lire 1.800 milioni.
10. Le annualita' relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.800 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
11. L' onere complessivo di lire 3.600 milioni, corrispondente alle annualita' autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 1461 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
12. Le annualita' autorizzate per gli anni dal 1996 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
13. L' Amministrazione regionale e' altresi' autorizzata a prestare garanzie fidejussorie, sino alla concorrenza di lire 15.000 milioni, sui mutui stipulati ai sensi del comma 6.
14. La concessione della garanzia e' disposta con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell' Assessore alle finanze.
15. La domanda di concessione della garanzia e' accompagnata da una attestazione con cui il legale rappresentante della Societa' dichiara l' impossibilita', da parte della Societa' medesima, a prestare idonee garanzie.
16. Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione delle garanzie previste dal comma 13 fanno carico al capitolo 1212 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 30, comma 1, lettera dd), L. R. 10/2012
2Comma 3 abrogato da art. 30, comma 1, lettera dd), L. R. 10/2012
3Comma 4 abrogato da art. 30, comma 1, lettera dd), L. R. 10/2012
4Comma 5 abrogato da art. 30, comma 1, lettera dd), L. R. 10/2012
Art. 32
Interventi a favore dell' istruzione universitaria
(programma 2.3.2.)
2. Le annualita' relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2009.
3. L' onere di lire 2.000 milioni, corrispondente all' annualita' autorizzata per l' anno 1995, fa carico al capitolo 5198 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
4. Le annualita' autorizzate per gli anni dal 1996 al 2009 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. L' Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere al Consorzio per la formazione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari di Gorizia un contributo annuale per la realizzazione del tirocinio obbligatorio per gli studenti del Diploma Universitario in Economia e Amministrazione delle imprese di cui all'
articolo 10 della legge 29 gennaio 1986, n. 26.
6. La domanda per la concessione del contributo e' presentata alla Direzione regionale dell' istruzione e della cultura, corredata da un preventivo di massima della spesa. Ciascuna quota annuale puo' essere concessa in via anticipata ed in un' unica soluzione. Il decreto di concessione del contributo ne indica i termini e le modalita' di rendicontazione.
7. Per le finalita' previste dal comma 5 e' autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
8. Il predetto onere complessivo di lire 300 milioni fa carico al capitolo 5186 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
Note:
1Parole sostituite al comma 5 da art. 11, comma 28, L. R. 4/1999
Art. 34
Beni ed attivita' culturali
(programmi 2.4.1., 2.4.2. e 2.4.3.)
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 5432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
4.
Le annualita' relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 150 milioni per l' anno 1993;
b) lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2012;
c) lire 100 milioni per l' anno 2013.
5. L' onere complessivo di lire 650 milioni, corrispondente alle annualita' autorizzate per gli anni dal 1993 al 1995, fa carico al capitolo 5433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
6. Le annualita' autorizzate per gli anni dal 1996 al 2013 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
8. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 5434 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
9. Nell' ambito delle finalita' di cui al
Titolo III della legge regionale n. 60/1976, e successive modificazioni ed integrazioni, l' Amministrazione regionale e' autorizzata a finanziare un programma straordinario per il recupero e la conservazione di beni archivistici, librari e museali di interesse regionale a cura del Centro Studi e Restauro di Gorizia, in considerazione dell' idoneita' professionale riconosciuta dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.
10. Il Centro predispone e presenta alla Direzione centrale competente in materia di cultura il programma di cui al comma 9, specificando gli interventi che intende attuare, le modalita', i tempi di realizzazione e i costi preventivati.
11. Per la realizzazione del programma straordinario l'Amministrazione regionale e' autorizzata a stipulare, previa acquisizione d'idonea documentazione attestante l'assenso dei soggetti, pubblici o privati, legittimati a disporre dei beni oggetto dell'intervento, apposita convenzione nella quale sono specificati, tra l'altro, le modalita', i tempi e i termini per l'erogazione e per la rendicontazione del finanziamento.
12. Per le finalita' previste dal comma 9 e' autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1993.
13. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 5508 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
14. L' Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere un finanziamento straordinario a favore del Comune di Trieste, ai sensi dell'
articolo 25, secondo comma, della legge regionale n. 60/1976, per gli interventi indispensabili ed urgenti per la conservazione, il restauro e la valorizzazione del patrimonio culturale, storico ed artistico delle collezioni de Henriquez anche al fine di renderne piu' agevole l' accesso al pubblico.
15. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 14 e' presentata alla Direzione regionale dell' istruzione e della cultura, corredata da una relazione illustrativa e da un preventivo di massima della spesa da cui risultino gli interventi da effettuare. Il finanziamento predetto puo' essere concesso ed erogato in via anticipata ed in un' unica soluzione. Il decreto di concessione del finanziamento ne prevede i termini e le modalita' di rendicontazione.
16. Per le finalita' previste dal comma 14 e' autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1993.
17. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 5510 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
28. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 5607 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
29. Al fine di consentire e promuovere la valorizzazione del patrimonio culturale di alcune eminenti e significative personalita' della nostra regione, l' Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere un finanziamento straordinario al Comune di Sedegliano per l' acquisto, la ristrutturazione e l' arredo della casa natale di Padre Davide Maria Turoldo, sita nel medesimo comune.
30. Per le finalita' previste dal comma 29 e' autorizzata la spesa complessiva di lire 350 milioni suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1993 e di lire 250 milioni per l' anno 1994.
31. L' onere complessivo di lire 350 milioni fa carico al capitolo 5716 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
32. Al fine di consentire e promuovere la valorizzazione del patrimonio culturale di alcune eminenti e significative personalita' della nostra regione, l' Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere un finanziamento straordinario alla Provincia di Pordenone per l' acquisto, la ristrutturazione e l' arredo della casa di Pier Paolo Pasolini, sita nel comune di Casarsa della Delizia, nonche' per le attrezzature dei locali della casa stessa da destinare a 'Centro studi'.
33. Per le finalita' previste dal comma 32 e' autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1993 e lire 200 milioni per l' anno 1994.
34. L' onere complessivo di lire 300 milioni fa carico al capitolo 5717 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
35. Al fine di consentire il completamento della sede della Societa' Mutuo Soccorso ed Istruzione di Pordenone, l' Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere un finanziamento straordinario alla Societa' medesima.
36. Per le finalita' previste dal comma 35 e' autorizzata la spesa complessiva di lire 50 milioni per l' anno 1993.
37. L' onere complessivo di lire 50 milioni fa carico al capitolo 5718 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
38. Le domande per l' ottenimento dei finanziamenti di cui ai commi 29, 32 e 35 sono presentate alla Direzione regionale dell' istruzione e della cultura corredate da un preventivo di massima della spesa e da una relazione illustrativa degli interventi da realizzare. I finanziamenti possono essere concessi ed erogati, per ciascuna quota annua, in via anticipata ed in un' unica soluzione. Il decreto di concessione dei finanziamenti medesimi ne indica i termini e le modalita' di rendicontazione.
39. Per le finalita' previste dall'
articolo 39, comma 8, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, l' Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 400 milioni. A tal fine e' autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1993 e lire 300 milioni per l' anno 1994.
40. Il predetto onere complessivo di lire 400 milioni fa carico al capitolo 5195 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
Note:
1Parole soppresse al comma 32 da art. 209, comma 1, L. R. 5/1994
2Parole aggiunte al comma 32 da art. 84, comma 13, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
3Comma 18 abrogato da art. 6, comma 23, L. R. 4/1999
4Comma 19 abrogato da art. 6, comma 23, L. R. 4/1999
5Comma 20 abrogato da art. 6, comma 23, L. R. 4/1999
6Comma 21 abrogato da art. 6, comma 23, L. R. 4/1999
7Comma 22 abrogato da art. 6, comma 23, L. R. 4/1999
8Comma 23 abrogato da art. 6, comma 23, L. R. 4/1999
9Comma 24 abrogato da art. 6, comma 23, L. R. 4/1999
10Comma 10 sostituito da art. 7, comma 50, L. R. 17/2008
11Comma 11 sostituito da art. 7, comma 50, L. R. 17/2008
Art. 37
Finanziamenti straordinari agli Enti locali
per l' acquisto e la realizzazione di impianti
ed attrezzature sportive (programma 2.4.4.)
1. L' Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere al Comune di Monfalcone un finanziamento straordinario per l' acquisto, la ristrutturazione e la manutenzione di impianti ed attrezzature sportive in corso di dismissione da parte di enti ed aziende a partecipazione statale.
2. La domanda per la concessione del finanziamento, corredata da una relazione illustrativa e da un preventivo di spesa relativi agli interventi da realizzare, e' presentata al Servizio delle attivita' ricreative e sportive. Ciascuna quota annuale del finanziamento puo' essere erogata in via anticipata ed in un' unica soluzione. Il decreto di concessione del finanziamento ne stabilisce i termini e le modalita' di rendicontazione.
3. Per le finalita' previste dal comma 1 e' autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1993, lire 600 milioni per l' anno 1994 e lire 200 milioni per l' anno 1995.
4. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6143 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
5. L' Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere al Comune di Tolmezzo un contributo pluriennale, nella misura massima di cui al comma 8, per un periodo di dieci anni, a copertura degli oneri, in linea capitale e per interessi, del mutuo da stipulare per la realizzazione dell' impianto del tiro a segno.
6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 5.
7. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 5 e' presentata al Servizio delle attivita' ricreative e sportive, corredata dalla deliberazione con cui il Comune dispone l' assunzione del mutuo e dall' atto di adesione dell' istituto mutuante, nonche' il programma delle opere a fronte delle quali si e' reso necessario il ricorso all' indebitamento. L' erogazione della prima annualita' dei contributi precitati e' disposta all' atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo, dal quale deve risultare il piano di ammortamento, in linea capitale e per interessi.
8. Per le finalita' previste dal comma 5 e' autorizzato, nell' anno 1993, il limite di impegno di lire 100 milioni.
9. Le annualita' relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002.
10. L' onere complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualita' autorizzate per gli anni dal 1993 al 1995, fa carico al capitolo 6144 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
11. Le annualita' autorizzate per gli anni dal 1996 al 2002 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.