LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 1992, n. 38

Disciplina del regime delle materie prime secondarie (MPS). Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 agosto 1992, n. 25, in materia di attività estrattive e di assunzione di personale con contratto di lavoro a termine per le esigenze della Direzione regionale dell' ambiente.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/12/1992
Materia:
220.04 - Miniere, cave e torbiere

Art. 1
 Finalità
1. Con la presente legge la Regione Friuli - Venezia Giulia, a norma dell' articolo 2, comma 6, del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, con legge 9 novembre 1988, n. 475, disciplina le modalità per il controllo dell' utilizzazione delle materie prime secondarie (MPS), nonché per il trasporto, stoccaggio e trattamento delle stesse, e determina altresì le condizioni e le modalità per l' esclusione delle MPS dall' ambito di applicazione della normativa in tema di smaltimento dei rifiuti, ferme restando le disposizioni normative statali in materia di MPS.
2. La Regione provvederà ad uniformare la presente normativa al provvedimento di indirizzo e coordinamento, di cui all' articolo 2, comma 4, del citato decreto legge n. 397 del 1988, nel momento della sua emanazione.
Art. 2
 Competenze
1. Le funzioni amministrative previste dalla presente legge, ad eccezione di quelle di cui al comma 2, sono attribuite alle Amministrazioni provinciali e sono svolte in conformità agli indirizzi ed alle norme tecniche statali ed alle direttive regionali.
2. Per le MPS classificate tossiche e nocive, ai sensi dell' articolo 5 del decreto interministeriale 26 gennaio 1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1990, le relative funzioni amministrative sono di competenza dell' Amministrazione regionale.
Art. 3
 Campo di applicazione
1. Sono soggette alla disciplina recata dalla presente legge le MPS come definite dall' articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 397 del 1988 ed individuate dall' articolo 3 del decreto interministeriale 26 gennaio 1990, o da ulteriori provvedimenti statali.
2. Restano sottoposte esclusivamente al regime autorizzatorio previsto dalla normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti le seguenti operazioni:
a) il trattamento dei residui destinati ad essere utilizzati quali MPS, ad esclusione di quello:
1) che comporta il solo adeguamento volumetrico;
2) che avviene nello stesso stabilimento di produzione o di riutilizzo;
b) il trasporto delle MPS classificate tossiche e nocive;
c) lo stoccaggio intermedio delle MPS effettuato in conto terzi in attesa del trattamento o riutilizzo e quello effettuato in conto proprio delle MPS classificate tossiche e nocive.

Art. 4
 Obbligo della realizzazione esplicativa
1. I soggetti che intendono svolgere le attività di stoccaggio, trasporto, trattamento o riutilizzo di MPS disciplinate dalla presente legge devono inviare all' Amministrazione provinciale territorialmente competente, o alla Regione se trattasi di MPS classificate tossiche e nocive e per conoscenza all' Amministrazione provinciale competente quale organi di controllo, almeno 30 giorni prima della data di inizio dell' attività, una relazione esplicativa sull' attività da svolgere, con riferimento alle MPS da movimentare e con i dati sulle quantità e tipologie delle stesse. La relazione formulata dal riutilizzatore deve anche contenere indicazioni tecniche circa la specifica riutilizzazione delle MPS.
2. È fatta salva la facoltà dell' Amministrazione competente di richiedere eventuali specificazioni od integrazioni della relazione esplicativa.
3. La relazione, di cui al comma 1, deve essere rinnovata in caso di modifica delle informazioni in esse contenute.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che svolgono le attività di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore della presente legge; in tale caso la relazione deve pervenire all' Amministrazione competente entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.
Art. 5
 Norme particolari
1. Le attività di cui all' articolo 4, qualora riguardino le MPS individuabili a norma dell' articolo 3, lettere b) e c), del decreto interministeriale 26 gennaio 1990, sono soggette, oltre alle norme nello stesso previste, alle disposizioni del presente articolo.
2. I soggetti interessati devono far pervenire all' Amministrazione provinciale territorialmente competente, o alla Regione nel caso di MPS classificate tossiche e nocive e per conoscenza all' Amministrazione provinciale competente quale organi di controllo, unitamente alla relazione esplicativa di cui all' articolo 4, la documentazione probatoria di cui alle lettere b) e c) dell' articolo 3 del decreto interministeriale 26 gennaio 1990, al fine di dimostrare l' effettiva destinazione e la compatibilità a riutilizzo dei materiali movimentati.
3. In caso di svolgimento di attività relative alle MPS destinate ad un riutilizzo diretto nel settore agricolo, l' imposizione delle prescrizioni o l' assunzione dei provvedimenti di cui all' articolo 6 sono attuate sentite le Direzioni regionali dell' agricoltura e della sanità.
Art. 6
 Prescrizioni e misure a tutela dell' ambiente
1. Le Amministrazioni di cui all' articolo 2 possono, in qualunque momento, con provvedimento motivato, dettare prescrizioni concernenti le modalità di esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge o adottare misure cautelari necessarie per assicurare la tutela dell' ambiente o vietare per le medesime finalità l' esercizio delle attività medesime.
Art. 7
 Registri a carico e scarico
1. È fatto obbligo a chi esercita le attività di produzione, stoccaggio, trattamento, adeguamento volumetrico o riutilizzo delle MPS della tenuta di registri di carico e scarico con fogli numerati e bollati dall' ufficio del registro nei quali devono essere annotate al momento dello stoccaggio, giornalmente o in modo congruo rispetto ai relativi processi, per ciascuna tipologia di MPS movimentate:
a) la quantità, espressa in peso o in volume, se necessario correlati alla percentuale di umidità;
b) la qualità, riferita alle principali caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche, con la precisazione se trattasi di MPS classificata tossica e nociva;
c) la provenienza, con l' identificazione dell' impianto e dell' attività produttiva specifica;
d) la destinazione, con l' identificazione dell' impianto e dell' attività produttiva specifica;
e) il nome dell' impresa che ha effettuato il trasporto in attivo o in partenza e la relativa targa del mezzo di trasporto;
f) le data di carico e di scarico.

2. I registri di carico e scarico, con fogli numerati e bollati dall' ufficio del registro, devono essere messi a disposizione dell' autorità di controllo nel caso di ispezione agli insediamenti.
3. I registri di carico e scarico possono essere sostituiti da:
a) registri di carico e scarico dei rifiuti di cui all' articolo 3, comma 5, del decreto legge n. 397 del 1988, nei quali la materia prima secondaria deve essere contrassegnata con la sigla MPS;
b) scritture ausiliarie di magazzino di cui all' articolo 14, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni;
c) registri IVA di acquisto e vendita con riferimento alle fatture;
d) altri registri la cui tenuta sia resa obbligatoria da disposizioni di legge se vidimati, nonché integrati, per le MPS da tutti gli elementi di cui al comma 1.

4. La documentazione è idoneamente costituita anche se derivi da sistemi di registrazione di natura informatica.
5. I registri devono essere conservati per almeno cinque anni dalla data dell' ultima registrazione.
6. Sono esentate dall' obbligo di cui al comma 1 le MPS provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nell' ambito urbano da:
a) servizi di nettezza urbana;
b) privati o associazioni che operano ai fini ambientali o caritatevoli, comunque senza scopo di lucro;
c) soggetti non dotati di sede fissa di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 26 del 19 marzo 1985, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 22 alla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 21 marzo 1985.

7. Non sono inoltre soggetti all' obbligo suddetto i residui inerti, purché privi di amianto, derivanti da attività edilizia e dalle attività di trasformazione dei prodotti agricoli.
Art. 8
 Regolamentazione del trasporto
1. L' attività di trasporto delle MPS non tossiche e nocive deve avvenire in conformità a quanto stabilito nel Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, approvato con DPGR 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 33 del 10 marzo 1992.
2. Non sono soggette all' obbligo di cui al comma 1 le MPS ed i residui indicati all' articolo 7, commi 6 e 7.
Art. 9
 Obbligo di informazione
1. I soggetti di cui agli articoli 4 e 5 sono tenuti a comunicare annualmente, entro il 28 febbraio di ogni anno, alla Regione i dati relativi alle MPS movimentate nell' anno precedente. La comunicazione deve essere redatta sulle apposite schede approvate con decreto dell' Assessore regionale all' ambiente.
2. Fino all' adozione del provvedimento di approvazione di cui al comma 1, l' adempimento dovrà venir eseguito utilizzando le schede vigenti per lo smaltimento dei rifiuti, firmate dal legale rappresentante dell' azienda.
3. L' obbligo di informazione di cui al presente articolo è esteso ai produttori di MPS.
Art. 10
 Vigilanza e controllo
1. In analogia con quanto previsto dalla vigente normativa regionale in materia di smaltimento dei rifiuti, la vigilanza ed il controllo sul regolare svolgimento delle attività di cui alla presente legge, sono di competenza delle Amministrazioni provinciali che svolgono tali attribuzioni con le modalità di cui all' articolo 23, comma 1, lettere g), h) ed i) della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come sostituito dall' articolo 22 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65.
Art. 11
 Sanzioni amministrative pecuniarie
1. Alle infrazioni degli obblighi della presente legge si applicano le disposizioni vigenti per l' applicazione delle sanzioni amministrative regionali di cui alla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.
2. Ai soggetti di cui agli articoli 4 e 5 che non ottemperino agli obblighi previsti dagli stessi articoli e dall' articolo 6 è comminata la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000, fatte salve le eventuali sanzioni penali.
3. Per la violazione delle disposizioni contenute negli articoli 7, 8 e 9 si applicano le sanzioni amministrative previste dalla normativa sullo smaltimento dei rifiuti per analoghe infrazioni.
4. L' accertamento delle violazioni e l' irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti competono alle Amministrazioni provinciali.
Art. 12
1. All' articolo 14, comma 1, della legge regionale 27 agosto 1992, n. 25, le parole << nella qualifica funzionale di segretario >> sono sostituite con le parole << di cui una nella qualifica funzionale di consigliere, otto in quella di segretario ed una in quelle di coadiutore amministrativo >>.
2. All' articolo 14 della legge regionale n. 25 del 1992, alla fine del comma 2 le parole << cinque unità >> sono sostituite dalle parole << tre unità, nonché dalle graduatorie relative alle selezioni per l' assunzione di personale ai sensi della legge regionale 1 giugno 1987, n. 16, rispettivamente nella qualifica di consigliere per un massimo di una unità ed in quella di coadiutore amministrativo per un massimo di una unità >>.
Art. 13

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera f), L. R. 12/2016
Art. 14
 Abrogazione
Art. 15
 Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall' articolo 12 fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Art. 16
 
1. Entrata in vigore La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.