Art. 26 sexies
Contenuti ed effetti dell' autorizzazione
1. L' efficacia delle autorizzazioni può essere condizionata all' osservanza di specifiche prescrizioni.
2. Il rilascio dell' autorizzazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle aree individuate dagli elaborati progettuali come necessarie per l' esecuzione delle piste, nonché di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.
3. Per tali aree l' espropriazione riguarda la costituzione in forma coattiva di una servitù di pista con i seguenti contenuti:
a) la possibilità di eseguire sul terreno le necessarie opere di sbancamento e/o riporto, taglio di alberi, asportazione di ostacoli, drenaggi ed installazione di impianti per la produzione di neve artificiale;
b) la possibilità di passaggio con i mezzi meccanici necessari alla manutenzione del manto nevoso ed alla sistemazione e manutenzione del terreno, ivi compreso il taglio erbaceo stagionale;
c) la possibilità di passaggio per gli sciatori durante l' innevamento, nonché di passo a piedi per il necessario mantenimento della pista durante tutto il periodo dell' anno;
d) la possibilità di apporre l' opportuna segnaletica nonché ogni altro apprestamento per la sicurezza degli sciatori e per l' eventuale svolgimento di attività agonistiche.
5. Nell' ipotesi di estinzione della servitù, il proprietario del fondo servente ha diritto alla rimozione dei manufatti soprastanti il piano di campagna, così come stabilito all' articolo 17, commi sesto e settimo.