LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 dicembre 1990, n. 54

Modificazioni ed integrazioni al Capo II della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, in materia di acquisto ed alienazione di beni patrimoniali disponibili della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/12/1990
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

Art. 1
 
1.
Dopo il primo comma dell' articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, vengono inseriti i seguenti commi:
<< La facoltà di cui al comma precedente può altresì essere esercitata a favore delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici o di diritto pubblico, di enti, associazioni ed istituzioni con finalità socio - assistenziali, culturali e scientifiche.
Ai soggetti indicati nel primo e secondo comma i beni immobili sopra descritti possono venire concessi anche in comodato ovvero in uso gratuito. >>.

Art. 2
 
1. L' Amministrazione regionale, in deroga a quanto disposto dall' articolo 42 della legge regionale n. 42 del 18 maggio 1978, ha facoltà di alienare l' immobile denominato << Europa Hotel >> di Marina di Aurisina (Trieste) secondo le previsioni e le procedure indicate dal primo comma dell' articolo 6 e dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57.
2. Nell' alienazione verrà data preferenza all' acquirente che, a parità d' offerta, s' impegni a salvaguardare, nella gestione del complesso, anche l' attività di formazione professionale.
3. L' importo ricavato dalla vendita del compendio immobiliare verrà devoluto a favore dell' Istituto regionale per la formazione professionale - IRFoP, affinché lo utilizzi nell' ambito delle finalità di cui alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 26, per interventi a favore delle proprie strutture formative.
Art. 3
 
1. In via di interpretazione autentica la competenza attribuita al Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio o, per sua delega, ai Direttori di servizio della medesima Direzione regionale, ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell' articolo 10 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, alla stipulazione dei contratti, nonché alla liquidazione e all' ordinazione delle relative spese, va intesa nel senso di comprendere, oltre alle aste pubbliche e alle licitazioni private, anche le alienazioni, gli acquisti, le permute e la costituzione di diritti reali.
Art. 4
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.