LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 aprile 1990, n. 16

Modificazioni della legge regionale 5 aprile 1985, n. 17 - << Esercizio del controllo e della vigilanza sulle Unità sanitarie locali >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/04/1990
Materia:
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 1
 
1. La lettera c) del secondo comma dell' articolo 3 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 17 è così sostituita:
<< c) dal Direttore del servizio economico finanziario della Direzione regionale della sanità o, in sua vece, da un funzionario della Direzione medesima da lui delegato fra quelli preposti ai servizi di cui all' articolo 143, comma 1, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7. >>.

Art. 2
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.