LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1989).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/01/1989
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Partizione di cui fa parte l'art. 70, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
TITOLO I
 TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI
IN ATTUAZIONE DELL' ARTICOLO 54 DELLO
STATUTO SPECIALE DI AUTONOMIA E DELLA
LEGGE REGIONALE 9 MARZO 1988, N. 10
CAPO I
 Integrazioni e modifiche
della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10
Art. 1
 Integrazioni dell' art. 29
della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10
1.
Nell' articolo 29 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, dopo il comma 4, viene inserito il seguente comma:
<< 5. Sono esercitate dalle Province le funzioni relative agli interventi a favore del turismo scolastico di cui alla legge regionale 23 agosto 1985, n. 41. >>.

Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 28, comma 2, L. R. 25/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto del Presidente della Regione, come previsto dall'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006.
2Il decreto, di cui all'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006, è emanato con DPReg. 142/2007 (B.U.R. 13/6/2007, n.25).
Art. 3
 Modifica decorrenza del trasferimento delle funzioni
di cui all' art. 48, comma 2,
della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10
1. Le funzioni di cui all' articolo 48, comma 2, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, in materia di viabilità di competenza degli enti locali, vengono trasferite alle Province a decorrere dall' 1 gennaio 1989.
CAPO II
 Trasferimenti agli enti locali
Art. 4
 Ammontare complessivo dei trasferimenti agli enti
locali in attuazione dell' art. 54 dello statuto speciale
di autonomia e della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10
(programma 0.6.2.)
1. In attuazione dell' articolo 54 dello statuto speciale di autonomia, nonché in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, agli enti locali viene assegnata - con le modalità previste dall' articolo 66, commi 2 e 3, della citata legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 - la somma complessiva di lire 89.500 milioni, per l' anno 1989, cui si fa fronte:
a) per lire 87.000 milioni con fondi regionali, da trasferirsi alle Province, ai Comuni e alle Comunità montane secondo quanto previsto dai successivi articoli 5, 6, 7 e 8, comma 2;
b) per lire 2.500 milioni con fondi statali, da trasferirsi alle Comunità montane secondo quanto previsto dal successivo articolo 8, comma 3.

2. Per le finalità di cui al precedente comma 1, lettera a), è autorizzata, per l' anno 1989, la spesa di lire 87.000 milioni, il cui onere fa carico al capitolo 1773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
3. Per le finalità di cui al precedente comma 1, lettera b), vengono destinati alle Comunità montane i fondi assegnati dallo Stato - ai sensi dell' articolo 3, comma 1, e dell' articolo 6 della legge 8 novembre 1986, n. 752 - in relazione alle materie trasferite con gli articoli 52, comma 1, e 53, commi 1 e 2, della citata legge regionale n. 10 del 1988, per un ammontare pari a lire 2.500 milioni. Detti fondi vanno iscritti, ai sensi dell' articolo 11, commi 5 e 6, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, al capitolo 1774 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
Art. 5
 Trasferimenti alle Province
1. Ai sensi del procedente articolo 4, comma 1, lettera a), alle Province viene assegnata, per l' anno 1989, la somma complessiva di lire 41.000 milioni.
2. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dei sottoindicati articoli della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, viene assegnata alle Province, per l' anno 1989, la somma complessiva di lire 33.000 milioni, secondo l' articolazione per materie di seguito specificata:
a) lire 7.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 27, commi 1 e 2, in materia di edilizia scolastica;
b) lire 6.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi:
1) dell' articolo 29, così come integrato dal precedente articolo 1, in materia di attività culturali, corsi di orientamento musicale, promozione e diffusione della cultura della pace, istruzione professionale e turismo scolastico;
2) dell' articolo 30, comma 1, in materia di musei medi e minori e di coordinamento delle biblioteche;
3) dell' articolo 31, in materia di realizzazione di musei e biblioteche;
4) dell' articolo 51, comma 1, in materia di ristrutturazione di sale cinematografiche e polifunzionali;
5) dell' articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 59, in materia di scuole ed istituti di musica;
c) lire 1.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 34, in materia di sostegno delle associazioni di tutela dei cittadini menomati, disabili e handicappati;
d) lire 2.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 47, comma 1, in materia di infrastrutture per insediamenti industriali e di gestione delle zone industriali;
e) lire 10.500 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 48, comma 2, in materia di viabilità di competenza degli enti locali;
f) lire 1.500 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 54, comma 2, in materia di parchi urbani, con l' esclusione di parchi di competenza dei Comuni capoluogo;
g) lire 2.500 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 48, in materia di scuole non statali;
h) lire 500 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite, nei territori non inclusi nei comprensori delle Comunità montane, ai sensi:
1) dell' articolo 45, in materia di agriturismo e di fiere, mostre, mercati e convegni in campo agricolo e zootecnico;
2) dell' articolo 52, comma 1, in materia di conservazione e incremento del patrimonio silvo - pastorale;
3) dell' articolo 53, commi 1 e 2, in materia di viabilità forestale;
4) dell' articolo 55, comma 2, in materia di protezione della natura;
i) lire 2.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' art. 47, comma 3, in materia di infrastrutture per insediamenti produttivi.

3. Ai sensi dell' articolo 12 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, le Province, nell' esercizio delle funzioni di cui all' articolo 27, commi 1 e 2, e all' articolo 48, comma 2, della citata legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, devono assicurare l' equilibrata utilizzazione delle assegnazioni sia per iniziative dirette per opere di propria competenza che per interventi a favore dei Comuni. A tal fine le assegnazioni di cui al precedente comma 2, lettere a) ed e), devono essere destinate in misura non inferiore al 50 per cento ad interventi a favore dei Comuni.
4. Viene assegnata alle Province, per l' anno 1989, l' ulteriore somma di lire 8.000 milioni:
a) per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di carattere generale di cui al successivo articolo 9;
b) ad eventuale integrazione dei fondi assegnati per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2;
c) per lo svolgimento delle funzioni amministrative esercitate ai sensi degli articoli 48, commi 1 e 3, e 57 della citata legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.

Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 3, primo comma, L. R. 42/1989
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, primo comma, L. R. 42/1989
3Parole sostituite al comma 2 da art. 3, primo comma, L. R. 42/1989
Art. 6
 Trasferimenti ai Comuni
1. Ai sensi del precedente articolo 4, comma 1, lettera a) ai Comuni viene assegnata, per l' anno 1989, la somma complessiva di lire 37.000 milioni.
2. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dei sottoindicati articoli della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, viene assegnata ai Comuni, per l' anno 1989, la somma complessiva di lire 10.000 milioni, secondo l' articolazione per materie di seguito specificata:
a) lire 9.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 28, comma 1, in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio;
b) lire 1.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 30, comma 2, in materia di istituzione e gestione di biblioteche e sistemi bibliotecari;
c) ( ABROGATA ).

3. Viene assegnata ai Comuni, per l' anno 1989, l' ulteriore somma di lire 27.000 milioni:
a) per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di carattere generale di cui al successivo articolo 9;
b) ad eventuale integrazione dei fondi assegnati per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2;
c) per lo svolgimento delle funzioni amministrative esercitate ai sensi degli articoli 40, 42, 46 della citata legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 e ai sensi della legge regionale 30 maggio 1988, n. 39.

Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 4, primo comma, L. R. 42/1989
2Parole soppresse al comma 2 da art. 4, primo comma, L. R. 42/1989
3Parole sostituite al comma 2 da art. 4, primo comma, L. R. 42/1989
Art. 7
 Trasferimenti aggiuntivi ai Comuni
1. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 54, comma 2, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, in materia di parchi urbani, viene assegnata ai Comuni capoluogo, per l' anno 1989, la somma di lire 1.000 milioni.
2. Per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla notevole presenza, nel territorio, di servizi pubblici e privati convenzionati di particolare importanza nonché di attività aventi rilevanza provinciale, viene assegnata ai Comuni capoluogo, per l' anno 1989, l' ulteriore somma di lire 4.000 milioni.
3. Per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla presenza, nel territorio, dei servizi pubblici e privati convenzionati nonché di attività aventi rilevanza comprensoriale, viene assegnata ai Comuni di supporto comprensoriale, per l' anno 1989, l' ulteriore somma di lire 2.500 milioni.
4. All' individuazione dei Comuni di cui al comma 3 si procede con deliberazione della Giunta regionale, contestualmente alla ripartizione ed all' assegnazione dei fondi ai Comuni suddetti con le modalità di cui all' articolo 66, commi 2 e 3, della citata legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.
Art. 8
 Trasferimento alle Comunità montane
1. Ai sensi del precedente articolo 4, comma 1, lettere a) e b), alle Comunità montane viene assegnata, per l' anno 1989, la somma complessiva di lire 4.000 milioni.
2. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dei sottoindicati articoli della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, viene assegnata alle Comunità montane, per l' anno 1989, la somma complessiva di lire 1.500 milioni, secondo l' articolazione per materie di seguito specificata:
a) lire 750 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 43, in materia di rifugi, bivacchi e sentieri;
b) lire 750 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi:
1) dell' articolo 45, in materia di agriturismo e di fiere, mostre, mercati e convegni in campo agricolo e zootecnico;
2) dell' articolo 55, comma 2, in materia di protezione della natura.

3. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite a sensi dell' articolo 52, comma 1, in materia di conservazione e incremento del patrimonio silvo - pastorale e dell' articolo 53, commi 1 e 2, in materia di viabilità forestale, vengono destinati alle Comunità montane i fondi assegnati dallo Stato per tali specifiche finalità, per un ammontare pari a lire 2.500 milioni per l' anno 1989, secondo quanto previsto dal precedente articolo 4, comma 3.
4. Restano confermate le ulteriori assegnazioni di fondi alle Comunità montane disposte in via ordinaria:
a) per le finalità di cui all' articolo 28 bis della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come sostituito dall' articolo 5 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54, che risultano iscritte al capitolo 960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989 (fondi regionali);
b) per le finalità di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e all' articolo 25 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54, che risultano iscritte al capitolo 982 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989 (fondi statali);
c) per le finalità di cui all' articolo 3 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 40, che risultano iscritte al capitolo 4756 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989 (fondi regionali).

CAPO III
 Modalità di impiego delle assegnazioni
da parte degli Enti locali
Art. 9
 Funzioni istituzionali di carattere generale
1. Le funzioni di carattere generale di cui agli articoli 5, comma 4, lettera a), e 6, comma 3, lettera a), comprendono:
a) gli investimenti di pertinenza degli Enti destinatari, compresi la manutenzione, il completamento, il miglioramento ed il ripristino dei propri beni patrimoniali e demaniali;
b) i servizi di assistenza sociale, esercitati in forma diretta o consortile;
c) i servizi di trasporto scolastico;
d) la copertura degli oneri sostenuti dalle Province per l' assunzione, il mantenimento in servizio e l' inquadramento del personale impiegato per l' esercizio delle funzioni trasferite, in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.

2. Le spese per lo svolgimento delle funzioni di cui alle lettere b) e c) non possono comunque superare il 30 per cento delle assegnazioni complessivamente destinate allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
Art. 10
 Ripartizione dei fondi
1. La ripartizione dei fondi assegnati agli Enti destinatari con l' articolo 5, comma 2, con l' articolo 6, comma 2, e con l' articolo 7, comma 1, ha luogo secondo i parametri di ripartizione determinati con le modalità di cui all' articolo 66, comma 2, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.
2. La ripartizione dei fondi assegnati alle Province con il precedente articolo 5, comma 4, è effettuata per due terzi in ragione del numero di abitanti e per un terzo in ragione della estensione territoriale di ciascuna Provincia.
3. I fondi assegnati ai Comuni con il precedente articolo 6, comma 3, vengono ripartiti per tre quarti in base alla popolazione di ciascun Comune e per un quarto in ragione della estensione territoriale di esso. È fissata in lire 10.000 la quota pro - capite da assegnare a ogni Comune per ciascuno dei primi 3.000 abitanti o fino alla concorrenza dell' eventuale numero inferiore, mentre la residua disponibilità sull' importo da attribuire in ragione della consistenza demografica va ripartita uniformemente in base alla popolazione globalmente considerata per tutto il territorio regionale.
4. La ripartizione dei fondi assegnati ai Comuni capoluogo con il precedente articolo 7, comma 2, viene effettuata in proporzione alla popolazione legale di ciascun Comune.
5. La ripartizione dei fondi assegnati ai Comuni di supporto comprensoriale con il precedente articolo 7, comma 3, viene effettuata tenendo conto dei servizi, delle attività e della popolazione beneficiaria.
6. La ripartizione dei fondi assegnati alle Comunità montane con l' articolo 8 ha luogo - in conformità a quanto previsto dall' articolo 63, comma 2, della citata legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 - secondo i criteri di ripartizione previsti dall' articolo 25 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54.
7. La popolazione residente nei singoli Comuni è quella risultante dai dati ufficiali definitivi dell' ultimo censimento generale, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
8. L' estensione territoriale dei Comuni viene desunta dalle indicazioni del 12 censimento generale della popolazione - 25 ottobre 1981 - contenute nella pubblicazione ufficiale edita dall' Istituto centrale di statistica nell' anno 1983 e denominata: << Dati sulle caratteristiche strutturali della popolazione e delle abitazioni >> - Volume II - Tomo I - Fascicoli provinciali nn. 30, 31, 32 e 93.
Art. 11
 Modalità di impiego delle assegnazioni
1. Le Province, i Comuni e le Comunità montane iscrivono nel proprio bilancio le somme loro assegnate ai sensi dei precedenti articoli 5, 6, 7 e 8. All' uopo devono essere istituiti apposito capitolo di entrata ed, in corrispondenza, più capitoli di spesa, distinti - in conformità a quanto indicato dai sopracitati articoli 5, 6, 7 e 8 - secondo le finalità previste nel provvedimento di concessione dei fondi.
Art. 12
 Controllo sull' impiego
1. L' accertamento che la utilizzazione delle somme assegnate abbia luogo nell' osservanza delle prescrizioni contenute nei precedenti articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 11 è effettuato dai competenti Comitati nell' esercizio dei controlli che loro competono in base alla legge regionale 3 agosto 1977, n. 48.
Art. 13
 Modalità di erogazione dell' assegnazione
1. Alla erogazione degli importi assegnati con il Titolo I della presente legge si provvede in misura intera ed in via anticipata, con decreti anche cumulativi del Direttore regionale degli Enti locali.
CAPO IV
 Ulteriori disposizioni di attuazione
della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10
Art. 14
 Interpretazione autentica degli articoli 66, comma 7,
67, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10
1. In via di interpretazione autentica si intende che:
a) agli effetti di quanto disposto dall' art. 67, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, rimane di competenza della Regione la definizione dei procedimenti amministrativi nell' ambito dei quali - prima della data di trasferimento agli Enti locali delle funzioni amministrative oggetto della citata legge regionale n. 10 del 1988 - siano state disposte, con deliberazione della Giunta regionale, assegnazioni o ripartizioni o destinazioni dei fondi iscritti in bilancio per gli esercizi fino al 1990;
b) agli effetti di quanto disposto dall' art. 66, comma 7, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, si considerano quote non impegnate degli stanziamenti dei capitoli di spesa che - in attuazione del comma 1 del citato art. 66 - non troveranno più alcuna corrispondenza nel bilancio di competenza dell' anno successivo, le quote di detti stanziamenti non contemplate dalle deliberazioni di cui alla precedente lettera a).

TITOLO II
 ULTERIORI INTERVENTI A FAVORE
DEGLI ENTI LOCALI
Art. 16
 Progetti delle Amministrazioni provinciali
(programma 0.6.3.)
1. Per gli interventi previsti al secondo comma dell' articolo 3 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 36, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
2. Il predetto onere di lire 6.000 milioni fa carico al capitolo 920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
Art. 17
 Ulteriori interventi a favore delle Comunità montane
(programma 0.7.1.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 5 e 27, lettera a), della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa complessiva di lire 110 milioni, suddivisa in ragione di lire 20 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, e lire 70 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 110 milioni fa carico al capitolo 961 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
3. Per le finalità previste dall' articolo 24 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l' anno 1989.
4. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 986 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
5. Per le finalità previste dall' articolo 25 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1989.
6. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 987 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
Art. 18
 Finanziamenti straordinari alle Comunità montane
colpite dagli eventi sismici del 1976
(programma 0.7.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, nell' anno 1989, finanziamenti straordinari a favore delle Comunità montane e del Consorzio dei comuni denominato Comunità collinare del Friuli, previsti dalla legge 13 dicembre 1971, n. 1102, costituiti, prevalentemente, dai Comuni indicati dagli articoli 1 e 20 del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dall' articolo 11 del decreto legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 saranno corrisposti per le finalità previste dall' articolo 13, primo comma, del precitato decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, nella misura massima corrispondente all' importo erogato dallo Stato a ciascuna Comunità, nell' anno 1977, ai sensi dell' articolo 5 del predetto decreto legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.
3. Per le finalità previste dai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di lire 4.680 milioni per l' anno 1989.
4. Il predetto onere di lire 4.680 milioni fa carico al capitolo 983 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
TITOLO III
 INTERVENTI NEL SETTORE DEL TERRITORIO
CAPO I
 Interventi nel settore dell' abitazione
Art. 19
 Edilizia agevolata
(programma 1.4.1.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 88 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1989, e dall' anno 1990, due limiti di impegno di lire 13.500 milioni ciascuno.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 13.500 milioni per l' anno 1989;
b) lire 27.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2008;
c) lire 13.500 milioni per l' anno 2009.

3. L' onere complessivo di lire 67.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 3284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 20
 Edilizia convenzionata
(programma 1.4.1.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 85 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 2.500 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 2008.
3. L' onere complessivo di lire 7.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 3282 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 21
 Fondo regionale per interventi di edilizia residenziale
(programma 1.4.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad incrementare il Fondo regionale di rotazione per gli interventi nel settore dell' edilizia abitativa, previsto dall' articolo 80, secondo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, nelle misure e per le finalità sottospecificate:
a) lire 1.200 milioni, suddivisi in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1990, e lire 1.000 milioni per l' anno 1991, per interventi a favore degli IACP;
b) lire 5.300 milioni per l' anno 1991, a favore delle cooperative edilizie a proprietà indivisa ed individuale.

2. L' onere di lire 1.200 milioni previsto al comma 1, lettera a), fa carico al capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
3. L' onere di lire 5.300 milioni previsto al comma 1, lettera b), fa carico al capitolo 3298 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
Art. 22
 Recupero edilizio
(programma 1.4.1.)
1. In deroga a quanto disposto dall' articolo 81 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, gli introiti previsti sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989 (Rientri delle anticipazioni concesse a favore dell' edilizia convenzionata ed agevolata), fino all' ammontare complessivo di lire 10.100 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.900 milioni per l' anno 1989, lire 3.500 milioni per l' anno 1990 e lire 3.700 milioni per l' anno 1991, sono destinati a copertura della spesa di pari importo per l' attuazione degli interventi previsti dall' articolo 15 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18.
2. Per gli interventi previsti dall' articolo 13, lettere b), c) e d), e dall' articolo 15 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, è autorizzata la spesa complessiva di lire 13.900 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.100 per l' anno 1989, lire 4.500 milioni per l' anno 1990 e lire 4.300 milioni per l' anno 1991.
3. L' onere complessivo di lire 24.000 milioni previsto dai commi 1 e 2 fa carico al capitolo 3293 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
Art. 23
 Salvaguardia dei centri storici
(programma 1.4.1.)
1. Per gli interventi previsti dall' articolo 1, secondo comma, della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1989 e dall' anno 1990 due limiti di impegno di lire 500 milioni ciascuno.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 500 milioni per l' anno 1989;
b) lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2008;
c) lire 500 milioni per l' anno 2009.

3. L' onere complessivo di lire 2.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 3305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per gli interventi previsti dall' articolo 1, 2 comma, della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1989, lire 1.000 milioni per l' anno 1990 e lire 2.000 milioni per l' anno 1991.
6. Il predetto onere di lire 3.500 milioni fa carico al capitolo 3306 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
CAPO II
 INTERVENTI NEL SETTORE
DELLA TUTELA DELL' AMBIENTE
Art. 24
 Tutela delle risorse idriche
(programma 1.1.1.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 6, 1 comma, e 11 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 2261 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
Art. 25
 Acquedotti e fognature
(programma 1.1.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, così come sostituito con il primo comma dell' articolo 19 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.600 milioni fa carico al capitolo 2303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
3. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 1.500 milioni.
4. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 2008.
5. L' onere complessivo di lire 4.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 2313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
7. Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1989.
8. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 2324 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
9. Per le finalità previste dall' articolo 9, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1991.
10. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 2326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
Art. 26

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera d), L. R. 34/2017
Art. 27
 Finanziamenti alle Province in materia
di inquinamento atmosferico ed acustico
(programma 1.1.1.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 6 giugno 1986, n. 25 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.
2. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 2262 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
Art. 28
 Difesa del suolo
(programma 1.2.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 17 agosto 1985, n. 38, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere complessivo di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 2493 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
Art. 29
 Sistemazioni idraulico - forestali
(programma 1.3.2.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 9, 1 e 2 comma, e 29 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 2922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
Art. 30
 Conoscenza dell' ambiente
(programma 1.3.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 16, primo comma, numero 1), lettera a), della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, così come sostituito con l' articolo 3 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.
2. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 2979 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991, e del bilancio per l' anno 1989.
Art. 31
 Interventi a favore del patrimonio arboreo
(programma 1.3.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 39, 3 comma, della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.
2. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 2819 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
Art. 32
 Incremento della produzione legnosa
(programma 1.3.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 2823 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
CAPO III
 Interventi nel settore delle opere pubbliche
e di pubblico interesse
Art. 33
 Distribuzione del gas metano
(programma 1.1.4.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 3, lettera a), della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, sono autorizzati a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1989 e dall' anno 1990, due limiti di impegno di lire 500 milioni ciascuno.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 500 milioni per l' anno 1989;
b) lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1998;
c) lire 500 milioni per l' anno 1999.

3. L' onere complessivo di lire 2.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 2443 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall' articolo 3, lettera b), della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1989 e lire 2.000 milioni per l' anno 1991.
6. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 2445 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
7. Per le finalità previste dall' articolo 3, lettera b), della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, è autorizzata la spesa complessiva di lire 15.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per l' anno 1990 e lire 10.000 milioni per l' anno 1991 per interventi da effettuarsi nell' ambito dei territori ricompresi nei comprensori delle Comunità montane.
8. Il predetto onere di lire 15.000 milioni fa carico al capitolo 2447 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 7 da art. 3, comma 1, L. R. 40/1990
Art. 34
 Edilizia pubblica e di pubblico interesse
(programma 1.4.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 750 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 750 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 2008.
3. L' onere complessivo di lire 2.250 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 3376 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l' anno 1989.
6. Il predetto onere di lire 800 milioni fa carico al capitolo 3377 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
7. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti locali, alle ATER e all'Autorità portuale contributi annui costanti, nella misura massima del 10 per cento della spesa ammissibile, per un periodo non superiore ad anni 20, per la costruzione, la ristrutturazione e la sistemazione di edifici destinati o da destinarsi a sedi dell'Arma dei Carabinieri, degli altri corpi di Polizia o dei Vigili del Fuoco. Il numero delle annualità e la percentuale dei contributi sono determinati con deliberazione della Giunta regionale.
7 bis. Gli Enti beneficiari dei contributi di cui al comma 7 hanno l' obbligo di mantenere la destinazione dell' immobile per le finalità predette per un tempo non inferiore alla durata del periodo contributivo.
8. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 500 milioni.
9. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 2008.
10. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 3389 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
11. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
12. Per le finalità previste dal secondo comma dell' articolo 7 ter, della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, così come inserito con l' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1989 e dall' anno 1990, due limiti di impegno di lire 500 milioni ciascuno.
13. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 500 milioni per l' anno 1989;
b) lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2008;
c) lire 500 milioni per l' anno 2009.

14. L' onere complessivo di lire 2.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 3382 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
15. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
16. Per le finalità previste dall' articolo 7 ter, terzo comma, della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, così come inserito con l' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1989, e lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
17. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 3383 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
Note:
1Parole aggiunte al comma 7 da art. 96, comma 1, L. R. 25/1989
2Comma 7 sostituito da art. 63, comma 1, L. R. 29/1990
3Comma 7 bis aggiunto da art. 63, comma 1, L. R. 29/1990
4Parole aggiunte al comma 7 da art. 6, comma 12, L. R. 13/2000
5Parole sostituite al comma 7 da art. 6, comma 12, L. R. 13/2000
6Parole sostituite al comma 7 da art. 4, comma 52, L. R. 22/2007
7Integrata la disciplina del comma 7 da art. 3, comma 33, lettera b), L. R. 24/2009
8Integrata la disciplina del comma 7 da art. 13, comma 3, L. R. 37/2017
9Integrata la disciplina del comma 7 da art. 13, comma 6, L. R. 37/2017
10Integrata la disciplina del comma 7 bis da art. 13, comma 6, L. R. 37/2017
CAPO IV
 Interventi nel settore delle infrastrutture di trasporto
Art. 35
 Realizzazione di collegamenti stradali
in concessione dall' ANAS
(programma 1.5.1.)
1. Per le finalità previste dall' art. 7 della legge regionale 2 luglio 1986, n. 27, è autorizzata la spesa di lire 13.000 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 13.000 milioni fa carico al capitolo 3708 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
Art. 36
 Direzione lavori
(programma 1.5.1.)
1. Per le finalità previste dall' ultimo comma dell' articolo 1 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 53, così come aggiunto con il primo comma dell' articolo 4 della legge regionale 7 maggio 1982, n. 32, è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1989, e lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 3682 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
Art. 37
 Interventi nel settore portuale
e della navigazione interna
(programma 1.5.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 21 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, escluse quelle indicate dal comma 4 dell' art. 41 della legge regionale medesima, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1989, lire 1.500 milioni per l' anno 1990 e lire 3.500 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 5.500 milioni fa carico al capitolo 3770 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
3. Per le finalità previste dall' articolo 17 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, relativamente ai finanziamenti all' Ente autonomo del Porto di Trieste, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l' anno 1991.
4. Il predetto onere di lire 6.000 milioni fa carico al capitolo 3789 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
5. Per le finalità previste dall' articolo 17 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, relativamente ai finanziamenti a favore del Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1991.
6. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 3785 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
7. Per le finalità previste dall' articolo 31, comma 7, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 - riguardanti gli interventi a favore della << zona interscambio merci >> del Porto di Monfalcone - è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1991.
8. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 3782 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
9. Per le finalità previste dall' articolo 17 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, relativamente ai finanziamenti al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell' Aussa - Corno, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1991.
10. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 3776 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989- 1991.
11. Per le finalità previste dall' articolo 16 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1991.
12. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 3784 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
13. Per le finalità previste dall' articolo 25 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
14. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 3786 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
CAPO V
 Interventi nel settore del trasporto pubblico e sociale
Art. 38
 Acquisto di veicoli per i servizi
di trasporto pubblico locale
(programma 1.5.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 57 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 200 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1993.
3. L' onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 4006 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
4. Le annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 39
 Infrastrutture per i trasporti pubblici locali
(programma 1.5.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 63, della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 350 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 350 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1993.
3. L' onere complessivo di lire 1.050 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 4003 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
4. Le annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 40
 Acquisto di scuola-bus
(programma 1.5.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 65 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 500 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1993.
3. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 4005 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
4. Le annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 41
 Trasporti speciali e straordinari
(programma 1.5.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 60 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.
2. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 3974 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
TITOLO IV
 INTERVENTI NEI SETTORI DEI SERVIZI SOCIALI
CAPO I
 Interventi nei settori della sanità e dell' assistenza
Art. 42
 Strutture ospedaliere
(programma 2.1.2.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 14 giugno 1985, n. 24, è autorizzata la spesa complessiva di lire 30 miliardi, suddivisa in ragione di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
2. Il predetto onere di lire 30 miliardi fa carico al capitolo 4418 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
Art. 43
 Presidi di dialisi
(programma 2.1.3.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 7 giugno 1979, n. 26, come modificata con l' articolo 10, quarto comma, della legge regionale 17 dicembre 1984, n. 52, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 4490 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1991.
Art. 44
 Strutture assistenziali
(programmi 2.2.1. e 2.2.2.)
1. Per gli interventi previsti dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, relativamente alle strutture specificatamente destinate all' assistenza degli anziani, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 4846 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
3. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, relativamente agli interventi in favore di persone non autosufficienti, disabili, in stato o a rischio di disadattamento o devianza, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1991.
4. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 4782 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
Art. 45
 Funzioni socio - assistenziali
(programma 2.2.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 16 giugno 1983, n. 56, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico al capitolo 4754 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
CAPO II
 Interventi nei settori dell' istruzione,
della cultura e della formazione professionale
Art. 46
 Edilizia scolastica
(programma 2.3.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, così come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
2. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 5165 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
3. Per le finalità previste dall' articolo 3, lettera e), della legge regionale 12 giugno 1984, n. 15, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.
4. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 5119 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
Art. 47
 Centri di formazione professionale
(programma 2.5.2.)
1. Per la finalità prevista dall' articolo 1 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 26, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1990 e di lire 1.000 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 5920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
3. Per le finalità previste dall' articolo 9, primo comma, lettera f), della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1990 e lire 1.500 milioni per l' anno 1991.
4. Il predetto onere di lire 2.500 milioni fa carico al capitolo 5922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
Art. 48
 Edilizia universitaria
(programma 2.3.2.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 18, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per l' anno 1989, lire 2.000 milioni per l' anno 1990 e lire 3.000 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 6.500 milioni fa carico al capitolo 5249 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
Art. 49
 Istituzioni culturali e scientifiche
(programmi 2.3.2., 2.3.3. e 2.3.4.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 22 aprile 1986, n. 17, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
2. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 5312 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
3. Per le finalità previste dall' articolo 49, primo comma, della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
4. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 5248 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
5. Per le finalità previste dall' articolo 46, DPR 6 marzo 1978, n. 102, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
6. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 5370 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
7. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il finanziamento straordinario previsto dal terzo comma dell' articolo 51 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, con l' importo di lire 500 milioni per l' anno 1989.
8. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 5350 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
9. Per le finalità previste dall' articolo 26, comma 5 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, limitatamente al conseguimento delle finalità istituzionali, è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.
10. Per la concessione, l' erogazione e la rendicontazione del contributo di cui al comma 9 si applicano le modalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 4 aprile 1986, n. 12.
11. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 5576 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
12. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 5576 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Note:
1Comma 10 sostituito da art. 83, comma 1, L. R. 30/1992
Art. 50
 Beni culturali
(programmi 2.4.1. e 2.4.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 37, secondo comma, numero 1, della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 5430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
3. Per le finalità previste dall' articolo 49 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1989, e lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
4. Il predetto onere di lire 2.500 milioni fa carico al capitolo 5432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
5. Le annualità relative al limite di impegno di lire 200 milioni, autorizzato con l' articolo 18, 5 comma, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, ed iscritte al capitolo 5433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989 vengono ridotte di lire 134 milioni per ciascuno degli anni 1989 al 2006.
6. Per le finalità previste dall' articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 535 milioni.
7. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 535 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 2008.
8. L' onere complessivo di lire 1.605 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 5433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
9. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
10. Per le finalità previste dall' articolo 22, secondo comma, della legge regionale 20 agosto 1984, n. 36, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1990.
11. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 5437 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
12. Per le finalità previste dagli articoli 46 e 47 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa complessiva di lire 140 milioni, suddivisa in ragione di lire 20 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, e lire 100 milioni per l' anno 1991.
13. Il predetto onere di lire 140 milioni fa carico al capitolo 5500 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
Art. 51
 Edilizia teatrale
(programma 2.4.3.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 22 agosto 1985, n. 40, è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990 e di lire 6.000 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 7.000 milioni fa carico al capitolo 5592 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
CAPO III
 Interventi in materia di tempo libero
Art. 52
 Impianti sportivi
(programma 2.4.4.)
1. Per la concessione dei contributi annui costanti previsti dall' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 500 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 2008.
3. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 6123 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 53
 Iniziative speciali a favore dei militari di leva
(programma 2.4.4.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 31 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 6103 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
TITOLO V
 INTERVENTI NEL SETTORE
DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
CAPO I
 Interventi nel settore dell' agricoltura
Art. 54
 Proprietà contadina
(programma 3.1.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1989, l' ulteriore limite di impegno di lire 1.000 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 2018.
3. L' onere di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 6361 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 2018 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 55
 Concorso negli interessi su prestiti di esercizio
(programma 3.1.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55, così come integrato dall' articolo 16 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 58, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 300 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1993.
3. L' onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 6467 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
4. le annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 56
 Sostegno agli imprenditori agricoli
(programmi 3.1.2. e 3.1.7.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 8, comma 2, della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1989.
2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 6330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
3. Per le finalità previste dall' articolo 15 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, è autorizzata la spesa complessiva di lire 230 milioni, suddivisa in ragione di lire 115 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
4. Il predetto onere di lire 230 milioni fa carico al capitolo 6759 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
Art. 57
 Anticipazioni ai consorzi agricoli
(programma 3.1.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 61, è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per l' anno 1989, e lire 2.000 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 7.000 milioni fa carico al capitolo 6604 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
3. I rientri previsti dall' articolo 1, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1983, n. 61, saranno introitati sul capitolo 1532 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
Art. 58
 Difesa comune antigrandine Italo - Jugoslava
(programma 3.1.7.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 24 della legge regionale 25 novembre 1988, n. 64, è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l' anno 1989.
2. Il predetto onere di lire 700 milioni fa carico al capitolo 6768 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
Art. 59
 Attuazione Regolamento CEE 1401/1986
(programmi 1.3.1., 1.3.2. e 3.1.1.)
1. Per la realizzazione del programma regionale approvato con delibera della Giunta regionale n. 983, del 26 febbraio 1988 ai sensi dell' art. 61, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, in attuazione del Regolamento n. 1401 del 6 maggio 1986 del Consiglio della Comunità europea, è autorizzata la spesa complessiva di lire 12.904.500.000 per gli anni dal 1989 al 1992, così suddivisa tra gli anni e tra i diversi interventi di cui ai paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell' articolo 2 del citato Regolamento CEE n. 1401/1986:
a) lire 3.429.300.000, suddivise in ragione di lire 1.110 milioni per l' anno 1989, lire 810 milioni per l' anno 1990, lire 1.350 milioni per l' anno 1991 e lire 159.300.000 per l' anno 1992, per gli interventi di cui al paragrafo 1;
b) lire 3.582.260.000, suddivise in ragione di lire 1.036.260.000 per l' anno 1989, lire 360 milioni per l' anno 1990, lire 1.000 milioni per l' anno 1991 e lire 1.186 milioni per l' anno 1992, per gli interventi di cui al paragrafo 2;
c) lire 521.460.000, suddivise in ragione di lire 146.400.000 per l' anno 1989, lire 113.400.000 per l' anno 1990, lire 176.400.000 per l' anno 1991 e lire 85.260.000 per l' anno 1992, per gli interventi di cui al paragrafo 3;
d) lire 3.255.100.000, suddivise in ragione di lire 1.473.100.000 per l' anno 1989, lire 596 milioni per l' anno 1990, lire 500 milioni per l' anno 1991 e lire 686 milioni per l' anno 1992, per gli interventi di cui al paragrafo 4;
e) lire 1.661.780.000, suddivise in ragione di lire 410 milioni per l' anno 1989, lire 310 milioni per l' anno 1990, lire 490 milioni per l' anno 1991 e lire 451.780.000 per l' anno 1992, per gli interventi di cui al paragrafo 5;
f) lire 454.600.000, suddivise in ragione di lire 127 milioni per l' anno 1989, lire 90 milioni per l' anno
1990, lire 160 milioni per l' anno 1991 e lire 77.600.000 per l' anno 1992, per gli interventi di cui al paragrafo 6.

2. L' onere complessivo di lire 10.258.560.000, autorizzato con il comma 1 per gli anni dal 1989 al 1991 fa carico sui seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989:
- l' onere complessivo di lire 3.270 milioni di cui alla lettera a) sul capitolo 6288;
- l' onere complessivo di lire 2.396.260.000 di cui alla lettera b) sul capitolo 2841;
- l' onere complessivo di lire 436.200.000 di cui alla lettera c) sul capitolo 6290;
- l' onere complessivo di lire 2.569.100.000 di cui alla lettera d) sul capitolo 2927;
- l' onere complessivo di lire 1.210 milioni di cui alla lettera e) sul capitolo 6292;
- l' onere complessivo di lire 377 milioni di cui alla lettera f) sul capitolo 6294.

3. Le quote autorizzate per l' anno 1992 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per l' anno medesimo.
CAPO II
 Interventi nel settore dell' industria
Art. 60
 Conferimento al fondo di rotazione
per le iniziative economiche ( FRIE )
(programma 3.5.1.)
1. Al fine di promuovere e sostenere le iniziative economiche nel territorio regionale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del Fondo di rotazione per le iniziative economiche - FRIE - istituita con la legge regionale 23 gennaio 1970, n. 8, la somma di lire 40.000 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 40.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 10.000 milioni per l' anno 1989, e lire 15.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
2. Il predetto onere complessivo di lire 40.000 milioni fa carico al capitolo 1529 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
Art. 61
 Contributi sugli interessi per investimenti
delle imprese industriali
(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 66, modificato con l' articolo 40 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, ed integrato con l' articolo 17 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1989 e dall' anno 1990, due limiti di impegno di lire 4.000 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 4.000 milioni per l' anno 1989;
b) lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1998;
c) lire 4.000 milioni per l' anno 1999.

3. L' onere complessivo di lire 20.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 7330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 62
 Operazioni di locazione finanziaria
alle imprese industriali
(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, è autorizzato, nell' anno 1989, per quanto riguarda il settore industriale, il limite di impegno di lire 3.000 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1993.
3. L' onere complessivo di lire 9.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 7350 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
4. Le annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 63
 Contributi in conto capitale sugli investimenti
delle imprese industriali
(programmi 3.2.1. e 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991 per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
2. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 7345 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
3. Per le finalità previste dall' articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 è autorizzata la spesa complessiva di lire 13.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.500 milioni per l' anno 1989 e di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991 per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
4. Il predetto onere di lire 13.500 milioni fa carico al capitolo 7348 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
5. Per le finalità previste dal secondo comma dell' articolo 13 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, così come aggiunto con l' articolo 2 della legge regionale 23 giugno 1987, n. 18, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1989 per l' attuazione di programmi da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
6. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7353 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
7. Per le finalità previste dall' articolo 4, primo comma, lettera a), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1989 e di lire 3.000 milioni per l' anno 1990.
8. Il predetto onere di lire 3.500 milioni fa carico al capitolo 7274 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
9. Per le finalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata, relativamente al settore industriale, la spesa complessiva di lire 17.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.500 milioni per l' anno 1989, lire 10.000 milioni per l' anno 1990 e lire 5.000 milioni per l' anno 1991.
10. Il predetto onere di lire 17.500 milioni fa carico al capitolo 7351 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
Art. 64
 Centri di servizi e di innovazione industriale
(programmi 3.2.1. e 3.2.4.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7472 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
3. Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
4. Il predetto onere di lire 1.600 milioni fa carico al capitolo 7253 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
5. Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
6. Il predetto onere di lire 1.400 milioni fa carico al capitolo 7275 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
7. Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.900 milioni, suddivisa in ragione di lire 950 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
8. Il predetto onere di lire 1.900 milioni fa carico al capitolo 7277 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
9. Per le finalità previste dall' articolo 34 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata, per il settore industriale, la spesa complessiva di lire 750 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.
10. Il predetto onere di lire 750 milioni fa carico al capitolo 7286 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
Art. 65
 Nuove tecniche di gestione aziendale
(programma 3.2.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 45 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 750 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.
2. Il predetto onere di lire 750 milioni fa carico al capitolo 7273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
Art. 66
 Consorzi garanzia fidi
tra le piccole imprese industriali
(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 6 luglio 1970, n. 25 - come integrata con l' articolo 25 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 - è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 7339 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
Art. 67
 Ricerca applicata
(programma 3.2.4.)
1. Per le finalità previste dal Capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come sostituito con l' articolo 43 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
2. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 7477 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
3. Per le finalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
4. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7478 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
5. Per le finalità previste dall' articolo 10 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.
6. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7479 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
Art. 68
 Risorse estrattive
(programma 3.2.5.)
1. Per gli interventi previsti dall' articolo 3 della legge regionale 1 aprile 1985, n. 14, a favore di iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 7544 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
3. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 1 aprile 1985, n. 14, a favore di iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1989 e di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
4. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7549 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
5. Per le finalità previste dall' articolo 34, secondo comma, della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.
6. L' onere di lire 100 milioni per l' anno 1989 fa carico al capitolo 7541 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
7. L' onere di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991 fa carico al capitolo 7539 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
Art. 69
 Ripresa economica delle zone di transito
delle vie di comunicazione internazionale
(programma 0.7.1.)
1. Per gli interventi previsti dall' articolo 15, lettera b), della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 981 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
CAPO III
 Interventi nei settori dell' artigianato
e della cooperazione
Art. 70

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 71

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 72

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 73

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 74

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 75

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO IV
 Interventi nel settore del commercio e del turismo
Art. 76
 Realizzazione di centri commerciali
(programma 3.4.1.)
1. Per le finalità previste dal Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1990 e lire 2.000 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 8221 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
Art. 77
 Contributi pluriennali agli operatori commerciali
(programma 3.4.2.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 500 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1998.
3. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 8297 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall' art. 1 della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.
6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1998.
7. L' onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 8309 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 78
 Operazioni di locazione finanziaria
alle imprese commerciali
(programma 3.4.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1989, per quanto riguarda il settore commerciale, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1993.
3. L' onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 8308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
4. Le annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 79
 Contributi ai piccoli esercizi commerciali
nei territori montani
(programma 3.4.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 19, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.
2. Il predetto onere di lire 900 milioni fa carico al capitolo 8270 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
3. In via di interpretazione autentica dell' articolo 19, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, nei piccoli esercizi commerciali ivi considerati si intendono compresi anche i pubblici esercizi.
Art. 80
 Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali
(programma 3.4.2.)
1. Per la concessione di un contributo a favore del << Fondi rischi >> dei Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali di cui all' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 8294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
Art. 81
 Contributi pluriennali
a favore delle strutture turistiche
(programma 3.4.4.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 10 bis della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, come integrata dall' articolo 1 della legge regionale 11 gennaio 1983, n. 3, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 500 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1998.
3. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 8427 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 5 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, modificata ed integrata dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 42, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 2.500 milioni.
3. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 2008.
7. L' onere complessivo di lire 7.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 8432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 82

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 83

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 84

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO V
 Interventi nel settore dei traffici
e dell' autotrasporto merci
Art. 85
 Contributi pluriennali alle imprese di spedizione
e di autotrasporto
(programma 1.5.4)
1. Per le finalità previste dall' articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, così come modificato con l' articolo 36 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 400 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1998.
3. L' onere complessivo di lire 1.200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 3920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall' articolo 26 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 200 milioni.
6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1998.
7. L' onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 3923 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 86
 Operazioni di locazione finanziaria
delle imprese di spedizione e di autotrasporto
(programma 1.5.4.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 500 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1993.
3. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 3921 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
4. Le annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall' articolo 27 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 100 milioni.
6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1993.
7. L' onere complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 3924 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
8. Le annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
TITOLO VI
 RIDETERMINAZIONE E RIDUZIONE DI QUOTE
ANNUALI DI SPESE DI INVESTIMENTO PLURIENNALI
NEL TRIENNIO 1989- 1991
CAPO I
 Rideterminazione di quote annuali
Art. 87
 Opere pubbliche e di pubblico interesse
(programmi 1.4.3., 1.4.1., 1.1.4., 1.1.3., 1.2.1. e 1.5.2.)
1. La spesa di lire 2.000 milioni, come da ultimo autorizzata per l' anno 1989 con l' articolo 52, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1422 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
2. La spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1989, così come rideterminata con l' articolo 52, comma 5, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 3.100 milioni per l' anno 1989 e lire 1.900 milioni per l' anno 1990, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
3. La spesa di lire 10.000 milioni, autorizzata per l' anno 1990 con l' articolo 14, comma 5, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 7.000 milioni per l' anno 1990 e lire 3.000 milioni per l' anno 1991, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2445 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
4. la spesa di lire 15.000 milioni, autorizzata con l' articolo 10, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 10.000 milioni per l' anno 1990 e lire 5.000 milioni per l' anno 1991, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2394 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
5. La spesa di lire 10.000 milioni rideterminata per l' anno 1989 con l' articolo 54, quarto comma, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2493 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
6. La spesa di lire 12.000 milioni, autorizzata per l' anno 1990 con l' articolo 17, comma 5, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 7.000 milioni per l' anno 1990, e lire 5.000 milioni per l' anno 1991, fermo restando il relativo onere a carico dal capitolo 3789 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
Art. 88
 Infrastrutture ed interventi nei settori economici
(programmi 3.1.1., 3.3.1., 1.5.3. e 3.4.5.)
1. La spesa di lire 7.500 milioni, rideterminata per l' anno 1990 con l' articolo 79, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1990 e lire 6.500 milioni per l' anno 1991, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
2. La spesa di lire 1.000 milioni, autorizzata per l' anno 1989 con l' articolo 36 della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7968 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
3. La suddivisione annuale della spesa complessiva di lire 6.000 milioni per gli anni 1989 e 1990, così come rideterminata con l' articolo 78, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, viene modificata in lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3858 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
4. La spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1989, autorizzata con l' articolo 63 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1989 e lire 7.000 milioni per l' anno 1991, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
CAPO II
 Riduzioni di autorizzazioni di spesa e revoche
di autorizzazioni di spesa
da finanziare con contrazione di mutuo
Art. 89
 Riduzioni di autorizzazioni di spesa
(programmi 0.6.3., 1.4.1. e 0.5.1.)
1. La spesa di lire 5.000 milioni, rideterminata per l' anno 1989 con l' articolo 11, comma 2, della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, viene ridotta di lire 1.000 milioni, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
2. La spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1989, autorizzata con l' articolo 4, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, e la spesa di lire 3.000 milioni per il medesimo anno, così come rideterminata con l' articolo 77, comma 2, della citata legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, sono revocate.
3. La spesa complessiva di lire 10.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.200 milioni per l' anno 1989, lire 5.000 milioni per l' anno 1990 e lire 3.500 milioni per l' anno 1991, autorizzata con l' articolo 6 della legge regionale 10 luglio 1987, n. 20, viene ridotta di complessive lire 6.800 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.300 milioni per l' anno 1989, lire 4.000 milioni per l' anno 1990 e lire 1.500 milioni per l' anno 1991, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
Art. 90
 Riduzione di autorizzazioni di spesa in applicazione
della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10
(programmi 1.5.1., 1.3.1. e 2.4.2.)
1. In applicazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, le seguenti autorizzazioni di spesa vengono modificate come di seguito specificato:
a) la spesa complessiva di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, autorizzata con l' articolo 15, comma 9, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, viene revocata;
b) la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, come rideterminata da ultimo con l' articolo 80, comma 2, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, viene revocata;
c) la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1989, autorizzata con l' articolo 19, comma 3, della legge regionale 30 gennaio 1987, n. 5, viene ridotta di lire 850 milioni, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 5501 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.

Art. 91
 Revoca di autorizzazione di spesa
da finanziare con contrazione di mutuo
(programma 1.1.2.)
1. La spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1990, autorizzata con l' articolo 9, comma 5, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, è revocata.
TITOLO VII
 NORME NON COMPORTANTI
ONERI FINANZIARI
Art. 92

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 77, comma 5, L. R. 42/1996
Art. 93

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 30, comma 1, L. R. 51/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.
Art. 94
 Rideterminazione dell' aliquota dei contributi regionali
sulle operazioni di locazione finanziaria
1. La percentuale del contributo di cui all' articolo 1, comma 2, della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, come già modificata dall' articolo 83 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, viene rideterminata nella misura del 15 per cento.
2. 
( ABROGATO )
(1)
3. La percentuale di contributo di cui all' articolo 5, comma 4, della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, come già modificata dall' articolo 83 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, viene rideterminata nella misura del 15 per cento.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle domande di contributo accolte con formale delibera della Giunta regionale entro il 30 novembre 1988.
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
Art. 96
 Copertura finanziaria
1. Il totale delle spese autorizzate con l' articolo 4, comma 2, con gli articoli 16 e 17, con gli articoli dal 19 al 58, e con gli articoli dal 60 all' 86, pari a lire 624.441.560.000, suddivisa in ragione di lire 194.343.760.000 per l' anno 1989, di lire 172.585.400.000 per l' anno 1990 e di lire 257.512.400.000 per l' anno 1991, trova copertura nel quadro del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
Art. 97
 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia ed ha effetto dal 1 gennaio 1989.