Art.   1
        
       
        
        
        
          1.  La  Regione  promuove  la  tutela  dei  diritti   dei cittadini nei settori della previdenza e dei servizi sociali riconoscendo l' importanza della funzione degli Istituti  di patronato  e  di  assistenza   sociale   svolta   attraverso un' adeguata  attività  di   informazione,   consulenza   e programmazione di interventi finalizzati.
       
      
        Art.   2
        
       
        
        
        
          1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un'integrazione ai finanziamenti previsti dall'
articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale), agli Istituti di patronato e di assistenza sociale, giuridicamente riconosciuti a norma della legge stessa.
 
        
        
        
          2. L'Amministrazione regionale concede, altresì, contributi destinati allo sviluppo e al potenziamento di specifici interventi a carattere promozionale nei settori di competenza degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, con particolare riguardo a:
          
a) iniziative formative e di aggiornamento per gli operatori    degli Istituti di patronato;
b) iniziative di informazione e divulgazione  nei  confronti    dei cittadini;
c) iniziative  di  studio   e   di   ricerca   su   problemi    assistenziali,  sanitari,  previdenziali  e   di   tutela    sociale anche finalizzate a campagne di prevenzione della    popolazione.
 
        Note:
        
        
        
          1Parole sostituite al comma 1 da art. 95, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
 
        
        
        
          2Parole sostituite al comma 1 da art. 95, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
 
        
        
        
          3Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
 
        
        
        
          4Parole soppresse al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013
 
        
        
        
          5Parole sostituite al comma 2 da art. 18, comma 2, L. R. 21/2013
 
       
      
        Art. 3
        
        
        
        
          1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, è assegnato un importo pari all'80 per cento della disponibilità annuale di bilancio da ripartire tra le sedi provinciali degli Istituti di patronato e di assistenza sociale.
        
        
        
          2. 
													Per il riparto di cui al comma 1, la Direzione centrale competente richiede annualmente, entro il 30 luglio, agli organi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competenti per l'accertamento dell'attività svolta dagli Istituti di patronato e di assistenza sociale e per la verifica dell'organizzazione dei relativi uffici, secondo quanto previsto dall'
													
articolo 13 della legge 152/2001
													e dalla relativa regolamentazione attuativa, l'elenco degli Istituti aventi sede in regione per il quale sia stato accertato il diritto a ottenere il finanziamento nazionale, con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun istituto, a livello provinciale, ai medesimi fini.
												
 
        
        
        
          3. Entro il 31 ottobre la Regione provvede alla concessione e all'erogazione del finanziamento di cui all'articolo 2, comma 1, alle sedi provinciali degli Istituti di cui al comma 1, in misura proporzionale ai punteggi conseguiti ai fini del finanziamento nazionale.
        
        
        
          4. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, è assegnato un importo pari al 20 per cento della disponibilità annuale di bilancio da ripartire tra gli organi regionali degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, in modo da assicurare a ciascuno degli specifici progetti presentati e ritenuti ammissibili la medesima percentuale rispetto alla spesa preventivata, qualora siano state realizzate almeno due delle tre tipologie di interventi di cui al medesimo articolo 2, comma 2.
        Note:
        
        
        
          1Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita  da art. 6, comma 219, L. R. 14/2012
 
        
        
        
          2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 219, L. R. 14/2012
 
        
        
        
          3Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 6, L. R. 5/2013
 
        
        
        
          4Articolo sostituito da art. 18, comma 3, L. R. 21/2013
 
       
      
        Art. 4
        
        
        
        
          1. Entro il 31 marzo di ciascun anno, gli organi regionali degli Istituti di patronato e di assistenza sociale presentano alla Direzione centrale competente domanda di contributi di cui all'articolo 2, comma 2, corredata degli specifici progetti finalizzati alle iniziative di cui al medesimo articolo 2, comma 2.
        Note:
        
        
        
          1Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita  da art. 49, comma 2, L. R. 39/1995
 
        
        
        
          2Articolo sostituito da art. 18, comma 4, L. R. 21/2013
 
       
      
        Art.   7
        
       
        
        
        
          1. L' onere di cui al precedente articolo 2 fa carico  al capitolo 5201 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e  del  bilancio per l' anno 1988,  il  cui  stanziamento  complessivo  viene conseguentemente elevato di lire 180 milioni,  suddivisi  in ragione di lire 60 milioni per ciascuno degli anni dal  1988 al 1990.
        
        
        
          2. All' onere complessivo di lire 180 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo globale iscritto sul capitolo 1150 dello stato di previsione precitato (Rubrica n. 17 - Partita n. 2 - dell' elenco n.  5 allegato ai bilanci medesimi).
        
        
        
          3. In relazione al disposto del precedente articolo 2, la denominazione del  capitolo  5201  del  precitato  stato  di previsione della spesa viene così modificata:
<<  Contributi agli Istituti di  patronato  e  di  assistenza sociale per la realizzazione delle  finalità  istituzionali nonché per lo sviluppo ed il  potenziamento  di  specifiche iniziative a carattere promozionale  >>.