LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 luglio 1987, n. 20

Ristrutturazione e potenziamento delle attività del libro fondiario.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/07/1987
Materia:
410.04 - Libro fondiario

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Legge abrogata da art. 31, comma 1, lettera c), L. R. 15/2010
Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera c), L. R. 15/2010
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera c), L. R. 15/2010
Art. 3

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 114, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
2Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera c), L. R. 15/2010
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera c), L. R. 15/2010
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera c), L. R. 15/2010
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera c), L. R. 15/2010
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera c), L. R. 15/2010