LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 giugno 1986, n. 24

Norma transitoria di integrazione della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 54, in materia di procedura per la realizzazione delle opere di sistemazione idraulico - forestale. Abrogazione della legge regionale 25 novembre 1965, n. 28 e successive modifiche e integrazioni.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/06/1986
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
210.00 - AGRICOLTURA
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Articolo 1 bis aggiunto da art. 64, primo comma, L. R. 3/1987 con effetto, ex articolo 69 della medesima legge, dal 1° gennaio 1987.
Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002
Art. 1 bis
 
Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di sistemazione idraulico - forestale potranno essere eseguiti in economia dagli Uffici della Direzione regionale delle foreste nella forma dell' amministrazione diretta o in quella per cottimi fiduciari.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 64, primo comma, L. R. 3/1987 con effetto, ex articolo 69 della medesima legge, dal 1° gennaio 1987.
Art. 2
 
È abrogata la legge regionale 25 novembre 1965, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni.
Le funzioni attribuite dalla vigente legislazione al Comitato regionale consultivo dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana nei settori di competenza della Direzione regionale dell' agricoltura sono devolute al Comitato consultivo per le bonifiche, di cui agli articoli 32 e 33 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 3
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.