LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 agosto 1985, n. 31

Interventi per il potenziamento e lo sviluppo delle attività nel settore dell' informatica nel Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/08/1985
Materia:
120.08 - Informatica

Art. 1
 Finalità
La Regione Friuli - Venezia Giulia concorre, con gli interventi previsti dalla presente legge, all' attuazione dei programmi di potenziamento e sviluppo delle attività nel settore dell' informatica nel Friuli - Venezia Giulia, in relazione alla sua particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico ed economico.
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 1, lettera d), L. R. 9/2011
Art. 3
 Progetti di ricerca applicata
nel settore dell' informatica
Al fine di concorrere al potenziamento e allo sviluppo delle attività nel settore dell' informatica, i contributi di cui al Cap. VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come sostituito dall' articolo 43 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, sono concessi, nelle misure e con le modalità ivi previste, anche ad imprese, società, consorzi, nonché a centri di ricerca, operanti nel predetto settore, per la realizzazione di significativi programmi di ricerca, applicazione e sviluppo di tecnologie e prodotti informatici e di sistemi informativi, anche avviata a partire dal 1 gennaio 1985, nonché per l' impianto, l' ampliamento e/o il funzionamento nel periodo di iniziale sviluppo, di laboratori e centri destinati a tale attività.
Fra i progetti di ricerca finalizzati di cui alla lettera b) dell' articolo 22 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come sostituito dall' articolo 43 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, sono compresi anche quelli riguardanti programmi di automazione di servizi nei settori delle piccole e medie industrie, nonché dei trasporti marittimi, delle attività di spedizione e delle gestioni portuali, che risultano di precipuo interesse per il Friuli - Venezia Giulia.
Art. 4
 Progetti speciali finalizzati
L' Amministrazione regionale riconosce le strutture e i laboratori di ricerca dell' << Informatica Friuli - Venezia Giulia SpA >> ai fini dell' ultimo comma dell' articolo 22 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come sostituito dall' articolo 43 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30.
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 1, lettera d), L. R. 9/2011
Art. 6
 Norma finanziaria
Per le finalità previste dal Cap. VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come sostituito con l' articolo 43 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7936 con la denominazione: << Contributi a favore di iniziative di ricerca applicata e di innovazione tecnologica - fondi regionali >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.600 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987, cui si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 3 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Sul precitato capitolo 7936 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.200 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1985.
Art. 7
 Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.