LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 agosto 1983, n. 74

Norme di finanziamento, di integrazione e di interpretazione di leggi regionali in materia di agricoltura.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/09/1983
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.03 - Bonifica e riordino fondiario

Art. 1
 
Per l' esecuzione di opere di bonifica integrale a totale carico della Regione nonché per la sistemazione dei corsi d' acqua, da realizzare ai sensi dell' articolo 2 del RD 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche ed integrazioni, e dell' articolo 22 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 1.100 milioni suddivisa in ragione di lire 675 milioni per l' esercizio 1983 e di lire 425 milioni nell' esercizio 1984.
Il predetto onere di lire 1.100 milioni fa carico al capitolo 7132 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1983, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 675 milioni per l' esercizio 1983 e di lire 425 milioni per l' esercizio 1984.
All' onere complessivo di lire 1.100 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1983 (Rubrica n. 3 - Partita n. 6 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Sul precitato capitolo 7132 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 400 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> del precitato stato di previsione.
Art. 2
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni annue ai Consorzi di bonifica al fine di consentire ai predetti organismi di far fronte agli oneri di gestione conseguenti all' estensione del proprio comprensorio su nuove aree di rilevante interesse agrario.
L' entità di dette sovvenzioni sarà determinata dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale all' agricoltura, a presentazione di domanda corredata da specifica relazione.
Art. 3
 
Per le finalità di cui al precedente articolo 2, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 75 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7394 con la denominazione: << Sovvenzioni annue ai Consorzi di bonifica per far fronte agli oneri di gestione conseguenti all' estensione del comprensorio >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di lire 75 milioni per l' esercizio 1983 e di lire 75 milioni per l' esercizio 1984.
A predetto onere di lire 150 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1983 (Rubrica n. 3 - Partita n. 6 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Sul precitato capitolo 7394 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 75 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> del precitato stato di previsione.
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 79, comma 1, L. R. 18/1993
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 79, comma 1, L. R. 18/1993
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 8
Possono beneficiare delle provvidenze di cui all' articolo 1 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 9, oltre alle Cooperative agricole ed ai Consorzi di bonifica, anche le Associazioni provinciali degli allevatori.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 9
 
Per le finalità di cui all' articolo 1 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 9, così come integrato dal precedente articolo 8, è autorizzata la spesa, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 250 milioni per l' esercizio 1983.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983 - 1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XIII - il capitolo 7454 con la denominazione: << Anticipazione all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia per la concessione di finanziamenti straordinari a Cooperative, Consorzi di bonifica ed Associazioni provinciali degli allevatori >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 250 milioni per l' esercizio 1983.
Al predetto onere di lire 250 milioni si provvede, per quanto riguarda la competenza:
- per lire 150 milioni, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7250 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983;
- per lire 100 milioni, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6851 del medesimo stato di previsione; per quanto riguarda la cassa:
- per lire 150 milioni, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7250 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983;
- per lire 100 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1983.

In relazione al disposto del precedente articolo 8, la denominazione del capitolo 915 dello stato di previsione dell' entrata viene così modificata: << Rientri delle anticipazioni concesse all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia per la concessione di finanziamenti straordinari a Cooperative, Consorzi di bonifica ed Associazioni provinciali degli allevatori >>.
Art. 10
 
L' aumento di importo a lire 150 milioni, introdotto dall' articolo 31 della legge regionale 21 gennaio 1983, n. 9, viene ulteriormente elevato a lire 300 milioni e si estende anche ai progetti previsti al punto 4 dell' articolo 33 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, come sostituito dall' articolo 10 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 29.
Note:
1Secondo comma abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 15, primo comma, L. R. 43/1985
2Articolo interpretato da art. 61, primo comma, L. R. 5/1986
3Parole sostituite al primo comma da art. 130, comma 1, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
4Articolo abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002
Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 2, comma 2, L. R. 60/1988
Art. 13
 
Nella legislazione regionale in materia di agricoltura con la locuzione << prodotti agricoli >> si intendono i prodotti agricoli e zootecnici.