Art. 7
(Attivita' musicali)
La Regione tutela la musica e la danza quali strumenti di formazione culturale e sociale della comunita' e ne promuove la piu' ampia diffusione.
A tal fine la Regione provvede al sostegno delle iniziative tendenti allo sviluppo della musica e della danza, alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio musicale e alla ricerca sperimentale.
Note:
1Articolo abrogato da art. 27, comma 1, L. R. 5/2008 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla legge medesima.
Art. 8
(Soggetti)
Possono beneficiare delle provvidenze regionali:
a) gli enti locali singoli o associati che, avvalendosi di teatri propri o di altri soggetti, realizzano iniziative di musica e di danza;
b) gli istituti di formazione musicale, di studio, di ricerca, di sperimentazione e di documentazione nel campo della musica e della danza;
c) le istituzioni lirico - concertistiche, gli enti, le associazioni e le cooperative non aventi fini di lucro promotori di spettacoli di musica e/o di danza, strumentali e polifonici, stagioni concertistiche, rassegne, festivals, concorsi e seminari.
La Regione riconosce quale organismo regionale primario di produzione musicale l' Ente Autonomo del Teatro Comunale << Giuseppe Verdi >> di Trieste, ne sostiene l' attivita' e ne promuove la presenza nell' attuazione dei programmi degli enti territoriali. A tal fine il programma di decentramento annuale del Teatro Comunale << Giuseppe Verdi >> di Trieste e' preventivamente concordato con l' Amministrazione regionale, sentita la commissione regionale per la cultura.
Note:
1Primo comma abrogato da art. 27, comma 1, L. R. 5/2008 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla legge medesima.
Art. 10
(Attivita' teatrali di prosa)
La Regione riconosce nel teatro un fattore rilevante nei processi di produzione e di diffusione della cultura presso la comunita' regionale.
A tal fine la Regione provvede al sostegno delle iniziative volte allo sviluppo del teatro di prosa e sostiene le attivita' di produzione, promozione e distribuzione.
Note:
1Articolo abrogato da art. 27, comma 1, L. R. 5/2008 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla legge medesima.
Art. 11
(Soggetti)
Possono beneficiare delle provvidenze regionali:
a) gli enti locali singoli o associati che, avvalendosi di teatri propri o di altri soggetti, realizzino iniziative teatrali;
a bis)
( ABROGATA );
b) gli enti, le associazioni, le cooperative e le compagnie private che, senza fini di lucro, promuovano attivita' teatrali;
c) gli istituti di studio, ricerca, sperimentazione e documentazione teatrale.
La Regione riconosce quale organismo regionale primario di produzione teatrale l' Ente Autonomo del Teatro Stabile di Prosa del Friuli - Venezia Giulia di Trieste, ne sostiene l' attivita' e ne promuove la presenza nell' attuazione dei programmi degli enti territoriali, d' intesa con l' Ente regionale Teatrale del Friuli - Venezia Giulia.
Condizione indispensabile per tale riconoscimento e' l' adeguamento, entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge, della organizzazione dell' Ente, nei settori della programmazione e della gestione della sua attivita', alla funzione pubblica riconosciutagli attraverso l' inserimento, nei propri organi istituzionali, di una proporzionata rappresentanza di enti territoriali locali della regione e di altri Enti pubblici.
Il programma annuale di decentramento del suddetto organismo teatrale e' preventivamente concordato con l' Amministrazione regionale, sentita la Commissione regionale per la cultura.
La Regione riconosce altresi' quale organismo regionale primario di produzione teatrale e di diffusione della cultura della minoranza slovena il Teatro Stabile Sloveno di Trieste, ne sostiene l' attivita' e ne promuove la presenza nell' attuazione dei programmi degli Enti territoriali.
Condizioni per il riconoscimento sono le stesse di cui ai precedenti commi terzo e quarto.
Gli enti ai quali e' riconosciuta dal presente articolo la qualita' di organismo regionale primario di produzione teatrale possono destinare parte della somma annua assegnata - sino al limite massimo del 25 per cento della medesima - alla copertura delle spese di funzionamento, a titolo di concorso da parte della Regione, in qualita' di socio fondatore.
Note:
1Aggiunto dopo il sesto comma un comma da art. 46, comma 3, L. R. 47/1991
2Parole aggiunte al primo comma da art. 36, comma 1, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
3Parole aggiunte al primo comma da art. 90, comma 1, L. R. 30/1992
4Derogata la disciplina del quarto comma da art. 122, comma 1, L. R. 1/1993
5Derogata la disciplina del quarto comma da art. 122, comma 2, L. R. 1/1993
6Parole soppresse al primo comma da art. 6, comma 56, L. R. 4/1999
7Primo comma abrogato da art. 27, comma 1, L. R. 5/2008 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla legge medesima.
Art. 13
(Ente regionale teatrale
del Friuli - Venezia Giulia)
La Regione riconosce quale organismo regionale primario di diffusione teatrale l' Ente regionale Teatrale del Friuli - Venezia Giulia con sede in Udine.
A tal fine la Regione dispone, a favore dell' Ente suddetto, un finanziamento annuo a fronte di particolari piani di intervento nel settore dello spettacolo, rivolti a promuovere la creazione di nuovi circuiti teatrali e la diffusione degli spettacoli teatrali e musicali in tutto il territorio del Friuli - Venezia Giulia, anche attraverso il ripristino e l' attrezzatura di idonei locali, secondo una programmazione preventivamente concordata con l' Amministrazione regionale.
L' Ente regionale teatrale del Friuli - Venezia Giulia adeguera', entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge, la propria organizzazione alla funzione pubblica riconosciutagli, chiamando a partecipare alla programmazione e alla gestione della propria attivita' i rappresentanti degli enti territoriali locali della regione.
Gli organismi di cui all'
articolo 11, primo comma, lettera a bis), della legge regionale n. 68/1981 e successive modificazioni ed integrazioni, come inserita dall'
articolo 36, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 ed integrata dall'
articolo 90, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, sono ammessi a partecipare, in qualita' di soci, all' Assemblea dell' Ente regionale teatrale del Friuli-Venezia Giulia e ad essere rappresentati nel Consiglio direttivo dell' Ente stesso.
Inoltre l' Ente suddetto sara' tenuto a pubblicare annualmente, per conto della Regione, il calendario delle principali manifestazioni teatrali e musicali.
Note:
1Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 118, comma 1, L. R. 47/1993
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 19, L. R. 18/2000