TITOLO II
        
       Attribuzioni riservate alla Regione
        
        
        
          Art.   2
          
       (Ordinanze contingibili ed urgenti)
          
          
          Spetta al Presidente della Giunta regionale l' emanazione delle ordinanze contingibili ed urgenti in materia d' igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria interessanti  il territorio di più Comuni, ovvero anche di un singolo Comune qualora non vi provveda il Sindaco.
          
          
          La   relativa   attività   istruttoria,    tecnica    ed amministrativa,   è   espletata   dai   competenti   uffici regionali, i quali si  avvalgono  della  collaborazione  dei settori, presidi e servizi delle  Unità  sanitarie  locali, nel cui ambito territoriale ricadono i Comuni interessati.
         
        
        
        
          Art.   3
          
       (Autorizzazioni)
          
          
          
            Spetta, altresì, al Presidente della Giunta regionale il rilascio   delle    autorizzazioni       all' apertura    ed all' esercizio di:
            
            
            
            
              a) case di cura private;
            
            
            
              b)  
          
              ( ABROGATA )
            
            
            
            
              c) centri di raccolta sangue e centri trasfusionali;
            
            
            
              d) macelli pubblici e privati.
            
           
          
          
          
          
          
          L' istanza per le autorizzazioni di cui alle lettere  b), c), d), è inoltrata al Presidente  della  Giunta  regionale entro trenta giorni dal ricevimento da  parte   dell' Unità sanitaria locale competente per  territorio,  corredata  dal parere espresso sulla medesima dal  rispettivo  Comitato  di gestione.
          
          
          Con separata legge regionale si  provvederà  ad  emanare norme per regolamentare l' apertura e l' esercizio  di  case di cura private.
          
          
          Per   l' attività  istruttoria  trova  applicazione   il secondo comma dell' articolo precedente.
          Note:
          
          
          
            1Parole soppresse  al comma 1  da art. 11, comma 1, L. R. 17/2003
 
         
        
        
        
          Art.   4
          
       (Attività nell' interesse dei privati)
          
          
          Le tariffe per gli accertamenti e le indagini in  materia di igiene e sanità pubblica, espletati dai settori, presidi e servizi dell' Unità sanitaria locale a favore di privati, sono stabilite  con  decreto  del  Presidente  della  Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentiti gli Ordini professionali nei casi in cui ciò  sia  previsto dalla legislazione vigente.
          
          
          Con  lo  stesso  provvedimento  saranno  disciplinate  le modalità di riscossione delle somme da introitare e la loro destinazione tenendo conto  della  legislazione  vigente  in materia e degli accordi nazionali di lavoro.
          
          
          Con il medesimo procedimento, di cui ai commi precedenti, saranno approvate le tariffe per le prestazioni effettuate a favore dei privati in materia veterinaria.
          
          
          Le tariffe di cui al presente articolo  sono  soggette  a revisione annuale.
         
        
        
        
          Art. 5
          
       (Funzioni dei Comuni e delle Aziende per l'assistenza sanitaria in materia di esercizi farmaceutici)
            1. 
												Ai sensi dell'
												
articolo 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
												(Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), i Comuni, sentiti l'Azienda per l'assistenza sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, individuano, secondo i criteri fissati dalla normativa vigente, le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.
											
 
          
          
          
            2. Ciascun Comune provvede alla revisione del numero di farmacie spettanti nel proprio territorio, entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel Comune pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica, e ne dà comunicazione all'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio.
          
          
          
            3. 
												La Regione individua, sentita l'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio, le farmacie di cui all'
												
articolo 1 bis della legge 2 aprile 1968, n. 475
												(Norme concernenti il servizio farmaceutico), nei luoghi ad alto transito secondo i criteri fissati dalla normativa vigente e ne dà comunicazione all'Azienda stessa.
											
 
          
          
          
            4. 
            Le Aziende per l'assistenza sanitaria assicurano le seguenti funzioni:
            
            
            
            
              a) nell'ambito della procedura di revisione delle sedi farmaceutiche di cui ai commi 1, 2 e 3, esercitano le funzioni di impulso, controllo e potere sostitutivo sui Comuni e redigono un atto ricognitivo complessivo delle sedi farmaceutiche dei Comuni afferenti al proprio territorio;
            
            
            
              b) l'istituzione dei dispensari farmaceutici;
            
            
            
              c) l'istituzione di farmacie succursali;
            
            
            
            
            
            
              e) l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di farmacie succursali, comprese quelle di cui ai commi 1, 2 e 3 relativamente ai Comuni afferenti al territorio di propria competenza;
            
            
            
              f) la nomina della commissione, composta secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente intendendosi sostituiti i funzionari dipendenti della Regione con i funzionari in servizio presso le Aziende per l'assistenza sanitaria, l'approvazione della graduatoria e il conferimento della sede di cui alla lettera e);
            
            
            
           
          
          
          
          Note:
          
          
          
            1Articolo sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 20/2004
 
          
          
          
            2Articolo sostituito da art. 5, comma 13, L. R. 33/2015
 
          
          
          
            3Comma 4 bis aggiunto da art. 129, comma 1, L. R. 7/2025
 
         
        
        
        
          Art. 5 bis 
          
       (Autorizzazioni alla distribuzione all'ingrosso di medicinali) 
            2. Il trasferimento delle funzioni di cui al comma 1 avviene a decorrere dall'1 novembre 2010. 
          
          
          
            3. Annualmente le Aziende per i servizi sanitari trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di salute una relazione sull'attività svolta nell'esercizio della funzione di cui al comma 1. 
          
          
          
            4. Le modalità di trasmissione della relazione di cui al comma 3 e i dati da indicare sono determinati dalla Direzione centrale di cui al comma 3.
          Note:
          
          
          
            1Articolo aggiunto da art. 171, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
 
          
          
          
            2Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita  da art. 171, comma 2, L. R. 17/2010
 
         
        
        
        
          Art. 6
          
          
          ( ABROGATO )
          
          
          Note:
          
          
          
            1Articolo sostituito da art. 14, comma 2, L. R. 20/2004
 
          
          
          
            2Articolo abrogato da art. 5, comma 14, L. R. 33/2015
 
         
        
        
        
          Art. 6 bis
          
          
          ( ABROGATO )
          
          
          Note:
          
          
          
            1Articolo aggiunto da art. 14, comma 3, L. R. 20/2004
 
          
          
          
            2Articolo abrogato da art. 5, comma 14, L. R. 33/2015
 
         
       
      
        TITOLO IV
        
       Organismi collegiali
        
        
        
          Art. 25 
          
       (Comitato regionale per i servizi trasfusionali) 
            1. È istituito, presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, il Comitato regionale per i servizi trasfusionali con funzioni consultive nella programmazione e gestione dei servizi trasfusionali. 
          
          
          
            2. 
            Il Comitato è composto da: 
            
            
            
            
              a) il direttore dell'area della pianificazione, programmazione attuativa, controllo di gestione, sistema informativo, qualità e accreditamento della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, o suo delegato, che la presiede;
            
            
            
              b) i responsabili delle strutture trasfusionali regionali o loro delegati;
            
            
            
              c) un esperto rappresentante della sanità militare o suo delegato;
            
            
            
              d) il delegato regionale della Società italiana di immunoematologia e medicina trasfusionale (SIMTI) o suo delegato;
            
            
            
              e) tre esperti rappresentanti delle associazioni e federazioni del volontariato del sangue regionali, designati congiuntamente dalle associazioni medesime, o loro delegati; in mancanza di designazione congiunta i rappresentanti sono sorteggiati dall'Amministrazione regionale tra le designazioni pervenute. 
           
          
          
          
            3. 
            Il Comitato esprime pareri e formula proposte nelle materie disciplinate dal Piano sangue regionale al fine del miglioramento del sistema trasfusionale regionale. In particolare il Comitato: 
            
            
            
            
              a) esprime pareri sulla programmazione regionale nell'ambito della raccolta e della distribuzione del sangue e degli emoderivati;
            
            
            
              b) propone iniziative ai fini del reclutamento e della fidelizzazione dei donatori;
            
            
            
              c) propone iniziative volte alla divulgazione di un corretto impiego della terapia trasfusionale;
            
            
            
              d) propone l'attivazione di controlli e valutazioni statistiche ed economiche dell'attività trasfusionale. 
           
          
          
          
            4. Il Comitato è costituito con decreto del direttore centrale della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali e dura in carica tre anni. I suoi componenti possono essere riconfermati. 
          
          
          
            5. La mancata o ritardata designazione di alcuni componenti non pregiudica la costituzione e l'attività del Comitato, fatta salva la sua successiva integrazione. 
          
          
          
            6. Ai componenti esterni è corrisposto un gettone di presenza, per ciascuna seduta, quantificato all'atto della costituzione del Comitato, nonché il trattamento di missione e il rimborso spese nella misura prevista per i dipendenti regionali di qualifica dirigenziale. 
          
          
          
            7. Le funzioni di segreteria sono svolte da personale in servizio presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali.
          Note:
          
          
          
            1La Commissione regionale per la disciplina e lo sviluppo dei servizi trasfusionali, istituita con il presente articolo, e' soppressa dall' artico lo 2 della L.R. 23/97. Le funzioni amministrative di natura non consultiva sono trasferite alla Direzione regionale o al Servizio autonomo competente per materia.
 
          
          
          
            2Articolo sostituito da art. 172, comma 1, L. R. 17/2010
 
         
        
        
        
          Art.  26
          
       (Commissione regionale per la protezione sanitaria della
popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti)
Ai compiti previsti   dall' 
articolo  90  del  DPR     13 febbraio 1964, n.  185 provvede la Commissione regionale per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni  ionizzanti,  costituita  presso   la   Direzione regionale dell' igiene e della sanità.
La Commissione predetta è, altresì,  organo  consultivo per le attribuzioni  in  materia  di  rischi  da  radiazioni ionizzanti di competenza dell' Unità sanitaria locale.
          
          
          
            La stessa  è  nominata  dalla  Giunta  regionale  ed  è composta:
            
            
            
            
              - da un funzionario medico del ruolo unico della Regione, in   veste di presidente;
            
            
            
              - da due laureati in fisica facenti  parte  dei  servizi  di   fisica sanitaria   dell' Unità  sanitaria  locale  ovvero   esperti qualificati, iscritti nell' elenco di cui al n.  3   dell' articolo 90 del DPR    13 febbraio 1964, n.  185;
            
            
            
              - da un medico del lavoro.
           
          
          
          La  segreteria  della  commissione  è  affidata  ad   un funzionario della Regione  con  qualifica  non  inferiore  a segretario.
          Note:
          
          
          
            1La Commissione regionale per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, istituita con il presente articolo, e' soppressa dall' articolo 2 della L.R. 23/97. Le funzioni amministrative di natura non consultiva sono trasferite alla Direzione regionale o al Servizio autonomo competente per materia.
 
         
        
        
        
          Art.  27
          
       (Comitato regionale contro l' inquinamento atmosferico)
Il Presidente della Giunta  regionale  può  delegare  di volta in volta l' Assessore all' igiene  e  alla  sanità  a presiedere il Comitato.
          
          
          In  seno  a  tale  Comitato  il  medico  provinciale  del capoluogo di regione è sostituito da un funzionario  medico del ruolo unico della Regione.
          
          
          La segreteria del Comitato è affidata ad un  funzionario della Regione con qualifica non inferiore a consigliere.
          Note:
          
          
          
            1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 31, comma 1, L. R. 6/1998
 
         
        
        
        
          Art.  28
          
       (Commissione regionale per gli aspiranti all' idoneità
all' impiego dei gas tossici)
          
          
          Ai compiti previsti dall' articolo 32 del RD   9  gennaio 1927, n.  147, provvede la  Commissione  regionale  per  gli aspiranti  all' idoneità   all' impiego  dei  gas  tossici, costituita presso la  Direzione  regionale   dell' igiene  e della sanità.
          
          
          
            La Commissione di cui al  comma  precedente  è  nominata dalla Giunta regionale ed è composta:
            
            
            
            
              - dal  Direttore  regionale dell' igiene e della sanità, o,   per  sua delega, da un funzionario preposto ad un Servizio   della Direzione regionale dell' igiene e della sanità  in   veste di Presidente;
            
            
            
              - dal  direttore  del  reparto  chimico  di  un  laboratorio   provinciale di igiene e profilassi;
            
            
            
              - da un funzionario medico del ruolo unico della Regione oppure da un dirigente medico dei dipartimenti di prevenzione delle aziende per i servizi sanitari..
            
           
          
          
          Fanno, altresì, parte, quali  membri  di  diritto  della Commissione, il Questore di Trieste o un suo delegato ed  il Comandante  dei  vigili  del  fuoco  di  Trieste  o  un  suo delegato.
          
          
          La segreteria è affidata ad un funzionario della Regione con qualifica non inferiore a segretario.
          Note:
          
          
          
            1Parole sostituite al secondo comma da art. 46, primo comma, L. R. 42/1983
 
          
          
          
            2Parole aggiunte al secondo comma da art. 7, comma 8, L. R. 18/2011
 
         
        
        
        
          Art.  29
          
       (Commissioni sanitarie provinciali per il rilascio del certificato
medico per le patenti di guida per autoveicoli e
natanti)
          
          
          
          
          
          
            Le Commissioni sanitarie sono composte:
            
            
            
            
              - dal responsabile del  settore  competente  in  materia  di   igiene pubblica, profilassi e medicina legale  ovvero  per   sua delega da altro medico del predetto settore, in  veste   di Presidente;
            
            
            
              - da altri due membri, scelti tra i medici appartenenti alle   categorie indicate nell' articolo 12, secondo  comma,  del  DPR    23 settembre 1976, n.  995.
           
          
          
          Qualora, in quest' ultimo caso, la scelta debba farsi con riguardo alla lettera c) del citato articolo 12,  la  stessa ha luogo fra medici appartenenti al  settore  competente  in materia di igiene pubblica,  profilassi  e  medicina  legale ovvero fra altri medici dipendenti   dall' Unità  sanitaria locale.
         
        
        
        
          Art.  30
          
       (Commissione sanitaria provinciale per la formulazione
dei programmi di risanamento degli allevamenti nei
confronti della tubercolosi e della brucellosi)
          
          
          
          
          
          
            Le Commissioni sanitarie  predette  sono  nominate  dalla Giunta regionale e sono composte:
            
            
            
            
              - dal responsabile del  settore  competente  in  materia  di   assistenza, profilassi e vigilanza veterinaria,  in  veste   di Presidente;
            
            
            
              - dal  funzionario  dirigente   l' Ispettorato   provinciale   dell' agricoltura;
            
            
            
              - da  un  funzionario  del  ruolo  unico  della  Regione  in   servizio presso la  Direzione  regionale   dell' igiene  e   della sanità;
            
            
            
              - da un rappresentante della Camera di commercio,  industria   ed agricoltura;
            
            
            
              - da  tre  rappresentanti  degli  allevatori  scelti   dalle   organizzazioni più rappresentative della Provincia;
            
            
            
              - da un esperto  designato  dalla  Associazione  Provinciale   Allevatori.
           
          
          
          La  segreteria  della  Commissione  è  affidata  ad   un impiegato   dell' Unità  sanitaria  locale  ove   ha   sede l' organo collegiale medesimo.
         
        
        
        
          Art.  31
          
       (Commissioni sanitarie per l' accertamento
dell' invalidità civile)
          
          
          
          
          
          
            Le Commissioni sanitarie  dell' Unità  sanitaria  locale sono nominate dal  relativo  Comitato  di  gestione  e  sono composte:
            
            
            
            
              - dal responsabile del  settore  competente  in  materia  di   igiene pubblica, profilassi e medicina legale, ovvero, per   sua delega, da altro medico del predetto settore, in veste   di Presidente;
            
            
            
              - da due medici specialisti in medicina legale, in  medicina   del lavoro  ovvero  in  igiene,  o,  in  altra  disciplina   affine; ovvero  ancora  operanti  in  reparti  ospedalieri   nelle specialità indicate.
           
          
          
          La  segreteria  della  Commissione  è  affidata  ad   un impiegato dell' Unità sanitaria locale.
         
        
        
        
          Art.  32
          
          
          
          Fermo restando  il  disposto  degli  articoli  9,  ultimo comma, 10 e 11 della 
legge 30 marzo 1971, n.  118, contro il giudizio della Commissione sanitaria di  prima  istanza,  di cui  al  precedente  articolo  31,     l' interessato   può presentare  ricorso  entro  trenta  giorni  dalla   ricevuta comunicazione,   alla   Commissione   sanitaria    regionale competente, costituita presso l' Unità sanitaria locale  <<  Triestina   >>  per  i  ricorsi  avverso  il  giudizio  delle Commissioni della Unità sanitaria locale  <<   Triestina   >> e <<  Goriziana  >>, presso  le  Unità  sanitarie  locali  <<  Udinese  >> e <<  Pordenone  >> per i ricorsi avverso i giudizi delle  Commissioni  operanti  rispettivamente  negli  ambiti provinciali di Udine e Pordenone.
            Le  Commissioni  sanitarie  regionali  di  cui  al  comma precedente sono  nominate  dalla  Giunta  regionale  e  sono composte:
            
            
            
            
              - da un funzionario medico del ruolo  unico  della  Regione,   ovvero da un medico dipendente  di  una  Unità  sanitaria   locale, in veste di Presidente;
            
            
            
              - da un medico specialista in medicina del lavoro ovvero  in   medicina  legale  o  igiene  ovvero,  ancora,   in   altra   disciplina affine;
            
            
            
              - da altro medico.
           
          
          
          La  segreteria  della  Commissione  è  affidata  ad   un dipendente   dell' Unità  sanitaria  locale  di   posizione funzionale non inferiore a collaboratore  amministrativo  ed ha sede presso il settore competente alla trattazione  degli affari di medicina legale dell' Unità sanitaria  locale  di pertinenza.
          
          
          Per l' espletamento degli eventuali accertamenti  clinici la Commissione si  avvale  delle  strutture  tecniche  delle Unità sanitarie locali.
          
          
          Gli  oneri  del  funzionamento  di  ciascuna  Commissione regionale  fanno  carico  alla  quota  del  fondo  sanitario assegnata all' Unità sanitaria locale presso cui  opera  la Commissione medesima.
          Note:
          
          
          
            1Articolo sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 34/1985
 
          
          
          
            2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, secondo comma, L. R. 34/1985
 
         
        
        
        
          Art.  33
          
       (Commissioni sanitarie per i ciechi civili)
          
          
          
          
          
          
            Le Commissioni sanitarie  dell' Unità  sanitaria  locale sono nominate dal  relativo  Comitato  di  gestione  e  sono composte:
            
            
            
            
              - dal responsabile del  settore  competente  in  materia  di   igiene pubblica, profilassi e medicina legale, ovvero  per   sua delega da altro medico del predetto settore, in  veste   di Presidente;
            
            
            
              - da due medici specialisti in oculistica ovvero operanti in   reparti ospedalieri nella specialità indicata.
           
          
          
          La  Segreteria  della  Commissione  è  affidata  ad   un impiegato dell' Unità sanitaria locale.
         
        
        
        
          Art.  34
          
       (Commissione sanitaria regionale per i ciechi civili)
          
          
          Contro il giudizio delle Commissioni sanitarie per ciechi civili dell' Unità sanitaria locale,   l' interessato  può presentare  ricorso  entro  trenta  giorni  dalla   ricevuta comunicazione, alla Commissione sanitaria costituita  presso la Direzione regionale dell' igiene e della sanità.
          
          
          
            La Commissione  sanitaria  regionale  è  nominata  dalla Giunta regionale ed è composta:
            
            
            
            
              - da un funzionario medico del ruolo  unico  della  Regione,   ovvero da un  medico  dipendente   dall' Unità  sanitaria   locale, in veste di Presidente;
            
            
            
              - dal primario di una clinica oculistica universitaria;
            
            
            
              - da un medico specialista in oculistica.
           
          
          
          La  segreteria  della  Commissione  è  affidata  ad   un funzionario della Regione  con  qualifica  non  inferiore  a segretario.
         
        
        
        
          Art.  35
          
       (Commissioni sanitarie per
l' accertamento del sordomutismo)
          
          
          
          
          
          
            Le  Commissioni  sanitarie  per     l' accertamento   del sordomutismo dell' Unità sanitaria locale sono nominate dal relativo Comitato di gestione e sono composte:
            
            
            
            
              - dal responsabile del  settore  competente  in  materia  di   igiene pubblica, profilassi e medicina legale  ovvero  per   sua delega da altro medico del predetto settore, in  veste   di Presidente;
            
            
            
              - da due medici specialisti in otorinolaringoiatria,  ovvero   operanti  in   reparti   ospedalieri   nella   specialità   indicata.
           
          
          
          La  segreteria  della  Commissione  è  affidata  ad   un impiegato dell' Unità sanitaria locale.
         
        
        
        
          Art.  36
          
       (Commissione sanitaria regionale
          
per l' accertamento del sordomutismo)
          
          
          Contro il  giudizio  delle  Commissioni  sanitarie  delle Unità  sanitarie  locali   l' interessato  può  presentare ricorso, entro trenta giorni dalla  ricevuta  comunicazione, alla Commissione sanitaria regionale per l' accertamento del sordomutismo,  costituita  presso  la  Direzione   regionale dell' igiene e della sanità.
          
          
          
            La Commissione  sanitaria  regionale  è  nominata  dalla Giunta regionale ed è composta:
            
            
            
            
              - da un funzionario medico del ruolo  unico  della  Regione,   ovvero da un medico dipendente  di  una  Unità  sanitaria   locale in veste di Presidente;
            
            
            
              - da un medico specialista in medicina del lavoro ovvero  in   medicina legale o in igiene o ancora in  altra  disciplina   affine;
            
            
            
              - da due medici specialisti in  otorinolaringoiatria  ovvero   in audiologia ovvero, ancora, in altra disciplina affine.
           
          
          
          La  segreteria  della  Commissione  è  affidata  ad   un funzionario della Regione  con  qualifica  non  inferiore  a segretario.
         
        
        
        
          Art.  37
          
       (Collegio medico per l' accertamento della compatibilità
dello stato psico - fisico dell' invalido rispetto alle mansioni
lavorative affidate o da affidare)
          
          
          Ai compiti previsti   dall' 
articolo  20  della  legge  2 aprile 1968, n.  482, provvedono nell' ambito del rispettivo territorio  i  collegi  medici  per   l' accertamento  della compatibilità dello stato psico  -  fisico   dell' invalido rispetto alle mansioni lavorative affidate  o  da  affidare, costituiti presso ciascuna Unità sanitaria locale.
            I collegi  medici   dell' Unità  sanitaria  locale  sono nominati dal relativo Comitato di gestione e sono composti:
            
            
            
            
              - dal responsabile del  settore  competente  in  materia  di   igiene pubblica e profilassi e medicina legale, ovvero per   sua delega, da altro medico del predetto settore, in veste   di Presidente;
            
            
            
              - da un medico specialista in medicina del lavoro ovvero  in   medicina legale  o  in  igiene,  ovvero  ancora  in  altra   disciplina affine;
            
            
            
              - da altro medico.
           
          
          
          La  segreteria  della  Commissione  è  affidata  ad   un impiegato dell' Unità sanitaria locale.
         
        
        
        
          Art.  38
          
       (Commissioni tecniche per i gas tossici)
          
          
          Ai compiti previsti dall' articolo 24 del RD   9  gennaio 1927, n.  147, così come sostituito  dall' 
articolo 39  del DPR     10 giugno 1955, n.  854, provvedono nell' ambito del rispettivo territorio le Commissioni tecniche permanenti per i gas tossici, costituite presso ciascuna  Unità  sanitaria locale.
            Le Commissioni tecniche   dell' Unità  sanitaria  locale sono nominate dal  relativo  Comitato  di  gestione  e  sono composte:
            
            
            
            
              - dal responsabile del  settore  competente  in  materia  di   igiene pubblica, profilassi e medicina legale, ovvero  per   sua delega da altro medico del predetto settore, in  veste   di Presidente;
            
            
            
              - da un ingegnere del ruolo unico della Regione;
            
            
            
              - dal  dirigente  del  reparto   chimico   del   laboratorio   provinciale di igiene e profilassi;
            
            
            
              - da  un  rappresentante  dei  lavoratori,  designato  dalle   organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
           
          
          
          Delle stesse Commissioni, fanno, altresì,  parte,  quali membri di diritto, il questore od  un  suo  delegato  ed  il comandante  dei  vigili  del  fuoco  od  un  suo   delegato, territorialmente competenti.
          
          
          La  segreteria  della  Commissione  è  affidata  ad   un impiegato dell' Unità sanitaria locale.
         
        
        
        
          Art. 39
          
       (Commissioni per il servizio farmaceutico)
          
          
          Ai compiti previsti dall' articolo 118 primo comma, della presente legge provvedono nell' ambito del rispettivo territorio le Commissioni per il servizio farmaceutico, costituite presso ciascuna Unità sanitaria locale.
          
          
          
            La Commissione per il servizio farmaceutico dell' Unità sanitaria locale è nominata dal relativo Comitato di gestione ed è composta:
            
            
            
            
              - dal coordinatore per la responsabilità sanitaria che la presiede;
            
            
            
              - dal responsabile del settore competente in materia di attività farmaceutiche;
            
            
            
              - da due funzionari amministrativi dell' Unità sanitaria locale;
            
            
            
              - da due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno non titolare, designati dall' Ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio.
            
           
          
          
          La segreteria della Commissione è affidata ad un impiegato dell' Unità sanitaria locale.
          Note:
          
          
          
            1Parole sostituite al secondo comma da art. 8, comma 1, L. R. 19/2006
 
         
        
        
        
          Art. 40
          
       (Commissioni di controllo delle farmacie)
          
          
          Ai compiti ispettivi previsti dall' articolo 11, ultimo comma, della presente legge provvedono nell' ambito del rispettivo territorio le Commissioni di controllo delle farmacie, costituite presso ciascuna Unità sanitaria locale.
          
          
          
            La Commissione di controllo delle farmacie dell' Unità sanitaria locale è nominata dal relativo comitato di gestione ed è composta:
            
            
            
            
              - dal responsabile del settore competente in materia di attività farmaceutiche;
            
            
            
              - da un medico dipendente dall' Unità sanitaria locale;
            
            
            
              - da un farmacista titolare di farmacia designato dall'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio.
            
           
          
          
          Assiste alle ispezioni, in qualità di segretario, un' impiegato dell' Unità sanitaria locale.
          Note:
          
          
          
            1Parole aggiunte al secondo comma da art. 8, comma 2, L. R. 19/2006
 
         
        
        
        
          Art. 40 bis 
          
       (Commissione regionale per l'assistenza farmaceutica) 
            1. È istituita, presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, la Commissione regionale per l'assistenza farmaceutica, con funzioni consultive in materia di assistenza farmaceutica. 
          
          
          
            2. 
            La Commissione è composta da: 
            
            
            
            
              a) il direttore centrale della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali;
            
            
            
              b) il dirigente della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali competente in materia di assistenza farmaceutica;
            
            
            
              c) due direttori sanitari degli enti del Servizio sanitario regionale;
            
            
            
              d) tre farmacisti;
            
            
            
              e) un medico di medicina generale;
            
            
            
              f) un medico farmacologo;
            
            
            
              g) un medico epidemiologo;
            
            
            
              h) un medico legale;
            
            
            
              i) un clinico universitario;
            
            
            
              j) uno specialista ospedaliero;
            
            
            
              k) un medico di distretto;
            
            
            
              l) uno statistico. 
           
          
          
          
            3. I componenti della Commissione possono farsi sostituire da un delegato. 
          
          
          
            4. La Commissione è presieduta dal componente di cui al comma 2, lettera a). 
          
          
          
            5. La Commissione, qualora lo ritenga necessario, può avvalersi del supporto di esperti del settore relativamente alla tematica affrontata. 
          
          
          
            6. Le funzioni di segreteria sono svolte da personale in servizio presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali. 
          
          
          
            7. 
            La Commissione supporta la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali nelle attività inerenti l'assistenza farmaceutica con particolare riferimento a: 
            
            
            
            
              a) predisposizione di linee di indirizzo sull'utilizzo dei medicinali e definizione di idonei percorsi terapeutici e prescrittivi;
            
            
            
              b) iniziative di promozione dell'appropriatezza prescrittiva e, più in generale, sull'uso razionale del farmaco;
            
            
            
              c) promozione di programmi di educazione al corretto uso dei farmaci;
            
            
            
              d) armonizzazione dei prontuari farmaceutici aziendali;
            
            
            
              e) coordinamento delle attività di farmacovigilanza;
            
            
            
              f) monitoraggio e analisi dei consumi farmaceutici e della spesa farmaceutica. 
           
          
          
          
            8. La Commissione è costituita con decreto del direttore centrale della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, che individua i componenti non di diritto tra il personale dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario regionale. I componenti della Commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati. 
          
          
          
            9. La mancata nomina di alcuni componenti non pregiudica la costituzione e l'attività della Commissione, fatta salva la sua successiva integrazione. 
          
          
          
            10. Per i componenti della Commissione non è prevista alcuna forma di emolumento. 
          
          
          
            11. La partecipazione dei componenti alle riunioni della Commissione avviene nell'orario di servizio con oneri di missione a carico delle amministrazioni di appartenenza.
          Note:
          
          
          
            1Articolo aggiunto da art. 8, comma 12, L. R. 11/2011
 
         
        
        
        
          Art.  41
          
       (Commissione consultiva
in materia di assistenza zooiatrica)
          
          
          
            Allo scopo di consentire la  partecipazione  anche  degli allevatori - tramite le  loro  rappresentanze  di  categoria - per la formulazione di proposte e  pareri  non  vincolanti sui programmi di attività e sulle modalità  di  erogazione delle prestazioni del  servizio  di  assistenza  zooiatrica, viene istituita una Commissione presso ogni Unità sanitaria locale nominata  -  con  atto  formale  -  dal  Comitato  di gestione, così composta:
            
            
            
            
              - dal responsabile del  settore  competente  in  materia  di   assistenza, profilassi e vigilanza veterinaria,  in  veste   di Presidente;
            
            
            
              - da   un   funzionario   appartenente      all' Ispettorato   provinciale dell' agricoltura;
            
            
            
              - da  un  rappresentante    dell' Ordine   provinciale   dei   veterinari;
            
            
            
              - da  sei  rappresentanti  degli  allevatori  scelti   dalle   organizzazioni più rappresentative della Provincia.
           
          
          
          La  segreteria  della  Commissione  è  affidata   a   un impiegato   dell' Unità  sanitaria  locale  ove   ha   sede l' organo collegiale medesimo.
          
          
          È in facoltà del responsabile del  settore  veterinario -  quale  Presidente  -  di  richiedere  il   parere   della Commissione in tutti i casi nei quali lo ritenga opportuno.
          
          
          La Commissione, inoltre, si riunisce  ogni  qualvolta  lo richieda la maggioranza dei componenti.
         
        
        
        
          Art.  42
          
       (Membri supplenti, durata in carica
e sostituzione in caso di dimissioni o decadenza)
          
          
          In  seno  alle  Commissioni  sanitarie  considerate   dal presente Titolo per  i  membri  effettivi  non  di  diritto, nonché per i segretari, possono essere nominati altrettanti supplenti, i  quali  partecipano  alla  seduta  in  caso  di assenza o di impedimento dei primi.
          
          
          
            2.	I componenti vengono nominati dall'ente di appartenenza, durano in carica per un triennio e comunque sino alla comunicazione di avvenuta sostituzione da parte dell'ente che li ha nominati o designati. Tutti i componenti possono essere riconfermati.
 
          Note:
          
          
          
            1Secondo comma sostituito da art. 8, comma 3, L. R. 19/2006
 
          
          
          
            2Terzo comma abrogato da art. 8, comma 3, L. R. 19/2006
 
         
        
        
        
          Art. 43
          
          
          
          
            1. Ai componenti le Commissioni sanitarie considerate dal presente titolo, ad eccezione di quella di cui all'articolo 29, competono i compensi previsti dalla vigenti disposizioni regionali in materia.
          
          
          
            2.
             A ciascuno dei componenti le Commissioni mediche operanti presso le Aziende per i servizi sanitari è attribuito, oltre al trattamento di cui al comma 1, un compenso pari a 10 euro per ogni soggetto visitato, per gli accertamenti sanitari relativi alle domande finalizzate all'ottenimento dei benefici previsti dalle seguenti disposizioni normative e successive modifiche:
            
            
            
            
              a) legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti);
            
            
            
              b) legge 27 maggio 1970, n. 382 (Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili);
            
            
            
              c) decreto legge 30 gennaio 1971, n. 5 (Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili);
            
            
            
              d) legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili);
            
            
            
              e) legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili);
            
            
            
              f) legge 11 ottobre 1990, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi);
            
            
            
              g) legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
            
            
            
              h) legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
            
            
            
              i) decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie).
           
          
          
          
            3. In caso di visita domiciliare, il compenso a ciascuno dei componenti delle Commissioni mediche, per ogni soggetto sottoposto ad accertamento, è corrispondente a quello stabilito, relativamente alle visite domiciliari, nell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, di volta in volta stipulato ai sensi dell'
articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'
articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modifiche.
 
          
          
          
            4. Ove non diversamente previsto, i compensi di cui ai commi precedenti sono corrisposti nei soli casi in cui l'attività del componente la Commissione sanitaria di cui al comma 1 sia svolta al di fuori del normale orario di servizio o comunque con carico di recupero.
          
          
          
            5. Ai segretari delle Commissioni mediche di cui al comma 2 competono esclusivamente i compensi ivi previsti.
          Note:
          
          
          
            1Articolo sostituito da art. 2, primo comma, L. R. 34/1985
 
          
          
          
            2Articolo sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 21/1992
 
          
          
          
            3Articolo interpretato da art. 122, comma 1, L. R. 13/1998
 
          
          
          
            4Articolo sostituito da art. 28, comma 1, L. R. 20/2004
 
         
        
        
        
          Art.  44
          
       (Sostituzione del medico provinciale
e del veterinario provinciale in organismi collegiali)
          
          
          Qualora fra i componenti di organismi collegiali, diversi da quelli considerati dal presente Titolo, ricorrano in base alle vigenti leggi  il  medico  o  veterinario  provinciali, questi  sono  sostituiti  dai   responsabili   dei   settori dell' Unità sanitaria locale, ove  hanno  sede  legale  gli organi medesimi preposti all' igiene pubblica e profilassi e medicina  legale,   e   rispettivamente     all' assistenza, profilassi e vigilanza veterinaria, ovvero, per loro delega, da altro sanitario del settore.
          
          
          Qualora negli stessi organismi  partecipi,  altresì,  in base alle leggi vigenti, l' ufficiale sanitario,  questi  è sostituito da un medico del  settore  preposto   all' igiene pubblica e profilassi e medicina legale.
         
        
        
        
          Art.  45
          
       (Soppressione di organi collegiali)
          
          
          
         
        
        
        
          Art.  46
          
       (Norma transitoria)
          
          
          La Giunta regionale e i  competenti  organi  di  gestione delle Unità sanitarie locali provvedono alla  nomina  degli organismi collegiali di rispettiva competenza, previsti  dal presente Titolo, entro il 1 ottobre 1981.
          
          
          Sino alla nomina degli organismi  suindicati,  continuano ad operare, nell' attuale composizione, le Commissioni  già costituite alla data di entrata  in  vigore  della  presente legge sulla base della normativa, altresì, vigente  a  tale data.