LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1980, n. 76

Integrazione della legge regionale 16 agosto 1979 n. 42 recante provvedimenti per il rilevamento delle risorse idriche regionali, per la prevenzione delle inondazioni e per il controllo delle condizioni igieniche dei corpi idrici e degli scarichi fognali, ai fini dell' individuazione dei più idonei trattamenti depurativi.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/12/1980
Materia:
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Legge abrogata da art. 31, comma 1, L. R. 13/2005 . Le disposizioni di cui alla presente legge continuano tuttavia ad applicarsi ai rapporti contributivi e ai procedimenti in corso fino ad esaurimento degli stessi, come stabilito dall'art. 31, c. 2, L.R. 13/2005.
Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 16/2002
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 13/2005 . Le disposizioni di cui al presente articolo continuano tuttavia ad applicarsi ai rapporti contributivi e ai procedimenti in corso fino ad esaurimento degli stessi, come stabilito dall'art. 31, c. 2, L.R. 13/2005.
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 13/2005 . Le disposizioni di cui al presente articolo continuano tuttavia ad applicarsi ai rapporti contributivi e ai procedimenti in corso fino ad esaurimento degli stessi, come stabilito dall'art. 31, c. 2, L.R. 13/2005.
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 13/2005 . Le disposizioni di cui al presente articolo continuano tuttavia ad applicarsi ai rapporti contributivi e ai procedimenti in corso fino ad esaurimento degli stessi, come stabilito dall'art. 31, c. 2, L.R. 13/2005.