Art. 7
Quando leggi e regolamenti menzionano un Assessorato, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia in base a quanto disposto dalla presente legge e dalla
legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni.
Quando leggi e regolamenti regionali menzionano un Servizio autonomo, la menzione s' intende riferita, qualora il Servizio sia stato compreso in base alla presente legge in una Direzione regionale, alla Direzione medesima.
Quando leggi e regolamenti regionali menzionano un Assessore, la menzione si intende riferita all' Assessore competente per materia, in relazione agli uffici cui e' preposto.
Quando leggi e regolamenti regionali menzionano l' Assessore all' industria ed all' artigianato o la Direzione regionale dell' industria e dell' artigianato, la menzione si intende riferita all' Assessore regionale all' industria e, rispettivamente, alla Direzione regionale dell' industria, salvo che per la parte artigianato per la quale la menzione si intende riferita all' Assessore all' artigianato ed alla cooperazione e, rispettivamente, alla Direzione regionale dell' artigianato e della cooperazione.
Quando leggi e regolamenti regionali menzionano l' Assessore al lavoro, all' assistenza sociale, all' emigrazione e alla cooperazione o l' Assessore al lavoro, all' assistenza sociale e all' emigrazione, nonche' la Direzione regionale del lavoro, dell' assistenza sociale, dell' emigrazione e della cooperazione o la Direzione regionale del lavoro, dell' assistenza sociale e dell' emigrazione, le menzioni si intendono riferite all' Assessore regionale al lavoro e all' assistenza sociale e, rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro e dell' assistenza sociale, salvo che:
- per la parte emigrazione, per la quale la menzione si intende riferita al Presidente della Giunta regionale od all' Assesore da lui delegato e, rispettivamente, al Servizio dell' emigrazione;
- per la parte cooperazione, per la quale la menzione si intende riferita all' Assessore all' artigianato ed alla cooperazione e, rispettivamente, alla Direzione regionale dell' artigianato e della cooperazione.
Quando leggi e regolamenti regionali in materia di lavori pubblici e di pianificazione territoriale menzionano il Presidente della Giunta regionale o l' Assessore da lui delegato e la Direzione regionale dei lavori pubblici, la menzione si intende riferita all' Assessore ai lavori pubblici ed alla pianificazione territoriale e, rispettivamente, alla Direzione regionale dei lavori pubblici, salvo per le attribuzioni proprie del Servizio della pianificazione territoriale comunale per le quali la menzione si intenda riferita alla Direzione regionale della pianificazione territoriale.
Quando leggi e regolamenti regionali menzionano l' Assessore alla pianificazione e al bilancio o la Direzione regionale della pianificazione e del bilancio, la menzione si intende riferita all' Assessore al bilancio ed alla programmazione e, rispettivamente alla Direzione regionale del bilancio e della programmazione, salvo per le attribuzioni proprie del Servizio della pianificazione territoriale regionale, per le quali la menzione si intende riferita all'Assessore ai lavori pubblici ed alla pianificazione territoriale e, rispettivamente, alla Direzione regionale della pianificazione territoriale.
Quando leggi e regolamenti regionali menzionano l' Assessore al commercio o l' Assessore al commercio ed al turismo e, rispettivamente, la Direzione regionale del commercio o la Direzione regionale del turismo, le menzioni si intendono riferite al Presidente della Giunta regionale o all' Assessore da lui delegato e, rispettivamente, alla Direzione regionale del commercio e del turismo.
Quando leggi e regolamenti regionali menzionano l' Assessore alle foreste e allo sviluppo della montagna la menzione si intende riferita al Presidente della Giunta regionale o all' Assessore da lui delegato.
Quando leggi e regolamenti regionali in materia di istruzione, formazione professionale, attivita' e beni culturali menzionano il Presidente della Giunta regionale o l' Assessore da lui delegato, la menzione si intende riferita all' Assessore all' istruzione, alla formazione professionale, alle attivita' e beni culturali.
Quando leggi e regolamenti regionali in materia di enti locali menzionano il Presidente della Giunta regionale o l' Assessore da lui delegato la menzione si intende riferita all' Assessore agli enti locali.
Quando leggi e regolamenti regionali in materia di viabilita', trasporti, traffici, porti, attivita' emporiali menzionano l' Assessore alla viabilita', ai trasporti e traffici, ai porti ed alle attivita' emporiali, la menzione si intende riferita al Presidente della Giunta regionale o all' Assessore da lui delegato.
Quando nella
legge regionale 25 maggio 1966, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, si fa menzione dell' Assessorato e dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana, la menzione s' intende riferita alla Presidenza della Giunta regionale e rispettivamente al Presidente della Giunta regionale o all' Assessore da lui delegato.
Quando nelle leggi e regolamenti regionali in materia di caccia e di pesca si fa menzione all' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana, la menzione s' intende riferita al Presidente della Giunta regionale o all' Assessore da lui delegato.
Ove nelle medesime leggi si fa riferimento all' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana, la menzione s' intende riferita al Servizio autonomo della caccia e della pesca.
Al secondo comma del citato articolo 19, sono soppresse le parole << trasmesse all' Assessorato >>.
Ove nella
legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, si fa riferimento all' Assessore o all' Assessorato all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana, tale menzione si intende riferita all' Assessore all' agricoltura.
Note:
1Aggiunti dopo il terzo comma 2 commi da art. 9, secondo comma, L. R. 28/1982
2Parole sostituite al quarto comma da art. 6, primo comma, L. R. 85/1982
3Aggiunto dopo il quinto comma un comma da art. 6, secondo comma, L. R. 85/1982
4Parole sostituite al quarto comma da art. 9, primo comma, L. R. 77/1983
5Aggiunto dopo il sesto comma un comma da art. 9, primo comma, L. R. 77/1983
6Sesto comma sostituito da art. 9, primo comma, L. R. 77/1983
7Quarto comma sostituito da art. 12, primo comma, L. R. 50/1984
8Aggiunti dopo il quinto comma 3 commi da art. 12, primo comma, L. R. 50/1984
9Quinto comma sostituito da art. 12, primo comma, L. R. 50/1984
10Sesto comma sostituito da art. 9, primo comma, L. R. 51/1985
11Parole sostituite al settimo comma da art. 9, primo comma, L. R. 51/1985
12Ottavo comma sostituito da art. 9, primo comma, L. R. 51/1985
13Parole soppresse al nono comma da art. 9, primo comma, L. R. 51/1985
14Aggiunti dopo il decimo comma 2 commi da art. 9, primo comma, L. R. 51/1985
15Parole soppresse al decimo comma da art. 9, primo comma, L. R. 51/1985