LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 maggio 1978, n. 33

Interventi regionali per agevolare la realizzazione di municipi e cimiteri.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/05/1978
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Articolo 2 bis aggiunto da art. 2, primo comma, L. R. 25/1981
2Articolo 2 ter aggiunto da art. 3, primo comma, L. R. 25/1981
Art. 1
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per una durata di 20 anni contributi annui costanti pari all' 8% della spesa ammissibile per:
a) la costruzione, la sistemazione, il rifacimento, la ristrutturazione, l' ampliamento ed il completamento di municipi e di altri edifici destinati ad uffici o servizi comunali;
b) la costruzione, l' ampliamento, la sistemazione, la ristrutturazione, il rifacimento ed il completamento di cimiteri nonché dei relativi impianti complementari;
c) l' acquisto di edifici da destinare a uffici municipali.

Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 25/1981
2Parole aggiunte al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 29/1984
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 36, terzo comma, L. R. 8/1985 con effetto, ex articolo 78 della medesima legge, dal 1° gennaio 1985.
4Parole aggiunte al primo comma da art. 21, primo comma, L. R. 25/1985
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 6, lettera d), L. R. 12/2009
Art. 2
 
Per le finalità di cui all' articolo precedente, l' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi una tantum.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 36, terzo comma, L. R. 8/1985 con effetto, ex articolo 78 della medesima legge, dal 1° gennaio 1985.
Art. 2 bis
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi << una tantum >> per il recupero, il rifacimento e l' ampliamento di edifici di proprietà comunale destinati ad uso pubblico ed ubicati in zone di particolare valore ambientale e interesse naturalistico.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, primo comma, L. R. 25/1981
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 6, lettera d), L. R. 12/2009
Art. 2 ter
I contributi di cui agli articoli 1 e 2 possono essere concessi anche per opere in corso di costruzione.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 3, primo comma, L. R. 25/1981
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 21, primo comma, L. R. 36/1984
Art. 3
 
Per le finalità di cui all' articolo 1 della presente legge è autorizzato, nell' esercizio 1978, il limite di impegno di lire 70.000.000.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 70 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1997.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 6869 con la denominazione: << Contributi annui costanti per la costruzione, la sistemazione, il rifacimento, la ristrutturazione, l' ampliamento ed il completamento di municipi, nonché per la costruzione, l' ampliamento e la sistemazione di cimiteri >> e con lo stanziamento complessivo di lire 280 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 70 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1978.
All' onere complessivo di lire 280 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito Fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 9 - Partita n. 4 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 4
 
Per le finalità di cui all' articolo 2 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 400.000.000 per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 6870 con la denominazione: << Contributi una tantum per la costruzione, la sistemazione, il rifacimento, la ristrutturazione, l' ampliamento ed il completamento di municipi, nonché per la costruzione, l' ampliamento e la sistemazione di cimiteri >> e con lo stanziamento di lire 400 milioni per l' esercizio 1978, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito Fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 9 - Partita n. 8 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 5
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.