LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 luglio 1976, n. 28

Provvidenze per il ripristino dell' efficienza produttiva delle aziende industriali, artigiane, commerciali e turistiche colpite dai movimenti tellurici del maggio 1976 nel Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/07/1976
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Integrata la disciplina della legge da art. 1, primo comma, L. R. 56/1976
2Articolo 2 bis aggiunto da art. 3, primo comma, L. R. 64/1976
3Articolo 4 bis aggiunto da art. 6, primo comma, L. R. 64/1976
4Articolo 7 bis aggiunto da art. 7, primo comma, L. R. 64/1976
5Articolo 7 ter aggiunto da art. 7, primo comma, L. R. 64/1976
6Articolo 7 quater aggiunto da art. 7, primo comma, L. R. 64/1976
7Articolo 7 quinquies aggiunto da art. 7, primo comma, L. R. 64/1976
8Nuova partizione contenente articoli da 7 bis a 7 quinquies aggiunta da art. 7, primo comma, L. R. 64/1976
9Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 12 da art. 13, primo comma, L. R. 64/1976
10Articolo 12 bis aggiunto da art. 14, primo comma, L. R. 64/1976
11Articolo 12 ter aggiunto da art. 14, primo comma, L. R. 64/1976
12Articolo 12 quater aggiunto da art. 14, primo comma, L. R. 64/1976
13Articolo 12 quinquies aggiunto da art. 14, primo comma, L. R. 64/1976
14Nuova partizione contenente l'art. 12 bis, aggiunta da art. 14, primo comma, L. R. 64/1976
15Nuova partizione contenente articoli da 12 ter a 12 quater aggiunta da art. 14, primo comma, L. R. 64/1976
16Nuova partizione contenente l'art. 12 quinquies, aggiunta da art. 14, primo comma, L. R. 64/1976
17Articolo 16 bis aggiunto da art. 15, primo comma, L. R. 64/1976
18Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato o un Assessore, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia o all' Assessore competente per materia, in relazione agli Uffici cui e' preposto, ai sensi dell' articolo 7, primo e terzo comma, L.R. 12/80.
19Derogata la disciplina della legge da art. 3, comma 71, lettera h), L. R. 17/2008
CAPO I
 Norma programmatica
Art. 1
 
Al fine di favorire la ripresa economica delle zone terremotate del Friuli - Venezia Giulia e la salvaguardia dei livelli occupazionali nei settori industriale, artigianale, commerciale e turistico delle zone stesse, la Regione promuove le iniziative ed i provvedimenti indicati nei Capi successivi.
CAPO II
 Contributi a fondo perduto
Art. 2
 
Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, turistiche e dello spettacolo, singole od associate, comprese le cooperative, aventi sedi, filiali, stabilimenti, depositi, esercizi od altre strutture imprenditoriali nelle zone delimitate ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, che, per effetto dei movimenti tellurici dell' anno 1976, abbiano subito danni, è concesso un contributo a fondo perduto, da reimpiegare per il ripristino delle attività produttive e dei posti di lavoro.
Il reimpiego è ammesso anche in beni diversi da quelli distrutti o danneggiati, purché attinenti alla medesima attività svolta al momento del danno, e per l' eventuale insediamento in locali provvisori.
Il contributo è riferito al danno subito dalle imprese per la distruzione totale o parziale di immobili, impianti, macchinari, attrezzature, arredamenti e scorte e sarà liquidato e corrisposto con le modalità e previ gli eventuali accertamenti indicati negli articoli seguenti.
Il contributo di cui ai commi precedenti può essere riferito, altresì, ai danni subiti dalle imprese ai fabbricati destinati ad attività produttive, i quali risultavano all' epoca del sisma in proprietà o in comproprietà di uno o più familiari del titolare dell' impresa non partecipanti alla stessa, ovvero, nel caso di società di persone, anche di uno solo dei soci, ovvero, ancora, in proprietà di terzi soggetti estranei all' impresa.
Nel caso di imprese commerciali e turistiche, la cui titolarità nell' autorizzazione amministrativa o nella licenza risulti trasferita in forza di un contratto di locazione, il locatore, se proprietario dell' immobile, delle attrezzature e dell' arredamento, ha titolo ad accedere al contributo, di cui al presente articolo, per i danni subiti dalle cose locate di sua proprietà.
Nel caso che l' entità del danno non superi l' importo di lire 5 milioni, il contributo è fissato in misura pari al danno subito.
Nel caso, invece, che l' entità del danno sia superiore a lire 5 milioni, sulla parte eccedente il contributo è commisurato al 30% del danno nell' ipotesi di complessi economici interamente danneggiati ed al 20% nell' ipotesi di complessi economici parzialmente danneggiati.
Per complesso economico di cui al comma precedente si intende un' unità aziendale che presenta - in modo attuale e simultaneo - unità organica dei beni, autonomia funzionale e capacità, anche potenziale, di reddito autonomo.
Note:
1Primo comma sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 64/1976
2Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 2, primo comma, L. R. 64/1976
3Aggiunti dopo il secondo comma 2 commi da art. 2, primo comma, L. R. 64/1976
4Aggiunto dopo il quarto comma un comma da art. 2, primo comma, L. R. 64/1976
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 41, L. R. 49/1978
Art. 2 bis
 
Il contributo di cui all' articolo precedente può altresì essere concesso - in misura non superiore a lire 2 milioni - a titolo di indennizzo dei danni subiti senza obbligo di reimpiego, qualora il decesso o sopravvenute cause invalidanti o raggiunti limiti di età del titolare e/o dei familiari coadiuvanti impediscano la ripresa della attività.
Il contributo, di cui al precedente comma, è subordinato, per gli esercenti il commercio al minuto nelle varie forme d' uso e l' attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, alla rinuncia dell' autorizzazione amministrativa o della licenza relativa ai preesistenti esercizi di vendita.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 3, primo comma, L. R. 64/1976
Art. 3
 
Per ottenere tale contributo, le imprese industriali, commerciali, turistiche e dello spettacolo devono presentare domanda alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, competente per territorio, e le imprese artigiane all' ESA, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La domanda dev' essere corredata:
- da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio - resa nei modi previsti dall' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 - nella quale siano indicati i danni subiti;
- da una dichiarazione con cui l' impresa si impegna a reimpiegare il contributo richiesto per il ripristino delle attività produttive e dei posti di lavoro;
- da una attestazione del Sindaco del Comune, dalla quale risulti che l' impresa sia fra quelle interamente o parzialmente danneggiate dal sisma.

Nelle ipotesi di cui al quarto comma dell' articolo 2, la domanda deve essere corredata da una dichiarazione, debitamente autentica, del proprietario o comproprietario del fabbricato danneggiato, con la quale l' interessato autorizza il reimpiego del contributo nel ripristino dell' immobile destinato ad attività produttiva e di servizi e si impegna al mantenimento dello stesso in godimento all' impresa, ferme restando le preesistenti condizioni contrattuali di locazione almeno per un biennio dall' avvenuto ripristino dell' attività.
Note:
1Integrata la disciplina del primo comma da art. 4, primo comma, L. R. 56/1976
2Parole sostituite al secondo comma da art. 4, primo comma, L. R. 64/1976
3Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 5, primo comma, L. R. 64/1976
Art. 4
 
All' erogazione dei contributi provvedono direttamente le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e, rispettivamente, l' ESA, su fondi somministrati dall' Amministrazione regionale, mediante ordini di accreditamento emessi a favore dei Presidenti degli enti medesimi.
La somministrazione dei fondi, mediante ordini di accreditamento, e la successiva rendicontazione potranno avvenire anche in deroga alle norme vigenti, per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Gli Enti predetti avranno la facoltà di accertare, nei modi ritenuti più confacenti, l' esattezza delle dichiarazioni contenute nelle domande di contributo. Tale accertamento è reso obbligatorio per contributi di importo superiore a lire 5 milioni e verrà effettuato da gruppi di 3 esperti designati dall' Assessorato regionale competente, dal Comune interessato e dall' Ente incaricato dell' erogazione dei contributi.
Copia del verbale di accertamento sarà trasmesso al competente Comune.
Contro l' accertamento è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale, il quale decide in via definitiva entro 30 giorni dalla presentazione, sentita la speciale Commissione consiliare.
Art. 4 bis
 
Nel caso che l' ammontare del contributo superi i 100 milioni, la corresponsione del contributo stesso avverrà in quattro rate della percentuale del 25%.
La prima rata verrà corrisposta non appena l' accertamento sarà divenuto esecutivo; le successive previa dimostrazione dell' avvenuto impiego della rata precedente corrisposta.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, primo comma, L. R. 64/1976
Art. 5
 
I contributi previsti al presente Capo II non sono cumulabili, limitatamente agli immobili, con quelli di cui all' art. 4, quinto comma, della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.
Art. 6
 
Al fine di razionalizzare il sistema produttivo e distributivo su basi cooperative nelle zone colpite dal sisma, le provvidenze previste al presente Capo II sono cumulabili con quelle di cui alla legge regionale 12 agosto 1972, n. 40.
CAPO III
 Garanzia regionale per i mutui agevolati
Art. 7
 
I rischi derivanti dalla concessione alle imprese dei finanziamenti agevolati, di cui all' articolo 2 del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336, sono coperti da garanzia regionale, in attesa che alla copertura dei medesimi provveda lo Stato.
I rischi derivanti dalle operazioni di finanziamenti agevolati, di cui all' articolo 2 bis del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336, sono, altresì, coperti da garanzia regionale, in attesa che sia reso disponibile, con gli indispensabili stanziamenti, il fondo previsto dall' articolo 38 del DL 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.
Ai fini di cui ai commi precedenti e per i periodi ivi considerati, gli Istituti mutuanti che dimostrino di aver sofferto perdite per capitale, interessi ed accessori, dopo l' esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni delle ditte inadempienti, potranno chiedere all' Amministrazione regionale la reintegrazione di tali perdite sino alla misura del 100 per cento.
CAPO III BIS
 
Art. 7 bis
 
Alle imprese industriali, commerciali, turistiche e dello spettacolo, singole od associate, comprese le cooperative, che siano in attesa dell' erogazione dei mutui a medio termine agevolati di cui all' articolo 2 del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336, possono essere concessi contributi, per un periodo non superiore a due anni, sugli interessi delle operazioni di prefinanziamento effettuate sulla base del mutuo concesso.
La misura del contributo non potrà superare quella necessaria e sufficiente per ridurre al 7% il tasso di interesse.
Ai fini del precedente comma il contributo regionale sarà comunque riferito ad un tasso di interesse complessivo non superiore al tasso ufficiale di sconto maggiorato di quattro punti.
L' ammontare dei prefinanziamenti ammessi a contributo non potrà superare l' 80% delle somme mutuate.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, primo comma, L. R. 64/1976
Art. 7 ter
 
Le domande volte ad ottenere il contributo di cui all' articolo 7 bis devono essere presentate all' Assessorato dell' industria e commercio per il tramite dell' Istituto bancario interessato corredate da:
a) comunicazione dell' avvenuta concessione del mutuo da parte del Fondo di rotazione per iniziative economiche - FRIE;
b) lettera di concessione del prefinanziamento contenente tutte le modalità dell' operazione con la specificazione dell' importo concesso, della presumibile durata, del tasso applicato e degli estremi del conto appositamente istituito.

Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, primo comma, L. R. 64/1976
Art. 7 quater
 
Il contributo è concesso dal Direttore regionale competente su fondi all' uopo somministrati mediante ordini di accreditamento emessi a favore del Direttore regionale medesimo.
La somministrazione dei fondi e la successiva rendicontazione potranno avvenire anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
L' erogazione del contributo viene disposta alla fine di ogni trimestre per conto del beneficiario direttamente a favore degli Istituti bancari che hanno effettuato i prefinanziamenti previa presentazione da parte dei medesimi di:
a) copia dell' estratto conto trimestrale inviato al beneficiario del prefinanziamento contenente l' indicazione dell' importo prefinanziato tempo per tempo e dei relativi interessi addebitati;
b) estratto conto dal quale risulti il contributo in interessi posto a carico dell' Amministrazione regionale.

Qualora l' operazione di prefinanziamento venga perfezionata con un Istituto bancario diverso da quelli gestori del mutuo, copia degli atti di cui ai precedenti commi sarà trasmessa a questi ultimi Istituti di credito, unitamente alla disposizione irrevocabile del beneficiario con la quale autorizza il versamento delle erogazioni anche parziali del mutuo per l' estinzione del prefinanziamento.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, primo comma, L. R. 64/1976
Art. 7 quinquies
 
Le erogazioni anche parziali dei mutui devono essere utilizzate per l' estinzione o riduzione dei prefinanziamenti medesimi.
Nell' ipotesi di cui all' ultimo comma del precedente articolo 7 quater gli Istituti gestori del mutuo verseranno le singole quote sul conto appositamente istituito a nome del beneficiario.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, primo comma, L. R. 64/1976
CAPO IV
 Contributi ai Consorzi garanzia fidi fra le piccole imprese
industriali e commerciali delle province di Udine
e Pordenone e all' ESA per favorire il credito a breve
termine.
Art. 8
 
Al fine di sopperire alle eccezionali esigenze del finanziamento a breve termine delle piccole imprese industriali e commerciali danneggiate o distrutte dal sisma dell' anno 1976, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare, con un contributo straordinario di lire 1,5 miliardi, il << fondo rischi >> dei Consorzi di garanzia fidi fra le piccole imprese industriali e commerciali delle province di Udine e Pordenone, di cui alla legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, ed al Capo I della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, nonché del Consorzio regionale fra le cooperative di consumo, di produzione e lavoro e loro consorzi di cui all' articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22.
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere ai suindicati Consorzi un contributo straordinario di lire 2,5 miliardi al fine di abbattere gli interessi delle operazioni bancarie a breve termine garantite dai Consorzi stessi a favore delle imprese situate nell' area delimitata ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.
I limiti d' intervento e le modalità di concessione dei contributi sugli interessi verranno stabilite con decreto emanato dall' Assessore all' industria ed al commercio, d' intesa con l' Assessore alle finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la IV Commissione consiliare permanente.
Note:
1Aggiunti dopo il primo comma 2 commi da art. 8, primo comma, L. R. 64/1976
2Parole sostituite al primo comma da art. 16, primo comma, L. R. 64/1976
3Integrata la disciplina del secondo comma da art. 20, primo comma, L. R. 66/1981
Art. 9
 
Per le stesse esigenze, di cui al precedente articolo, delle imprese artigiane, loro consorzi e cooperative, è autorizzato l' apporto di lire 300 milioni al fondo di garanzia, costituito dall' ESA ai sensi del punto 5), comma terzo, dell' articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni.
È autorizzata, inoltre, a favore dell' ESA la concessione di un contributo straordinario di lire 500 milioni per le finalità di cui al punto 1, comma terzo, dell' articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni, per soddisfare le esigenze di credito a breve termine delle imprese artigiane danneggiate dal sisma.
CAPO V
 Integrazione del fondo speciale di dotazione della
Friulia SpA di cui al Capo I, articolo 1, della legge
regionale 13 maggio 1975, n. 22, e concessione di un
contributo straordinario alla Friulia - Lis SpA.
Art. 10
 
Al fine di agevolare la riattivazione o la ricostruzione delle imprese industriali danneggiate o distrutte dai movimenti tellurici dell' anno 1976, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo << una tantum >> di lire 5 miliardi ad integrazione dello speciale fondo di dotazione costituito dalla Friulia SpA ai sensi del Capo I, articolo 1, della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22.
Allo scopo di favorire in via prioritaria la ricostruzione del patrimonio edilizio pubblico e privato danneggiato o distrutto dai movimenti tellurici dell' anno 1976, la Friulia SpA potrà pure utilizzare il fondo di cui sopra per la realizzazione nel territorio regionale, anche in compartecipazione con società cooperative e consorzi di imprese, di una o più iniziative industriali nel settore del prefabbricato edilizio.
La parte del contributo eventualmente non impiegata per le finalità di cui ai commi precedenti entro il 31 dicembre 1978 rientrerà nel fondo costituito ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.
Note:
1Parole sostituite al terzo comma da art. 12, primo comma, L. R. 64/1976
2Parole sostituite al primo comma da art. 16, primo comma, L. R. 64/1976
3Parole sostituite al secondo comma da art. 16, primo comma, L. R. 64/1976
4Parole sostituite al terzo comma da art. 38, primo comma, L. R. 49/1978
Art. 11
 
Al fine di agevolare la ripresa dell' attività delle aziende artigiane e delle piccole imprese industriali, commerciali e turistiche, singole o associate, danneggiate o distrutte dagli eventi tellurici dell' anno 1976, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Friulia - Lis SpA, un contributo << una tantum >> di lire 1 miliardo, per la riduzione degli oneri, a carico delle aziende locatarie, inerenti alle operazioni di leasing mobiliari ed immobiliari.
La parte del contributo eventualmente non impegnata per le finalità di cui sopra entro il 31 dicembre 1978 rientrerà nel fondo costituito ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere alla Friulia - Lis SpA un ulteriore contributo straordinario di lire 2 miliardi da utilizzare a copertura degli investimenti occorrenti per la realizzazione di iniziative nelle zone delimitate ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, anche per consentire quanto previsto dal primo comma del presente articolo.
Note:
1Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 11, primo comma, L. R. 64/1976
2Parole sostituite al secondo comma da art. 12, primo comma, L. R. 64/1976
3Parole sostituite al primo comma da art. 16, primo comma, L. R. 64/1976
4Parole sostituite al secondo comma da art. 38, secondo comma, L. R. 49/1978
CAPO VI
 Contributi straordinari ad Enti che perseguono finalità
di sviluppo industriale nelle zone terremotate.
Art. 12
 
Allo scopo di favorire la ripresa e lo sviluppo delle attività produttive nella zona maggiormente colpita dal sisma dell' anno 1976, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona Pedemontana dell' Alto Friuli, con sede in Gemona, un contributo straordinario << una tantum >> di lire 4 miliardi per le finalità previste dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 24 e successive modificazioni, nonché per l' acquisizione di aree da cedere successivamente per iniziative economiche.
Il relativo programma d' investimenti dovrà essere concordato con la competente Comunità montana.
Per gli scopi di cui al primo comma l' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere un contributo straordinario " una tantum" rispettivamente: al Consorzio per lo sviluppo industriale, economico e sociale dello Spilimberghese, con sede in Spilimbergo, lire 700 milioni; al Comune di Maniago, lire 300 milioni e al Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale del Medio Tagliamento, con sede in Tolmezzo, lire 300 milioni.
I contributi previsti dal presente articolo possono essere impiegati anche per la realizzazione di fabbricati da adibire a servizi sociali, utilizzabili, in via provvisoria, anche per la dimora degli operai.
Note:
1Aggiunti dopo il secondo comma 2 commi da art. 13, secondo comma, L. R. 64/1976
2Parole sostituite al primo comma da art. 16, primo comma, L. R. 64/1976
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 40, primo comma, L. R. 49/1978
CAPO VI bis
 Contributo sulle operazioni di locazione finanziaria
di macchine ed attrezzature
Art. 12 bis
 
A favore delle imprese contemplate dall' articolo 2 della presente legge, che siano site nelle zone delimitate ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, il contributo sulle operazioni di locazione finanziaria di macchine ed attrezzature di cui all' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63 è elevato al 15%.
Per quanto riguarda le imprese artigiane le domande di contributo di cui all' articolo 4 della citata legge devono essere presentate alla Presidenza della Giunta regionale - Servizio dell' Artigianato.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 14, primo comma, L. R. 64/1976
2Primo comma sostituito da art. 7, primo comma, L. R. 39/1979
CAPO VI ter
 Contributi in conto capitale per la realizzazione di
indispensabili opere di urbanizzazione primaria
nei Comuni disastrati.
Art. 12 ter
Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive nelle zone più colpite dagli eventi sismici dell' anno 1976, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in via eccezionale ai Comuni dichiarati disastrati ai sensi del DPGR n. 0714/Pres. del 20 maggio 1976 un contributo in conto capitale nella misura massima del 100% della spesa per la realizzazione delle indispensabili opere di urbanizzazione primaria a servizio di insediamenti piccolo industriali e artigianali.
Per la concessione e l' erogazione di detti contributi saranno seguite le disposizioni della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24, e successive modificazioni, in quanto applicabili.
Le domande di contributo dovranno essere presentate entro il 30 giugno 1977.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 14, primo comma, L. R. 64/1976
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 40, primo comma, L. R. 49/1978
Art. 12 quater
Non sono soggetti ad esame o parere tecnico da parte di organi regionali i progetti ed elaborati delle opere di infrastrutture tecniche e servizi che saranno realizzate con i contributi previsti dagli articoli 12 e 12 ter della presente legge, nonché con quelli previsti dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 24 e successive modificazioni, assistiti da contributi integrativi della Comunità Economica Europea.
Nei casi in cui le vigenti disposizioni statali o regionali prevedono l' approvazione dei progetti delle opere, essa è sostituita ad ogni effetto di legge dalla deliberazione del progetto esecutivo da parte dell' Ente interessato, divenuta efficace.
I progetti devono essere corredati dal parere favorevole dell' ufficio tecnico dell' Ente o, in mancanza, del libero professionista che ha provveduto alla stesura del progetto stesso e, nel caso di opere igienico - sanitarie, dal parere favorevole dell' Ufficiale sanitario territorialmente competente con riguardo all' ubicazione dell' opera progettata.
Fatte salve le disposizioni per le zone sismiche vigenti nel Friuli - Venezia Giulia, la progettazione e l' esecuzione delle opere di cui al primo comma non sono soggette a pareri, approvazioni, nulla - osta ed altri eventuali controlli tecnici in qualsiasi modo previsti dalle leggi statali e regionali, eccezion fatta per i provvedimenti degli organi statali da emettersi nell' esercizio di attribuzioni non trasferite alla Regione.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 14, primo comma, L. R. 64/1976
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 40, primo comma, L. R. 49/1978
CAPO VI quater
 Contributi alle Camere di commercio di Udine e Pordenone
per gli adempimenti di cui all' articolo 4.
Art. 12 quinquies
 
Allo scopo di sopperire alle spese sostenute per l' accertamento dei danni, ivi compresi i compensi spettanti agli esperti di cui al terzo comma dell' articolo 4 della presente legge, e per l' istruttoria e liquidazione delle domande di cui alla presente legge, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine e a quella di Pordenone un contributo straordinario, rispettivamente di lire 125 milioni e di lire 25 milioni.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 14, primo comma, L. R. 64/1976
CAPO VII
 Norme comuni
Art. 13
 
Le provvidenze regionali, collegate a lavori di ripristino o di riparazione, sono concesse anche quando tali lavori siano stati iniziati prima della presentazione delle domande intese ad ottenere tali provvidenze, purché debitamente documentati.
Art. 14
 
La ricostruzione o la riattivazione delle aziende dovrà avvenire nelle aree di insediamento degli abitati già esistenti, salvo che prevalenti motivi tecnici rendano necessaria la ricostruzione di singoli immobili in altro sito e questo sia compreso nella circoscrizione di un Comune appartenente alla stessa zona socio - economica.
Art. 15
 
Alle domande, agli atti, ai provvedimenti, ai contratti comunque relativi all' attuazione della presente legge, si applica il disposto dell' articolo 32 del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336.
Art. 16
 
I contributi concessi ai sensi della presente legge saranno resi pubblici mediante il Bollettino Ufficiale della Regione e l' affissione sugli albi dei Comuni interessati.
Nei confronti dei beneficiari si applica la disposizione dell' articolo 1 bis del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336.
Art. 16 bis
 
Eventuali ulteriori proroghe al termine per la presentazione delle domande, di cui all' articolo 3, primo comma, della presente legge, protratto con l' articolo 4 della legge regionale 24 settembre 1976, n. 56, sono concesse con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 15, primo comma, L. R. 64/1976
CAPO VIII
 Norme finanziarie
Art. 17
 
Per far fronte agli oneri previsti dagli articoli 2 e 2 bis della presente legge, vengono istituiti "per memoria" nello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976 - 1979 e del bilancio per l' esercizio 1976:
- al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Artigianato - Categoria XI - il capitolo 5972 con la seguente denominazione: << Contributi a fondo perduto con o senza obbligo di reimpiego per il ripristino delle attività produttive e dei posti di lavoro a favore delle imprese artigiane, singole od associate, comprese le cooperative, che abbiano subito danni in conseguenza degli eventi tellurici dell' anno 1976 >>;
- al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 6627 con la seguente denominazione: << Contributi a fondo perduto con o senza obbligo di reimpiego per il ripristino delle attività produttive e dei posti di lavoro a favore delle imprese industriali, commerciali, turistiche e dello spettacolo, singole od associate, comprese le cooperative, che abbiano subito danni in conseguenza degli eventi tellurici dell' anno 1976.

Per far fronte agli oneri previsti dall' articolo 7 della presente legge, viene istituito << per memoria >> nello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio 1976, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XIII - il capitolo 6061 con la seguente denominazione: << Eventuali oneri derivanti da garanzie assunte dalla Regione sui mutui agevolati di cui agli articoli 2 e 2 bis del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, numero 336. >>
Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli di cui ai precedenti commi saranno determinati - ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 - con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare competente.
Note:
1Primo comma sostituito da art. 17, primo comma, L. R. 64/1976
Art. 18
 
Ai fini previsti dal precedente articolo 8, nello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio 1976, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI -, il capitolo 6629 con la denominazione: << Contributo straordinario ai consorzi di garanzia fidi fra le piccole imprese industriali e commerciali delle province di Udine e Pordenone di cui alla legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, ed al Capo I della legge regionale 4 maggio 1973, n, 32, nonché al Consorzio regionale fra le cooperative di consumo, di produzione e lavoro e loro consorzi di cui all' articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22 >> e con lo stanziamento di lire 1,5 miliardi per l' esercizio 1976.
Ai fini previsti dal precedente articolo 9, nello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio 1976, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Artigianato - Categoria XI, il capitolo 5974 con la denominazione: << Contributo straordinario all' ESA per le finalità di cui allo art. 2, comma III, punti 1) e 5), della LR 18 ottobre 1965, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni >> e con lo stanziamento di lire 800 milioni per l' esercizio 1976.
Ai fini previsti dal precedente art. 10 nello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976- 1979 e del bilancio per l' esercizio 1976, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6007 con la denominazione: << Contributo << una tantum >> a favore della Friulia SpA ad integrazione del fondo di dotazione di cui all' art. 1 della LR 13 maggio 1975, n. 22, allo scopo di favorire la riattivazione o la ricostruzione delle imprese industriali danneggiate o distrutte dal sisma dell' anno 1976 e la realizzazione di iniziative industriali nel settore del prefabbricato edilizio >> e con lo stanziamento di lire 5 miliardi per l' esercizio 1976.
Ai fini previsti dal precedente articolo 11, nello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio 1976, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XI - il capitolo 5990 con la denominazione: << Contributo - una tantum - a favore della Friulia - Lis da utilizzare nei Comuni di cui all' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, per la copertura parziale o totale degli oneri, a carico delle aziende artigiane e delle piccole imprese industriali, commerciali e turistiche, singole od associate, danneggiate o distrutte dagli eventi tellurici dell' anno 1976, per le operazioni di leasing mobiliari ed immobiliari >> e con lo stanziamento di lire 1 miliardo per l' esercizio 1976.
Ai fini previsti dal precedente articolo 12, nello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio 1976, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 6630 con la denominazione: << Contributo straordinario << una tantum >> a favore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona Pedemontana dell' Alto Friuli, con sede in Gemona, per le finalità previste dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 24 e successive modificazioni, nonché per l' acquisizione di aree da cedere successivamente per iniziative economiche >> e con lo stanziamento di lire 4 miliardi per l' esercizio 1976.
Note:
1Parole sostituite al terzo comma da art. 16, primo comma, L. R. 64/1976
2Parole sostituite al quarto comma da art. 16, primo comma, L. R. 64/1976
Art. 19
 
All' onere complessivo di lire 12.300.000.000 previsto al precedente articolo 18 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 - Fondo di solidarietà regionale per gli interventi conseguenti agli eventi tellurici dell' anno 1976 nel Friuli - Venezia Giulia - dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 16, primo comma, L. R. 64/1976
Art. 20
 
I capitoli di spesa istituiti con i precedenti articoli 17 e 18 sostituiscono il capitolo 5906 istituito con l' articolo 6, punto 5), della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.
Art. 21
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.