LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 maggio 1976, n. 15

Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/05/1976
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Articolo 3 bis aggiunto da art. 2, primo comma, L. R. 32/1976
Art. 1
 
È costituito il Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli - Venezia Giulia.
A detto Fondo affluiranno assegnazioni dello Stato, della Regione, di altri Enti, di Associazioni e di privati.
Art. 2
 
Al Fondo è assegnato dalla Regione un primo versamento di lire 10 miliardi.
Art. 3
 
A carico del Fondo sono autorizzate le spese per:
a) interventi disposti, ai sensi dell' articolo 1, lettere b) e c), della legge regionale 23 gennaio 1967, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) interventi disposti ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1966, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli relativi al ripristino degli impianti ed edifici pubblici, o comunque destinati ad uso pubblico, danneggiati o distrutti dal movimento tellurico, demolizione di edifici e manufatti pericolanti e rimozioni del relativo materiale di risulta;
c) contributi in conto capitale sino al 90% della spesa per la riparazione e la ricostruzione, anche sostitutiva, di abitazioni private distrutte o gravemente danneggiate;
d) contributi ai Comuni ai sensi dell' articolo 1, n. 1), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, per l' erogazione di sussidi straordinari di carattere assistenziale a favore di persone danneggiate da detti eventi tellurici;
e) contributi per il ripristino della efficienza produttiva delle aziende artigiane, commerciali, agricole, industriali e turistiche.

Note:
1Parole aggiunte al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 32/1976
2Integrata la disciplina del primo comma da art. 4, primo comma, L. R. 38/1976
3Primo comma interpretato da art. 3, primo comma, L. R. 62/1976
4Integrata la disciplina del primo comma da art. 8, primo comma, L. R. 69/1976
Art. 3 bis
 
Gli interventi previsti dalla lettera b), di cui al precedente articolo, avvengono con le procedure stabilite dall' articolo 3 della legge regionale 6 luglio 1966, n. 12.
L' elenco degli interventi di cui al precedente comma con l' indicazione delle ditte interessate e degli importi di spesa sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed affisso agli albi dei Comuni.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, primo comma, L. R. 32/1976
Art. 4
 
Per gli scopi previsti dal precedente articolo 3, le zone colpite dagli eventi tellurici saranno delimitate con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima.
Per gli interventi di cui alle lettere c) ed e) le modalità di intervento saranno disciplinate con successiva legge regionale.
Art. 5
 
Ai fini previsti dalla presente legge, nello Stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi dal 1976 al 1979 e del bilancio per l' esercizio 1976 è istituito al Titolo II - Sezione 6a - Categoria XV - Rubrica 3 - il Capitolo 6990 con la seguente denominazione: << Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli - Venezia Giulia >> e con lo stanziamento di lire 10 miliardi.
A favore di detto Capitolo si provvede mediante storno delle seguenti somme iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1976:
a) lire 1.500 milioni dal Capitolo 7000 (elenco n. 5 - Progetti - Interventi per opere di irrigazione e di difesa del suolo);
b) lire 500 milioni dal Capitolo 6701;
c) lire 1.500 milioni dal Capitolo 5001;
d) lire 6.000 milioni dal Capitolo 7000 (elenco 5 - Progetti - Interventi nel settore delle abitazioni);
e) lire 500 milioni dal Capitolo 1352.

Art. 6
 
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi dal 1976 al 1979 e del bilancio di previsione per l' esercizio 1976 sono istituiti << per memoria >> i sottoindicati Capitoli per provvedere alle spese di cui, rispettivamente, alle lettere a), b), c), d) ed e) del precedente articolo 3:
1) Titolo II - Sezione V - Rubrica 5 - Categoria IX - Capitolo 6196 - << Spese per interventi previsti dall' articolo 1 - lettere b) e c), della legge regionale 23 gennaio 1967, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni >>;
2) Titolo II - Sezione V - Rubrica 9 - Categoria IX - Capitolo 6707 - << Spese per gli interventi previsti dall' articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1966, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli relativi al ripristino degli impianti ed edifici pubblici, o comunque destinati ad uso pubblico, danneggiati o distrutti dal movimento tellurico del maggio 1976 >>;
3) Titolo II - Sezione III - Rubrica 9 - Categoria XI - Capitolo 5372 - << Contributi in conto capitale fino al 90% della spesa per la riparazione e ricostruzione anche sostitutiva di abitazioni private distrutte o gravemente danneggiate >>;
4) Titolo I - Sezione IV - Rubrica 10 - Categoria IV - Capitolo 1579 - << Contributi ai Comuni ai sensi dell' articolo 1, n. 1), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, per l' erogazione di sussidi straordinari di carattere assistenziale a favore di persone danneggiate da eventi tellurici del maggio 1976 >>;
5) Titolo II - Sezione V - Rubrica 2 - Categoria XI - Capitolo 5906 - << Contributi per il ripristino della efficienza produttiva delle aziende artigianali, commerciali, agricole, industriali e turistiche >>.

Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 13, primo comma, L. R. 17/1976
Art. 7
 
I prelievi delle somme dal fondo e la loro iscrizione ai Capitoli 6196, 6707, 5372, 854 e 5906, indicati nel precedente articolo 6, sono disposti con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei Conti, sentita la Commissione consiliare competente.
Art. 8
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia.