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Legge regionale 9 settembre 1964, n. 2

Determinazione delle indennita' di carica spettanti al Presidente del Consiglio Regionale, al Presidente della Giunta Regionale ed agli Assessori e determinazione dell' indennita' di presenza dei Consiglieri.




Materia:
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Integrata la disciplina della legge dalla L. R. 21/1981
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 13/2003
Art. 2
 
La misura dell' indennita' di presenza di cui all' articolo 19, secondo comma, dello Statuto speciale della Regione e' fissata, con deliberazione dell' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in un importo che non superi il 5% delle competenze mensili lorde spettanti ai componenti della Camera dei Deputati in base agli articoli 1 e 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, riferite al 1 gennaio 2011; dette competenze sono rivalutate annualmente in base all'indice medio del costo della vita accertato dall'ISTAT. In ogni caso l' importo complessivo mensile lordo non potra' superare il 70% di dette competenze.
L' ammontare mensile dell' indennita' di presenza puo', con deliberazione dell' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, essere stabilito, anche in misura forfettaria costante entro il limite massimo del 70% delle competenze mensili lorde di cui al comma precedente, spettanti ai componenti della Camera dei Deputati alla data e nella misura previste al medesimo comma.
La rivalutazione annuale prevista al primo comma determina una variazione proporzionale delle indennita' dei consiglieri regionali con la medesima decorrenza.
L' ammontare della variazione e' accertato con deliberazione dell' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Per ogni giornata di assenza ingiustificata dalle sedute del Consiglio o delle Commissioni permanenti verra' operata, con deliberazione dell' Ufficio di Presidenza, una trattenuta pari ad un trentesimo della predetta indennita' mensile forfettizzata.
Per la corresponsione dell'assegno di cui all'articolo 15, comma 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n.55, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n.16, e sostituito dall'articolo 2 della legge 12 gennaio 1994, n.30, la percentuale di riduzione dell'indennita' di cui al primo comma e' fissata nella misura del 36 per cento.
Al consigliere che sia stato sospeso e' corrisposto, in caso di provvedimento di proscioglimento, con riferimento al periodo di sospensione, un assegno pari alla differenza tra l'assegno erogato a norma del quarto comma e l'indennita' ad esso spettante.
Note:
1Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, primo comma, L. R. 8/1967 con effetto dal 1° maggio 1967.
2Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 1, primo comma, L. R. 54/1973
3Primo comma sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 21/1981
4Sostituito il secondo comma con 2 commi da art. 2, primo comma, L. R. 21/1981
5Aggiunti dopo il terzo comma 2 commi da art. 1, comma 1, L. R. 6/1995
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 6/1995
7Parole sostituite al primo comma da art. 2, comma 2, L. R. 38/1995
8Parole sostituite al secondo comma da art. 2, comma 2, L. R. 38/1995
9Aggiunti dopo il secondo comma 2 commi da art. 2, comma 3, L. R. 38/1995
10Parole aggiunte al primo comma da art. 17, comma 7, lettera a), L. R. 18/2011
11Parole aggiunte al secondo comma da art. 17, comma 7, lettera b), L. R. 18/2011
12Parole sostituite al terzo comma da art. 17, comma 7, lettera c), L. R. 18/2011
13Vedi la disciplina transitoria del primo comma, stabilita da art. 17, comma 9, L. R. 18/2011
Art. 3
 
La corresponsione delle indennita' di cui agli articoli precedenti decorre, per i Consiglieri, dalla data di inizio delle relative funzioni, a' sensi dell' art. 17 dello Statuto Speciale; per i Presidenti del Consiglio e della Giunta e per gli Assessori, dalla data delle rispettive elezioni da parte del Consiglio.
Art. 4
 
Gli oneri finanziari derivanti dall' applicazione della presente legge saranno fronteggiati con il fondo anticipato dallo Stato per sopperire al primo impianto dell' organizzazione regionale e successivamente verranno imputati negli appositi stanziamenti del Bilancio regionale.


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