Art. 27
(Consulte comunali dei giovani)
1. Le Consulte comunali dei giovani sono organismi autonomi, apartitici e permanenti con funzioni consultive dei Consigli comunali che ne dispongono l'attivazione. Esse informano le loro attività ai valori e principi costituzionali ed europei, nonché alla disciplina regionale, nazionale, comunitaria e internazionale sui diritti e doveri dei giovani.
2.
Le Consulte comunali dei giovani esprimono pareri non vincolanti ai Consigli comunali sulle deliberazioni di interesse per i giovani e svolgono, in particolare, le seguenti ulteriori funzioni:
a) promuovono la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale;
b) facilitano la conoscenza, da parte dei giovani, delle attività e delle funzioni dell'ente locale;
c) elaborano progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;
d) seguono l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale;
e) raccolgono informazioni sul proprio territorio di riferimento riguardanti le problematiche della condizione giovanile;
f) elaborano documenti e proposte di atti da sottoporre ai competenti organi dell'Amministrazione comunale inerenti le tematiche giovanili, tramite i quali concorrere alla definizione delle stesse;
g) collaborano con le istituzioni scolastiche, le associazioni e gli enti del Terzo settore al fine di promuovere iniziative di orientamento e di cittadinanza attiva.
3. Ciascun Comune può istituire una Consulta comunale dei giovani, approvando contestualmente il relativo regolamento di funzionamento.