LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 giugno 2018, n. 15

Modifiche alla legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali).

TESTO VIGENTE dal 28/06/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/06/2018
Materia:
150.02 - Referendum
150.01 - Iniziativa legislativa popolare

Art. 8
1. All' articolo 11 della legge regionale 5/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: << Controllo della richiesta di referendum >>;

b)
al comma 1 le parole << L'Ufficio di Presidenza >> sono sostituite dalle seguenti: << La Commissione di cui all'articolo 4 bis, assistita dagli uffici del Consiglio regionale >>;

c)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Alla riunione della Commissione può partecipare una delegazione dei promotori designati ai sensi dell'articolo 5, comma 8, composta di non oltre cinque delegati, che si allontanerà all'atto della deliberazione; a tal fine copia dell'avviso di convocazione della riunione è tempestivamente inviata ai promotori designati.>>;

d)
al comma 4 le parole << l'Ufficio di Presidenza >> sono sostituite dalle seguenti: << la Commissione >>;

e)
al comma 5 le parole << dell'Ufficio di Presidenza >> sono sostituite dalle seguenti: << della Commissione >>.