LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 giugno 2018, n. 15

Modifiche alla legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali).

TESTO VIGENTE dal 28/06/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/06/2018
Materia:
150.02 - Referendum
150.01 - Iniziativa legislativa popolare

Art. 7
1. All' articolo 10 della legge regionale 5/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: << Presentazione della richiesta di referendum di iniziativa degli elettori >>;

b)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. La richiesta di referendum di iniziativa degli elettori, corredata della prescritta documentazione, va presentata al Presidente del Consiglio regionale da parte di almeno cinque dei promotori designati ai sensi dell'articolo 5, comma 8.>>;

c)
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Il Presidente del Consiglio regionale informa tempestivamente della presentazione della richiesta il Consiglio regionale e il Presidente della Regione, che ne dà notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione entro cinque giorni.>>.