LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 giugno 2018, n. 15

Modifiche alla legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali).

TESTO VIGENTE dal 28/06/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  28/06/2018
Materia:
150.02 - Referendum
150.01 - Iniziativa legislativa popolare

Art. 18
1. All' articolo 23 della legge regionale 5/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << titolari dell'iniziativa legislativa >> sono sostituite dalle seguenti: << titolari dell'iniziativa del referendum abrogativo >>;

b)
i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
<<2. Per i controlli sull'ammissibilità del referendum e sulla regolarità della richiesta, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 7 e 11. Decorsi otto mesi dalla data della deliberazione della Commissione di cui all'articolo 4 bis, che accerta la regolarità della richiesta degli elettori, qualora il Consiglio regionale non abbia deliberato sulla proposta di legge, il Presidente della Regione, con decreto, indice referendum popolare sulla proposta di legge medesima.
3. L'esito del referendum è favorevole se ha partecipato alla votazione almeno il 40 per cento degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.>>.