LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  05/04/2018
Materia:
330.01 - Istruzione
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

CAPO I
 NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 53
 (Interventi a favore degli istituti scolastici in reggenza)
1. In considerazione dell'urgenza di garantire la piena operatività e la qualità del servizio di istruzione e nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di competenza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre in favore degli istituti scolastici interventi allo scopo di addivenire a una temporanea soluzione, con riferimento alla grave carenza negli istituti scolastici del Friuli Venezia Giulia di dirigenti scolastici e di direttori dei servizi generali e amministrativi rispetto ai posti disponibili.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono diretti a finanziare attività di supporto amministrativo e organizzativo in sostegno alle funzioni di competenza del dirigente scolastico e del direttore dei servizi generali e amministrativi riferite all'anno scolastico 2018-2019 e all'anno scolastico 2019-2020.
3. Le domande di ammissione ai contributi per gli interventi di cui al comma 1 sono presentate da parte degli istituti scolastici in reggenza e degli istituti scolastici privi del direttore dei servizi generali e amministrativi del Friuli Venezia Giulia alla struttura regionale competente in materia di istruzione entro il termine stabilito dal decreto che approva la modulistica per la presentazione delle domande per l'anno scolastico 2018-2019, ed entro il 31 gennaio 2020, per l'anno scolastico 2019-2020, corredate di una descrizione delle attività, limitatamente a quelle di supporto amministrativo e organizzativo, che intendono porre in essere per le finalità indicate al comma 1.
4. Le risorse per gli interventi di cui al comma 1 sono concesse agli istituti scolastici in reggenza e agli istituti scolastici privi del direttore dei servizi generali e amministrativi del Friuli Venezia Giulia in misura proporzionale alla complessità dell'istituto calcolata per il 50 per cento dal numero degli alunni iscritti e per il 50 per cento dal numero di punti di erogazione del servizio. Sono ammissibili le spese sostenute dall'inizio dell'anno scolastico di riferimento.
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 8, comma 6, lettera a), L. R. 20/2018
2Parole soppresse al comma 2 da art. 8, comma 6, lettera b), L. R. 20/2018
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
4Comma 2 sostituito da art. 35, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
5Comma 3 sostituito da art. 35, comma 1, lettera c), L. R. 3/2019
6Parole aggiunte al comma 4 da art. 35, comma 1, lettera d), numero 1), L. R. 3/2019
7Parole aggiunte al comma 4 da art. 35, comma 1, lettera d), numero 2), L. R. 3/2019
Art. 54
 (Norme transitorie)
1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a essere disciplinati dalla normativa previgente.
Art. 55
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 5, in combinato disposto con l'articolo 6, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 4.800.000 euro suddivisa in ragione di 2.400.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
2. Per le finalità previste dall'articolo 9 è autorizzata la spesa complessiva di 3 milioni di euro suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
3. Per le finalità previste dall'articolo 11, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3 si provvede mediante rimodulazione di complessivi 8.200.000 euro, suddivisi in ragione di 4.100.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
5. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
7. Per le finalità previste dall'articolo 16 è autorizzata la spesa complessiva di 4.900.000 euro suddivisa in ragione di 2.450.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
8. Per le finalità previste dall'articolo 20 è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
9. Agli oneri derivanti dai commi 7 e 8 si provvede mediante rimodulazione di complessivi 5.300.000 euro suddivisi in ragione di 2.650.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
10. Per le finalità previste dagli articoli 23 e 24 è autorizzata la spesa complessiva di 7.200.000 euro suddivisa in ragione di 3.600.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
11. Agli oneri derivanti dal comma 10 si provvede con le entrate, di pari importo, previste dall'articolo 24 accertate e riscosse sul Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia 50200 (Riscossione di crediti a breve termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020.
12. Per le finalità previste dall'articolo 26 è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro suddivisa in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
13. Per le finalità previste dall'articolo 28 è autorizzata la spesa complessiva di 32.000 euro suddivisa in ragione di 16.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
14. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13 si provvede mediante rimodulazione di complessivi 632.000 euro suddivisi in ragione di 316.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
15. Per le finalità previste dall'articolo 27, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 40.000 euro suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
16. Agli oneri derivanti dal comma 15 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
17. Per le finalità previste dall'articolo 31 è autorizzata la spesa complessiva di 30.000 euro suddivisa in ragione di 15.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
18. Agli oneri derivanti dal comma 17 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
19. Per le finalità previste dall'articolo 32, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 80.000 euro suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
20. Per le finalità previste dall'articolo 33, comma 1 e comma 4, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 34, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 4 milioni di euro suddivisa in ragione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
21. Per le finalità previste dall'articolo 36, in combinato disposto con l'articolo 33, comma 4, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 1.560.000 euro suddivisa in ragione di 780.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
22. Per le finalità previste dall'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 33, comma 4, lettera c), è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
23. Per le finalità previste dall'articolo 38, in combinato disposto con l'articolo 33, comma 4, lettera d), è autorizzata la spesa complessiva di 1.570.000 euro suddivisa in ragione di 580.000 euro per l'anno 2019 e di 990.000 per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
24. Agli oneri derivanti dai commi da 19 a 23 si provvede mediante rimodulazione di complessivi 7.510.000 euro, suddivisi in ragione di 3.550.000 euro per l'anno 2019 e di 3.960.000 euro per l'anno 2020 all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
25. Per le finalità previste dall'articolo 39, in combinato disposto con l'articolo 33, comma 4, lettera e), è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n.1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
26. All'onere complessivo di 300.000 euro derivanti dal comma 25 si provvede come di seguito indicato:
a) mediante storno di complessivi 235.000 euro suddivisi in ragione di 120.000 euro per l'anno 2019 e 115.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020;
b) mediante storno di complessivi 65.000 euro suddivisi in ragione di 30.000 euro per l'anno 2019 e 35.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
27. Per le finalità previste dall'articolo 40 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n.1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
28. All'onere derivante dal comma 27 si provvede mediante storno di pari importo, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n.1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
29. Per le finalità previste dall'articolo 41, in combinato disposto con l'articolo 33, comma 4, lettera f), è autorizzata la spesa complessiva di 515.000 euro suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2019 e 315.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
30. Agli oneri derivanti dal comma 29, si provvede come segue:
a) per 200.000 per l'anno 2019 e 215.000 euro per l'anno 2020 mediante storno a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020;
b) per 100.000 per l'anno 2020 mediante storno a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
31. Per le finalità previste dall'articolo 46, in combinato disposto con l'articolo 47, è autorizzata la spesa complessiva di 110.000 euro suddivisa in ragione di 55.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
32. Agli oneri derivanti dal comma 31 si provvede mediante rimodulazione di complessivi 110.000 euro suddivisi in ragione di 55.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
33. Per le finalità previste dall'articolo 49 è autorizzata la spesa complessiva di 50.000 euro suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
34. Agli oneri derivanti dal comma 33 si provvede mediante rimodulazione di complessivi 50.000 euro suddivisi in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
35. Per le finalità previste dall'articolo 53 è destinata la spesa complessiva di 360.000 euro, suddivisa in ragione di 180.000 euro per l'anno 2019 e di 180.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
36. Agli oneri derivanti dal comma 35 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
Art 56
 (Abrogazioni)
1.
A decorrere dall'1 gennaio 2019 sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 26 maggio 1980, n. 10 (Norme regionali in materia di diritto allo studio);
b) gli articoli da 1 a 8 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 26 (Provvedimenti regionali per l'istruzione);
c) la legge regionale 1 dicembre 1986, n. 52 (Interventi straordinari in materia di diritto allo studio per gli anni scolastici 1982-83, 1983-84 e 1984-85);
d) l'articolo 7, commi da 1 a 9, commi da 13 a 15, commi da 18 a 21 e comma 11, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011);
e) l'articolo 7, commi da 1 a 6 e commi da 26 a 29, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013);
f) l'articolo 7, commi da 11 a 15 e commi 17 e 18, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio 2016);
g) l'articolo 5, commi da 1 a 1 bis, e commi da 2 a 6, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004);
h) l'articolo 5, commi da 3 a 5, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004);
i) l'articolo 5, commi 3, 4 e 11, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005);
j) l'articolo 7, commi da 1 a 4, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014);
k) l'articolo 4, commi 3, 4, 6, 7, 8 e 9, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018);
l) l'articolo 8, commi 6, 7 e 8, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019);
m) l'articolo 7, commi 9, 10 e 11, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020);
n) l'articolo 16, commi 47, 47 bis, 47 quinquies, 48, 48 quinquies e 50, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998);
o) l' articolo 2 della legge regionale 12 luglio 1999, n. 22 (Disposizioni in materia di istruzione e cultura);
p) gli articoli 40 e 41 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 (Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale);
r) l'articolo 14, comma 3 e comma 4, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);
s) l' articolo 3 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali);
t) l'articolo 6, commi 1, lettere a) e b), 2, 3, 26, 27, 92 e 93, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007);
u) la legge regionale 12 aprile 2007, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di diritto allo studio);
v) l'articolo 4, commi da 44 a 46 e da 49 a 52, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008);
w) l'articolo 7, commi 3, 4 e commi da 8 a 11, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008);
x) l'articolo 8, commi da 1 a 5 e 39, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009);
y) l'articolo 8, commi 9 e 10, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009);
z) l'articolo 7, commi da 1 a 4, della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010);
aa) gli articoli 9, commi da 1 a 7 e comma 12, 11, comma 8, lettera h), della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012);
bb) l'articolo 6, comma 1, lettera c) e comma 2 , l'articolo 7, comma 1, lettere a) e comma 2, e i commi da 6 a 6 ter e da 7 a 10 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012);
cc) gli articoli 313 e 314 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);
dd) l'articolo 7, commi 10, 15, 49 e 65, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015);
ee) l'articolo 2, commi da 5 a 8, della legge regionale 27 marzo 2015, n. 7 (Norme urgenti in materia di cultura, volontariato, sport, istruzione e protezione sociale);
ff) gli articoli 10, 16 e 19 della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda);
gg) gli articoli da 1 a 3, gli articoli da 5 a 5 bis, e gli articoli da 6 a 9, della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio);
ii) l' articolo 4 della legge regionale 17 luglio 1995, n. 29 (Norme integrative in materia di diritto allo studio);
kk) l' articolo 63 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport);
ll) l' articolo 8 della legge regionale 30 novembre 2011, n. 16 (Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale);
mm) l'articolo 6, commi da 1 a 9, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali);
nn) l' articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 22 (Norme intersettoriali per l'accesso alle prestazioni sociali di cittadini italiani e migranti);
oo) l' articolo 41, comma 1, lettera b), della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012.);
pp) la legge regionale 2 maggio 2000, n. 9 (Interventi per promuovere il diritto allo studio, per la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nell'ambito del sistema scolastico regionale);
qq) gli articoli 8 e 9 della legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4 (Norme in materia di enti locali e interventi a sostegno dei soggetti disabili nelle scuole);
rr) gli articoli da 1 a 7, gli articoli 7 bis e 7 ter, e articoli da 8 a 10, della legge regionale 12 giugno 1984, n. 15 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali);
ss) la legge regionale 7 novembre 1986, n. 47 (Integrazione della legge regionale 12 giugno 1984, n. 15 , concernente contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali);
tt) la legge regionale 1 giugno 1987, n. 17 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali);
vv) l' articolo 12 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16 (Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali);
xx) l' articolo 53 della legge regionale 24 maggio 2010, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e 11/2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali) e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi);
yy) l' articolo 187 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);
zz) gli articoli 6, comma 30, lettera f), 7, commi da 1 a 3 e da 6 a 7, 15, commi da 1 a 4 bis e commi 5 e 6, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011);
aaa) l' articolo 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport);
bbb) l'articolo 7, commi 3, 4, 90 e 91, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006);
ccc) l' articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 32 (Testo unico in materia di sport e tempo libero);
ddd) l'articolo 8, commi da 11 a 15, della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità);
eee) l'articolo 7, commi da 8 a 13, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002);
fff) l'articolo 7, commi 1, 3 e 4, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010);
ggg) l'articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006);
hhh) l' articolo 6 della legge regionale 17 aprile 2014, n. 8 (Norme urgenti in materia di lavoro, istruzione, formazione e montagna);
iii) l'articolo 8, commi 37 e 38, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017);
jjj) gli articoli da 1 a 6 bis e da 7 a 8 della legge regionale 3 marzo 1977, n. 11 (Contributi agli organi collegiali di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), operanti presso le scuole della regione con lingua d'insegnamento slovena, nonché alle organizzazioni sindacali del personale docente e non delle stesse scuole);
kkk) l' articolo 36 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25 (Modificazioni ed integrazioni di normative e di procedure vigenti in diversi settori di intervento dell'Amministrazione regionale nonché ulteriori disposizioni finanziarie);
lll) l' articolo 62 della legge regionale 26 settembre 1995, n. 39 (Assestamento e variazione del Bilancio 1995);
mmm) l' articolo 6 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 8 (Interventi speciali per la diffusione della cultura informatica nel Friuli Venezia Giulia);
nnn) la legge regionale 21 maggio 2009, n. 10 (Insegnamento delle lingue straniere comunitarie nelle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia);
ooo) l'articolo 8, commi da 4 a 7, della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità);
ppp) l'articolo 8, commi 22 e 23, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018).
Art. 57
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 gennaio 2019.