LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  05/04/2018
Materia:
330.01 - Istruzione
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

CAPO VII
 TEMPO INTEGRATO EXTRASCOLASTICO
Art. 41
 (Tempo integrato extrascolastico)
1. Al fine di assicurare agli alunni e agli studenti una fruizione più ampia delle attività didattiche e un maggiore sviluppo delle competenze, la Regione sostiene il tempo integrato extrascolastico promosso dalle scuole primarie e secondarie di primo grado appartenenti al Sistema scolastico regionale, con priorità alle scuole situate in area montana.
2. Sono beneficiari dei finanziamenti i Comuni sede di istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado che realizzano progetti promossi dalle scuole riguardanti il tempo integrato extrascolastico.
3. I contributi sono destinati alla copertura delle spese relative ai servizi di assistenza da parte di personale adeguato, attività di potenziamento e recupero scolastico, laboratori di rinforzo delle competenze linguistiche, digitali e trasversali, iniziative di socializzazione ad alto valore educativo.
3 bis. In sede di prima applicazione sono beneficiari i Comuni sede di istituzioni scolastiche con popolazione fino a 5.000 abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
3Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera c), L. R. 3/2019
4Parole sostituite al comma 2 da art. 28, comma 1, lettera d), L. R. 3/2019
5Parole aggiunte al comma 3 da art. 28, comma 1, lettera e), L. R. 3/2019
6Comma 3 bis aggiunto da art. 28, comma 1, lettera f), L. R. 3/2019
7Parole aggiunte al comma 2 da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
8Parole sostituite al comma 3 da art. 31, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 42

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 29, comma 1, L. R. 3/2019
Art. 43
 (Ammontare del contributo)
1. Il riparto dei contributi viene effettuato sulla base del numero degli alunni iscritti nell'anno scolastico in corso alla data di presentazione della domanda nelle scuole primarie e secondarie di primo grado situate nei Comuni beneficiari che realizzano attività integrative extrascolastiche.
2. La Giunta regionale con propria deliberazione può disporre una riserva, non superiore al 25 per cento dello stanziamento di cui al comma 1, per ulteriori interventi nelle scuole montane. La riserva viene ripartita sulla base dei medesimi criteri del comma 1 limitatamente ai Comuni ricadenti in area montana.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 30, comma 1, L. R. 3/2019
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 32, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 44
 (Presentazione delle domande)
1. Le domande devono essere presentate alla Struttura regionale competente in materia di istruzione entro il 30 settembre di ogni anno, a valere sull'anno scolastico successivo, corredate di una relazione illustrativa dell'intervento e di un preventivo di spesa.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 31, comma 1, L. R. 3/2019
2Parole sostituite al comma 1 da art. 33, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 45
 (Concessione e rendicontazione)
1. I contributi sono concessi entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di cui all'articolo 44.
2. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione dei contributi.