LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  05/04/2018
Materia:
330.01 - Istruzione
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

CAPO VI
 PIANO REGIONALE SCUOLA DIGITALE
Art. 39
 (Programma regionale per la scuola digitale)
1. L'Amministrazione regionale, in raccordo con quanto previsto dall'articolo 1 commi 56, 57 e 58, della legge 107/2015 , concernenti l'adozione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca di un Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), intende incrementare l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle scuole del territorio regionale per migliorare le competenze digitali degli studenti e per rendere la tecnologia digitale uno degli strumenti didattici di costruzione delle competenze e di nuovi ambienti di apprendimento, nel rispetto di:
a) pari opportunità di accesso e di frequenza, con particolare attenzione alle aree del territorio regionale più svantaggiate dal punto di vista infrastrutturale;
b) salute psico-fisica dei bambini, degli alunni e degli studenti, con specifica attenzione per coloro che vivono in condizioni di disagio e disabilità e per le relative famiglie, nonché del personale docente;
c) modalità avanzate di protezione dei dati personali con particolare riferimento alle peculiarità dei soggetti interessati.
2. La Giunta regionale approva, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, il Programma regionale per la scuola digitale, di durata triennale, avente a oggetto:
a) interventi relativi alla connettività e ai relativi servizi di rete regionali adeguati alle diverse tipologie di scuola;
b) interventi relativi al sostegno dell'innovazione metodologica e didattica riguardanti la scuola digitale presso le istituzioni scolastiche regionali;
c) interventi a sostegno dei dispositivi di rete, della dotazione tecnologica e informatica delle istituzioni scolastiche per la digitalizzazione e la didattica a distanza;
c bis) interventi a sostegno dei dispositivi di rete, della dotazione tecnologica e informatica dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia;
d) interventi relativi alla formazione degli operatori presso le scuole regionali a sostegno del ruolo attivo degli insegnanti e degli studenti nei processi di apprendimento e di costruzione delle conoscenze digitali nella didattica;
e)   ( ABROGATA )
f)   ( ABROGATA )
2 bis. Per le attività di cui al comma 2, lettera c) e c bis), l'Amministrazione regionale può avvalersi del supporto della società in house Insiel S.p.a. di cui alla legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia).
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 25, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
3Comma 2 bis aggiunto da art. 25, comma 1, lettera c), L. R. 3/2019
4Comma 1 sostituito da art. 27, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
5Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
6Lettera c bis) del comma 2 aggiunta da art. 27, comma 1, lettera c), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
7Lettera e) del comma 2 abrogata da art. 27, comma 1, lettera d), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
8Lettera f) del comma 2 abrogata da art. 27, comma 1, lettera e), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
9Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 27, comma 1, lettera f), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 40
 (Accordi e Protocolli di intesa)
1. Al fine di giungere alla definizione del Programma di cui all'articolo 39, comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare accordi o protocolli di intesa con le scuole regionali singole o in reti, le Università regionali, l'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, le società partecipate della Regione, e altri enti pubblici e istituzioni private aventi competenze in materia di scuola digitale. Gli schemi di accordo o protocollo di intesa sono approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione.
2. Al fine di coordinare gli interventi regionali compresi nel Programma di cui all'articolo 39, comma 2, con il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare accordi con il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, con l'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, con altri enti pubblici e con le società partecipate della Regione. Gli schemi di accordo sono approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione.
Art. 40.1
 (Modalità di attuazione degli interventi)
1. L'attuazione degli interventi di cui all'articolo 39, comma 2, avviene:
a) nell'ambito dei progetti inseriti nell'Agenda digitale della Regione per lo sviluppo della banda larga e ultra larga per gli interventi di cui alla lettera a);
b) mediante convenzione con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia e l'istituzione scolastica individuata dall'Ufficio scolastico regionale per gli interventi di cui alle lettere b) e d);
c) mediante l'emanazione di appositi bandi approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, per gli interventi di cui alla lettera c);
d) mediante stanziamento annuale stabilito con legge finanziaria regionale per gli interventi di cui alla lettera c bis).
Note:
1Articolo aggiunto da art. 28, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.