LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  05/04/2018
Materia:
330.01 - Istruzione
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

Art. 40
 (Accordi e Protocolli di intesa)
1. Al fine di giungere alla definizione del Programma di cui all'articolo 39, comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare accordi o protocolli di intesa con le scuole regionali singole o in reti, le Università regionali, l'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, le società partecipate della Regione, e altri enti pubblici e istituzioni private aventi competenze in materia di scuola digitale. Gli schemi di accordo o protocollo di intesa sono approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione.
2. Al fine di coordinare gli interventi regionali compresi nel Programma di cui all'articolo 39, comma 2, con il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare accordi con il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, con l'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, con altri enti pubblici e con le società partecipate della Regione. Gli schemi di accordo sono approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione.