LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  05/04/2018
Materia:
330.01 - Istruzione
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

Art. 36 bis
 (Interventi a favore delle scuole per celebrare i Giorni della memoria e del ricordo)
1. Al fine di trasmettere alle nuove generazioni principi e valori basati sull'importanza della memoria storica, l'Amministrazione regionale sostiene iniziative, incontri e viaggi della memoria da attuarsi a favore delle scuole di ogni ordine e grado del Friuli Venezia Giulia, nel rispetto di quanto indicato nella legge 20 luglio 2000, n. 211 "Istituzione del <<Giorno della Memoria>> in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti" e nella legge 30 marzo 2004, n. 92 "Istituzione del <<Giorno del ricordo>> in memoria dei martiri delle foibe, dell'esodo istriano-giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati".
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle scuole e ai Comuni della regione un contributo a sostegno di iniziative, incontri e viaggi della memoria e del ricordo.
3. Sono beneficiarie dei contributi di cui al comma 2 le istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia quali capofila di reti di istituzioni scolastiche composte di almeno tre istituti compreso il capofila. Sono, altresì, beneficiari i Comuni purché in collaborazione con una o più istituzioni scolastiche, anche in rete tra loro.
3 bis. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale sostiene la formazione dei docenti delle scuole, gli studi e le ricerche e realizza monitoraggi e analisi degli interventi regionali in materia.
3 ter. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3 bis l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici o privati con cui stipula apposite convenzioni. I soggetti privati sono selezionati nella piena osservanza dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità, mutuo riconoscimento e trasparenza.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 24, comma 1, L. R. 3/2019
2Comma 3 bis aggiunto da art. 7, comma 32, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
3Comma 3 ter aggiunto da art. 7, comma 32, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.