LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  05/04/2018
Materia:
330.01 - Istruzione
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

Art. 3
 (Tipologia degli interventi)
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 la Regione è autorizzata ad effettuare i seguenti interventi:
a)   ( ABROGATA )
b) interventi a sostegno del potenziamento e della programmazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche;
c) interventi a sostegno dei soggetti con Bisogni Educativi Speciali, con Disturbi Specifici di Apprendimento, con disabilità e con riconosciute plusdotazioni;
d) interventi al sostegno del plurilinguismo e della tutela delle minoranze linguistiche storiche;
e) interventi di orientamento scolastico;
f) interventi a sostegno della scuola digitale;
g) interventi a sostegno delle sezioni primavera;
g bis) interventi a sostegno di scuole che promuovono salute;
g ter) interventi diretti a prevedere una specifica premialità nei criteri dei bandi e nell'erogazione di contributi a favore delle scuole dell'infanzia non statali che realizzano percorsi formativi sulle tecniche salvavita, sulla prevenzione primaria, sulla disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare, sull'uso del defibrillatore semiautomatico e automatico esterno (DAE) e sugli elementi di primo soccorso con particolare riferimento al mantenimento delle funzioni vitali, tenuti in via prioritaria dagli enti del Servizio sanitario regionale attraverso le proprie strutture di formazione e, solo se questi non siano in grado di fare fronte alla domanda, dai soggetti accreditati dalla Regione per l'erogazione dei corsi BLSD (Basic Life Support Defibrillation) a personale non sanitario, rivolti al personale docente e non docente, alle famiglie e ai minori.
1 bis. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, ARDIS è autorizzata a effettuare i seguenti interventi, diretti a promuovere il diritto allo studio a favore degli alunni, anche per il tramite delle istituzioni scolastiche:
a) finanziamento delle spese sostenute dalle istituzioni scolastiche per la fornitura di libri in comodato gratuito;
b) concessione del contributo "Dote scuola";
c) concessione di contributi per spese di ospitalità presso strutture accreditate;
d) concessione di contributi per gli studenti delle scuole paritarie;
d bis) concessione di contributi per il "Bonus Psicologo Studenti FVG".
2. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 i Comuni attuano i seguenti interventi:
a) fornitura dei libri di testo e di altri strumenti didattici individuali, limitatamente alla scuola primaria;
b) organizzazione delle mense scolastiche, garantendo un'alimentazione sana ed equilibrata;
c) iniziative volte a favorire la frequenza della Scuola dell'infanzia;
d) contribuire all'acquisto di materiale didattico, attrezzature didattiche di uso collettivo e al trasporto degli alunni, limitatamente alla parte non coperta dalle misure regionali;
e) pagamento della retta di convitti per alunni con accertate esigenze di carattere economico;
f) servizi di pre e post accoglienza, nonché attività di doposcuola;
g) trasporto scolastico, favorendo la mobilità sostenibile, creando percorsi casa scuola sicuri;
h) servizi di supporto organizzativo dei servizi di istruzione per gli alunni con disabilità, con Bisogni Educativi Speciali e con Disturbi Specifici di Apprendimento;
i) interventi a favore delle scuole non statali per promuovere il diritto allo studio e per l'integrazione dell'offerta formativa.
2 bis. In attuazione di quanto previsto dall' articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), e dell' articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), i Comuni, fatte salve le procedure già in atto per l'anno scolastico 2018/2019, con decorrenza dall'anno scolastico 2019/2020 curano la fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione attraverso il sistema della cedola libraria, garantendo la libera scelta del fornitore regionale da parte delle famiglie stesse.
Note:
1Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
3Lettera g bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 3/2019
4Parole aggiunte alla lettera b) del comma 2 da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 3/2019
5Parole aggiunte alla lettera g) del comma 2 da art. 2, comma 1, lettera e), L. R. 3/2019
6Parole sostituite alla lettera h) del comma 2 da art. 2, comma 1, lettera f), L. R. 3/2019
7Comma 2 bis aggiunto da art. 74, comma 1, L. R. 6/2019
8Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
9Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
10Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
11Lettera g ter) del comma 1 aggiunta da art. 4, comma 1, L. R. 10/2021
12Lettera d bis) del comma 1 bis aggiunta da art. 7, comma 14, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.