LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 aprile 2017, n. 9

Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture

TESTO VIGENTE dal 27/04/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/04/2017
Allegati:
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
120.13 - Personale del comparto unico regionale
430.01 - Trasporti
430.02 - Viabilità

Art. 13
1.
Al comma 1 dell'articolo 27 bis della legge regionale 18/2015 le parole << , non più di uno nei Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 15.000 abitanti e non più di uno nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nei Comuni previsti all' articolo 13, comma 3, della legge regionale 26/2014 o nelle Unioni territoriali intercomunali >> sono sostituite dalle seguenti: << e non più di due nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti o nei Comuni previsti all' articolo 13, comma 3, della legge regionale 26/2014 o nelle Unioni territoriali intercomunali >>.