LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 aprile 2017, n. 9

Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture

TESTO VIGENTE dal 27/04/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/04/2017
Allegati:
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
120.13 - Personale del comparto unico regionale
430.01 - Trasporti
430.02 - Viabilità

Art. 10
 (Fondo straordinario di riequilibrio per le Unioni territoriali intercomunali)
1. Ai fini del riequilibrio dell'impatto finanziario nei confronti delle Unioni territoriali intercomunali derivante dalle assegnazioni di cui all' articolo 10, comma 18, lettera b), della legge regionale 25/2016 , è stanziato per l'anno 2017 un fondo straordinario di 3.029.923,98 euro.
2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito a favore delle Unioni territoriali intercomunali sulla base della differenza tra l'importo totale della riduzione, come indicata al comma 3, dei trasferimenti del fondo ordinario transitorio comunale per l'anno 2017 dei Comuni di ciascuna Unione, secondo la composizione di cui all'allegato C bis della legge regionale 26/2014 , e l'importo della quota assegnata alla medesima Unione territoriale intercomunale, ai sensi dell' articolo 10, comma 18, lettera b), della legge regionale 25/2016 , come rideterminata ai sensi dell' articolo 38, comma 5, della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012), come sostituito dall' articolo 40 della legge regionale 20/2016 .
3. La riduzione di cui al comma 2 è quella derivante dal confronto tra l'assegnazione ai sensi dell' articolo 10, comma 11, della legge regionale 25/2016 , come rideterminata ai sensi dell' articolo 38, comma 5, della legge regionale 10/2016 , come sostituito dall' articolo 40 della legge regionale 20/2016 , e l'assegnazione di cui all' articolo 7, comma 8, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016).
4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 3.029.923,98 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1. (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.