LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 aprile 2017, n. 6

Norme urgenti in materia di delega di funzioni contributive alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 16/12/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/04/2017
Materia:
220.06 - Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Art. 2
 (Modifiche alle leggi regionali 34/2015 e 14/2016)
1. Al comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il primo periodo è sostituito dal seguente: << La gestione dei contributi finanziati ai sensi dei commi 3 e 4 è delegata alle Camere di commercio. >>;

b)
il secondo periodo è sostituito dal seguente: << Le domande di contributo sono presentate alle Camere di commercio, che ne predispongono la graduatoria, da approvare con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia, nonché provvedono alla concessione e all'erogazione dei contributi, secondo quanto previsto dal bando di cui al comma 5. >>;

c)
al terzo periodo le parole << Unioncamere FVG >> sono sostituite dalle seguenti: << le Camere di commercio >>.

2. All' articolo 3 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 32 è sostituito dal seguente:
<<32. La gestione dei contributi finanziati ai sensi dei commi 30 e 31 è delegata alle Camere di commercio. Le domande di contributo sono presentate alle Camere di commercio, che le valutano con la modalità del procedimento a sportello secondo quanto stabilito dall' articolo 36 della legge regionale 7/2000 , nonché provvedono alla concessione e all'erogazione dei contributi, secondo quanto previsto dal bando di cui al comma 31.>>;

b)
al comma 33 le parole << Unioncamere FVG >> sono sostituite dalle seguenti: << le Camere di commercio >>.

3.
Fino alla sottoscrizione delle convenzioni tra la Regione e le Camere di commercio, previste dall' articolo 3, comma 6, della legge regionale 34/2015 , come modificato dal comma 1 e dall' articolo 3, comma 33, della legge regionale 14/2016 come modificato dal comma 2, lettera b), continuano ad applicarsi le convenzioni stipulate tra la Regione e Unioncamere FVG in base agli schemi approvati con deliberazione della Giunta regionale 26 agosto 2016, n. 1590 (Schema di convenzione " Delega di funzioni ad Unioncamere FVG e alle quattro CCIAA regionali relative alla gestione dei contributi finalizzati alla realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese (PMI) o all'adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme ISO 50001 ". Approvazione.), e con la deliberazione 9 dicembre 2016, n. 2390 ( LR 14/2016 , art. 3, comma 33. Schema di convenzione " Delega di funzioni ad Unioncamere FVG e alle tre CCIAA provinciali relativa alla gestione dei contributi in conto interessi alle piccole e medie imprese (PMI), aventi sede sul territorio regionale, per la realizzazione degli interventi conseguenti alle diagnosi energetiche, finalizzate alla valutazione del consumo di energia e al risparmio energetico conseguibile, ed eseguite in applicazione dei criteri di cui all'allegato 2 al dlgs 102/2014 ". Approvazione e prenotazione fondi. (euro 2.200.000,00)). A far data dall'entrata in vigore della presente legge, le attività amministrative contemplate nelle convenzioni di cui al primo periodo tra la Regione e Unioncamere FVG sono svolte:

a)dalla Giunta regionale in riferimento al riparto su base provinciale delle risorse disponibili;
b)dall'Amministrazione regionale, sentite le Camere di commercio, in riferimento alla predisposizione e alla pubblicazione degli avvisi di presentazione delle domande e della modulistica;
c)da ciascuna singola Camera di commercio in riferimento alla relazione sulla gestione concernente i canali di incentivazione e alle richieste di liquidazione delle risorse da destinare alle imprese ed al rimborso delle spese, relativamente alla quota spettante ai sensi del comma 4.
4. Le assegnazioni di risorse effettuate ai sensi dell' articolo 3, comma 6, della legge regionale 34/2015 , e ai sensi dell' articolo 3, comma 33, della legge regionale 14/2016 , a favore di Unioncamere FVG sono confermate a favore delle singole Camere di commercio, secondo la quota a ciascuna spettante in conformità alle deliberazioni della Giunta regionale n. 1590/2016 e n. 2390/2016, di cui al comma 3.