LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 40

Disposizioni volte a sostenere percorsi scolastici atti a promuovere azioni di supporto nel caso di scomparsa di minori.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/2018
Materia:
310.06 - Problemi della famiglia

Art. 5
 (Accordi con enti pubblici e soggetti terzi)
1. La Regione, coerentemente a quanto disposto dall' articolo 23 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), promuove e stipula accordi e intese con enti pubblici e soggetti ad essi equiparati, senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale, per realizzare iniziative e progetti volti a rafforzare la prevenzione e il contrasto al fenomeno dei minori scomparsi.
2. Per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge, la Regione è autorizzata a promuovere e stipulare accordi, senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale, con i soggetti del Terzo Settore, con specifiche competenze in campo pedagogico e che operino in collaborazione con i consultori e i servizi sociali dei Comuni per gli aspetti sanitari e socio-assitenziali.