LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 novembre 2017, n. 36

Ruolo del Club alpino italiano - Regione Friuli Venezia Giulia (CAI FVG) e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/11/2017
Materia:
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
340.01 - Sport
340.03 - Soccorso alpino e speleologico

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Articolo 7 bis aggiunto da art. 8, comma 47, lettera b), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 1
 (Finalità)
1. Con la presente legge la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia riconosce la funzione svolta dal Comitato direttivo regionale Club alpino italiano-Regione Friuli Venezia Giulia, di seguito "CAI FVG", quale principale organo tecnico di consulenza e di coordinamento delle iniziative di sviluppo, sostegno, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico e turistico delle zone montane come individuate dalla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), in conformità alla legge 26 gennaio 1963, n. 91 (Riordinamento del Club alpino italiano).
2. Nel quadro dell'azione di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio di cui al comma 1, la Regione Friuli Venezia Giulia favorisce, inoltre, la diffusione della cultura e della conoscenza della montagna e la fruizione del patrimonio alpinistico e speleologico regionale, anche mediante interventi di realizzazione, manutenzione e conservazione delle strutture alpine regionali e azioni dirette alla prevenzione degli infortuni.
Art. 2
 (Ruolo del CAI FVG)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 e in conformità alla legge 91/1963 , il CAI FVG provvede:
a) alla diffusione della conoscenza della montagna mediante l'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche e la promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
b) all'organizzazione e alla gestione di corsi di formazione e aggiornamento in materia di attività alpinistiche, sci-alpinistiche e speleologiche, e in materia di attività collegate con la manutenzione delle opere alpine, nonché per la formazione dei relativi istruttori e operatori;
c) alla prevenzione degli infortuni in montagna, anche attraverso consulenze tecniche fornite all'Amministrazione regionale e agli enti locali per l'individuazione di criteri tecnici di sicurezza da adottare nella realizzazione e manutenzione delle strutture alpine regionali e degli itinerari speleologici;
d) alla formazione e all'aggiornamento dell'Elenco regionale delle strutture alpine regionali di cui all'articolo 4, di proprietà o nella disponibilità del CAI FVG o delle sue sezioni territoriali;
e) alla manutenzione della segnaletica delle strutture alpine regionali inserite nell'Elenco regionale delle strutture alpine regionali;
f) alla manutenzione e gestione dei rifugi alpini e dei bivacchi d'alta quota di proprietà o nella disponibilità del CAI FVG o delle sue sezioni territoriali;
g) alla realizzazione e alla manutenzione delle strutture alpine regionali;
h) a svolgere funzioni tecniche e organizzative in materia di strutture alpine regionali ai sensi dell'articolo 6;
i) a promuovere ogni iniziativa idonea alla protezione e alla valorizzazione dell'ambiente montano regionale, nonché alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a chiedere al CAI FVG consulenze nell'ambito dell'attività cartografica e di elaborazione dei dati informativi territoriali d'interesse regionale finalizzati alla conoscenza e alla pianificazione delle risorse del territorio della regione, ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63 (Disposizioni in materia di cartografia regionale e di sistema informativo territoriale cartografico).
Art. 3
 (Definizione delle strutture alpine regionali)
1. Ai fini della presente legge sono strutture alpine regionali i sentieri, le strutture di ricovero alpino e gli itinerari ciclo-escursionistici.
2. I sentieri, intesi quali percorsi pedonali a fondo naturale che si sono formati per il passaggio di pedoni e animali, si distinguono in:
a) sentiero escursionistico: sentiero privo di difficoltà tecniche che si svolge quasi sempre su sentieri, oppure su tracce di passaggio in terreno vario di solito con segnalazioni;
b) sentiero alpinistico: sentiero, generalmente segnalato, per escursionisti esperti che implica una capacità di muoversi su terreni particolari e che quindi necessitano un'esperienza di montagna in generale, una buona conoscenza dell'ambiente alpino, tecnica di base e un equipaggiamento adeguato;
c) sentiero turistico: itinerario su stradine, mulattiere o comodi sentieri con percorsi ben evidenti che non pongono incertezze o problemi di orientamento;
d) via ferrata o attrezzata: percorsi per i quali è necessario l'uso di dispositivi di autoassicurazione e equipaggiamento di protezione personale.
3. I sentieri di cui al comma 2, lettere a), b) e c) possono a loro volta essere distinti in:
a) sentiero storico: itinerario turistico o escursionistico che ripercorre antiche vie con finalità di stimolo alla conoscenza e valorizzazione storica dei luoghi visitati; generalmente non presenta difficoltà tecniche;
b) sentiero tematico: itinerario a tema prevalente (naturalistico, glaciologico, geologico, storico o religioso) di chiaro scopo didattico-formativo, usualmente attrezzato con apposita tabellatura e punti predisposti per l'osservazione, comunemente adatto anche all'escursionista inesperto che si sviluppa in aree limitate e ben servite entro parchi o riserve; generalmente è breve e privo di difficoltà tecniche.
4. Sono strutture di ricovero alpino i rifugi alpini, i rifugi escursionistici e i bivacchi così come definiti dagli articoli 33 e 35 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).
5. Sono itinerari ciclo-escursionistici alpini i percorsi che si sviluppano su mulattiere, piste forestali o, sentieri turistici, anche in modo promiscuo con la viabilità pedonale, in modo che sia possibile il passaggio contemporaneo nei due sensi di marcia, nonché nel rispetto della normativa in materia di sicurezza.
6. La classificazione degli itinerari di cui al comma 5 è proposta dal CAI FVG ed è adottata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo.
Art. 4
 (Elenco delle strutture alpine regionali)
1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 2, il CAI FVG provvede alla formazione e all'aggiornamento dell'Elenco delle strutture alpine regionali, di seguito "Elenco", secondo quanto previsto dall'articolo 5.
2. Copia dell'"Elenco" e dei suoi aggiornamenti sono depositati a cura del CAI FVG presso l'Amministrazione regionale la quale ne cura la massima diffusione anche mediante il sito internet della Regione.
Art. 5
 (Requisiti per l'inserimento nell'"Elenco")
1.
Possono essere inserite nell'" Elenco ", le strutture alpine regionali di proprietà o nella disponibilità del CAI FVG o delle sue sezioni territoriali per le quali si dispone delle seguenti informazioni minime:

a) per i sentieri:
1) il numero del sentiero;
2) l'eventuale denominazione dell'itinerario;
3) il gruppo montuoso sul quale si sviluppa il sentiero;
4) le località sul percorso e le relative quote;
5) i tempi di percorrenza in entrambi i sensi del cammino;
6) i punti di appoggio sul percorso;
7) la presenza di sorgenti o fontane di acqua potabile sul percorso;
8) le caratteristiche e la descrizione del percorso e delle sue peculiarità storiche, culturali, naturali, paesistiche, anche con riferimento all'accessibilità a ogni tipo di utenza comprese le persone diversamente abili;
b) per le strutture di ricovero alpino:
1) la località;
2) la tipologia di struttura;
3) le caratteristiche strutturali e i servizi offerti, anche con riferimento all'accessibilità a ogni tipo di utenza comprese le persone diversamente abili;
4) una breve descrizione delle peculiarità e della storia della struttura;
c) per gli itinerari ciclo-escursionistici alpini:
1) il numero del sentiero a cui afferiscono;
2) il gruppo montuoso sul quale si sviluppa il sentiero;
3) le località sul percorso e le relative quote;
4) i tempi di percorrenza in entrambi i sensi del cammino;
5) la presenza di sorgenti o fontane di acqua potabile sul percorso;
6) le caratteristiche e la descrizione del percorso e delle sue peculiarità storiche, culturali, naturali, paesistiche, anche con riferimento all'accessibilità a ogni tipo di utenza comprese le persone diversamente abili.
2. L'inserimento nell'"Elenco" delle strutture alpine regionali che si trovano in parchi, riserve naturali o in genere in aree protette, è effettuato in conformità alle disposizioni di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali).
Art. 6
 (Funzioni tecniche e organizzative in materia di strutture alpine regionali)
1. Le funzioni tecniche e organizzative in materia di strutture alpine regionali sono svolte da strutture interne al CAI FVG, come previste dal suo ordinamento, senza oneri per l'Amministrazione regionale.
2. Le funzioni tecniche e organizzative di cui al comma 1 comprendono:
a) l'individuazione delle strutture alpine regionali di proprietà o nella disponibilità del CAI FVG o delle sue sezioni territoriali, da inserire nell'"Elenco";
b) la predisposizione di un piano di manutenzione e ammodernamento annuale dei sentieri, dei rifugi alpini, escursionistici e dei bivacchi di alta quota;
c)
la pianificazione da parte del CAI FVG della segnaletica ufficiale, sia orizzontale che verticale, delle strutture alpine regionali inserite nell'" Elenco ";

d) la valutazione tecnica delle proposte di realizzazione di nuovi sentieri o di nuove strutture di ricovero alpino.
Art. 7
 (Programma regionale delle iniziative del CAI del Friuli Venezia Giulia)
1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il CAI FVG sottopone all'approvazione dell'Amministrazione regionale il Programma regionale delle iniziative del CAI del Friuli Venezia Giulia, di seguito Programma, per l'anno successivo che contiene la descrizione dettagliata delle singole iniziative da realizzare e un preventivo di spesa per la loro realizzazione con indicazione delle fonti di finanziamento attivate e da attivare.
2. In particolare, il Programma indica i seguenti interventi e attività:
a) l'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche e la promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano, escluse le attività didattiche destinate esclusivamente alle istituzioni scolastiche;
b) organizzazione e gestione di corsi di formazione e aggiornamento per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche e speleologiche, nonché per la formazione dei relativi istruttori;
c) iniziative di prevenzione degli infortuni in montagna, e prestazione di consulenze tecniche per l'individuazione di criteri tecnici da adottare nella realizzazione e manutenzione delle strutture alpine regionali e degli itinerari speleologici;
d) attività di formazione e aggiornamento dell'"Elenco";
e)
manutenzione della segnaletica delle strutture alpine regionali inserite nell'" Elenco ";

f) realizzazione e manutenzione delle strutture alpine regionali nella disponibilità del CAI FVG o delle sue sezioni territoriali, anche con eventuale indicazione del costo forfettario, distintamente determinato per i sentieri e per gli itinerari ciclo escursionistici alpini, da assumere come spesa ammissibile ai fini contributivi;
g) ammodernamento e arredamento delle strutture alpine regionali;
h) prestazione di consulenza nell'ambito dell'attività cartografica e di elaborazione dei dati informativi territoriali d'interesse regionale finalizzati alla conoscenza e alla pianificazione delle risorse del territorio della regione.
(1)
3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo, approva il Programma entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla presentazione del medesimo da parte del CAI FVG.
Note:
1Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 8, comma 47, lettera a), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 7 bis
 (Iniziative del CAI del Friuli Venezia Giulia a favore delle istituzioni scolastiche)
1. Il CAI FVG realizza iniziative di arricchimento e integrazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con specifico riguardo ai programmi didattici aventi ad oggetto lo studio del territorio regionale, di quello montano in particolare, la divulgazione di conoscenze e lo sviluppo di competenze didattiche in campo naturalistico, l'educazione alla cura e alla fruizione delle risorse ambientali.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al CAI FVG un contributo. La domanda per la concessione del contributo è presentata entro l'1 marzo al Servizio competente in materia di istruzione, corredata del preventivo di spesa e della relazione illustrativa delle attività. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 8, comma 47, lettera b), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 8
 (Concessione ed erogazione di contributi a favore delle iniziative indicate nel Programma)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore del CAI FVG per la realizzazione, anche per il tramite delle sezioni regionali, di iniziative e attività indicate nel Programma di cui all'articolo 7, nonché per le spese di funzionamento dello stesso CAI FVG e delle sue sezioni regionali nella misura massima del 20 per cento del contributo concesso.
2. Con regolamento regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 2, L. R. 14/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 9
 (Norme transitorie)
1. Per assicurare la continuità del finanziamento degli interventi di manutenzione delle vie ferrate e dei rifugi e bivacchi del CAI del Friuli Venezia Giulia, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, continua a trovare applicazione l'articolo 6, commi da 61 a 64 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014).
2. Per assicurare la continuità del finanziamento degli interventi di ricostruzione, ammodernamento, ampliamento e arredamento di rifugi e bivacchi alpini, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, continua a trovare applicazione il decreto del Presidente della Regione 1 dicembre 2009, n. 332 (Regolamento recante la disciplina degli ambiti di intervento e delle priorità, nonché dei criteri e delle modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per infrastrutture turistiche di cui all' articolo 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 - Disciplina organica del turismo).
3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, continua a trovare applicazione il Programma regionale delle iniziative del CAI di cui all' articolo 3 della legge regionale 19 novembre 1992, n. 34 (Interventi regionali di promozione dell'attività del Club alpino italiano).
Art. 10
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 8 e in particolare per le iniziative di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), relativamente agli interventi di parte corrente e h) è autorizzata la spesa complessiva di 500.000 euro suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2019 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
2. Per le finalità previste dall'articolo 8 e in particolare per le iniziative di cui all'articolo 7, comma 2, lettere f) e g), relativamente agli interventi in conto capitale, è autorizzata la spesa complessiva di 500.000 euro suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2019 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese di investimento), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese di investimento), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
Art. 11
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 19 novembre 1992, n. 34 (Interventi regionali di promozione dell'attività del Club alpino italiano);
b) l' articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 28 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 novembre 1992, n. 34 concernente <<Interventi regionali di promozione dell'attività del Club Alpino Italiano (CAI) nel Friuli-Venezia Giulia>>);
c) l'articolo 180, comma 1, lettera qqq) della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale);
d) l' articolo 9, comma 18 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);
e) gli articoli da 1 a 13 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 22 (Valorizzazione delle strutture alpine regionali);
f) i commi da 61 a 64 dell' articolo 6 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014).
Art. 12
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.