LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34

Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/10/2017
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

TITOLO IV
 VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Capo I
 Valutazione degli interventi
Art. 32
 (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge in relazione alle finalità indicate nell'articolo 2.
2. A tal fine, la Giunta regionale, la prima volta entro l'anno 2019 e successivamente con cadenza triennale, anche sulla base degli esiti dell'attività di monitoraggio svolta dal Tavolo permanente per l'economia circolare di cui all'articolo 4, comma 5, presenta al Consiglio regionale una relazione che contenga l'indicazione:
a) degli interventi attuati per ridurre la produzione di rifiuti, limitare gli sprechi di prodotti alimentari e farmaceutici, aumentare la raccolta differenziata, il recupero di materia tramite idoneo trattamento, il recupero energetico dei rifiuti non valorizzabili come materia e la minimizzazione dello smaltimento in discarica;
b) delle azioni di coordinamento degli interventi attuate dai soggetti pubblici e privati coinvolti nella stessa;
c) dei dati qualitativi e quantitativi dell'andamento della gestione integrata dei rifiuti così come attuata dall'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti - AUSIR;
d) dei dati quantitativi delle eccedenze alimentari e farmaceutiche raccolte e redistribuite.
3. Le relazioni previste al comma 2 sono rese pubbliche, insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale.
Capo II
 Disposizioni programmatorie, modifiche alle leggi regionali 5/1997 e 5/2016 e norme transitorie
Art. 33
 (Disposizioni programmatorie)
1. L'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, avente natura programmatoria, è subordinata all'allocazione delle risorse finanziarie da disporre con successive leggi regionali.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare una quota del Fondo per l'ambiente di cui all' articolo 11 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento di rifiuti solidi), come modificato dall'articolo 34, comma 1, lettera g), per attuare, anche con azioni di comunicazione e informazione, gli obiettivi e le azioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare una quota del Fondo per l'ambiente di cui all' articolo 11 della legge regionale 5/1997 , come modificato dall'articolo 34, comma 1, lettera g), per concedere contributi a favore dei Comuni e all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) a copertura dei maggiori costi derivanti dall'organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani che consenta l'applicazione della tariffa puntuale del servizio di igiene urbana.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare una quota del Fondo per l'ambiente di cui all' articolo 11 della legge regionale 5/1997 , come modificato dall'articolo 34, comma 1, lettera g), per concedere contributi ai sensi dell' articolo 45 della legge 221/2015 , a favore dei Comuni che, nel corso dell'anno precedente, contestualmente:
a) hanno conseguito l'obiettivo del 70 per cento della raccolta differenziata calcolato secondo i dati validati forniti annualmente dalla Sezione regionale del Catasto dei rifiuti;
b) hanno prodotto un quantitativo di rifiuti pro capite inferiore del 20 per cento rispetto al valore medio regionale del quantitativo medesimo calcolato secondo i dati validati forniti annualmente dalla Sezione regionale del Catasto dei rifiuti.
4 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare una quota del Fondo ambiente di cui all' articolo 11 della legge regionale 5/1997 , per finanziare le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare una quota del Fondo per l'ambiente di cui all' articolo 11 della legge regionale 5/1997 , come modificato dall'articolo 34, comma 1, lettera g), per concedere contributi a favore dei Comuni per la realizzazione degli interventi sostitutivi di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e a bis).
5 bis. Con deliberazione della Giunta regionale è determinata la quota di utilizzo delle risorse del Fondo per l'ambiente di cui all' articolo 11 della legge regionale 5/1997 , da destinare alle finalità previste dai commi 2, 3, 4, 4 bis e 5.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 5 da art. 4, comma 29, L. R. 45/2017
2Parole soppresse al comma 2 da art. 4, comma 5, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
3Parole soppresse al comma 3 da art. 4, comma 5, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4Parole soppresse al comma 4 da art. 4, comma 5, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
5Parole soppresse al comma 5 da art. 4, comma 5, lettera d), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
6Comma 5 bis aggiunto da art. 4, comma 5, lettera e), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
7Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
8Comma 4 bis aggiunto da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
9Parole soppresse al comma 2 da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
10Parole soppresse al comma 3 da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
11Parole soppresse al comma 4 da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
12Parole soppresse al comma 5 da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
13Parole aggiunte al comma 5 bis da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
14Parole sostituite al comma 2 da art. 17, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 4/2023
15Parole sostituite al comma 5 da art. 17, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 4/2023
Art. 34
  (Modifiche alla legge regionale 5/1997 )
1. Alla legge 5/1997 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 dell'articolo 1 le parole << ai rifiuti solidi di cui all' articolo 2 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 , compresi i fanghi palabili >> sono sostituite dalle seguenti: << ai rifiuti di cui all' articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) >>;

b)
l'articolo 3 è abrogato;

c)
al comma 1 dell'articolo 4 le parole << Provincia competente per territorio >> sono sostituite dalla seguente: << Regione >>;

d) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 1 le parole << Provincia competente per territorio >> sono sostituite dalle seguenti: << struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti >>;

2)
il comma 2 è abrogato;

3)
al comma 3 le parole << Provincia competente per territorio >> sono sostituite dalle seguenti: << struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti >>;

e)
l'articolo 6 è abrogato;

f) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 1 le parole << delle Province >> sono sostituite dalle seguenti: << della Regione >>;

2)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Entro il termine di cui al comma 2 gli interessati possono far pervenire scritti difensivi alla struttura regionale competente indicata nel processo verbale di accertamento.>>;

3)
al comma 5 le parole << Provincia competente >> sono sostituite dalle seguenti: << struttura regionale competente >>;

4)
al comma 7 le parole << Provincia competente per territorio >> sono sostituite dalle seguenti: << struttura regionale competente >>;

5)
il comma 8 è abrogato;

g) all'articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 1 le parole << dal venti per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle Province >> sono sostituite dalle seguenti: << dal gettito derivante dall'applicazione del tributo >>;

2)
il comma 4 è abrogato;

h)
gli articoli 12 e 13 sono abrogati.

Art. 35
  (Modifiche alla legge regionale 5/2016 )
1.
Dopo il comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 5/2016 è inserito il seguente:
<<7 bis. I Comuni esercitano le funzioni loro assegnate dall' articolo 11 della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), in forma associata attraverso l'AUSIR.>>.

2.
Dopo la lettera o) del comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale 5/2016 sono aggiunte le seguenti:
<<o bis) alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, sulla base dei Criteri localizzativi regionali di cui all' articolo 12, comma 3, lettera d), della legge regionale n. 34/2017 ;
o ter) all'individuazione e definizione delle previsioni dei contenuti del regolamento comunale o sovracomunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nel rispetto di quanto disposto dall' articolo 198, comma 2, del decreto legislativo 152/2006 .>>.

Art. 36
 (Norme transitorie)
1. Nelle more dell'entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), istituito con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52 (Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell' articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell' articolo 14 bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 ), la Regione esercita il controllo della regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, nonché dei documenti di identificazione per il trasporto dei rifiuti medesimi, anche avvalendosi di ARPA.
2. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni).
3. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni della legge medesima.
4. Nelle more della piena operatività del S.I.R.R., le domande di cui all'articolo 17 sono presentate alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti tramite posta elettronica certificata.
5. Le domande di autorizzazione dei progetti di variante di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. (Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento di rifiuti), sono soggette alle disposizioni della presente legge.
6. Le domande di rinnovo delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 01/1998 , comprese tutte le ulteriori autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'impianto, sono soggette alle disposizioni della presente legge.
6 bis. Nelle more della definizione dei criteri per la determinazione delle garanzie finanziarie relative allo svolgimento delle campagne di attività con impianti mobili di recupero o di smaltimento dei rifiuti, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 7.
Note:
1Comma 6 bis aggiunto da art. 13, comma 1, lettera i), L. R. 6/2019
Capo III
 Abrogazioni, norma di rinvio ed entrata in vigore
Art. 37
 (Abrogazioni)
1.
Sono o restano abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), a eccezione dell'articolo 5, comma 1, lettera l);
b) la legge regionale 28 novembre 1988, n. 65 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 , ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi);
c) la legge regionale 21 gennaio 1989, n. 1 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 novembre 1988, n. 65 concernente norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi);
e) la legge regionale 28 agosto 1989, n. 23 (Ulteriori norme modificative ed integrative delle leggi regionali 7 settembre 1987, n. 30 e 21 gennaio 1989, n. 1 in materia di smaltimento dei rifiuti);
g) l' articolo 2 della legge regionale 3 dicembre 1990, n. 53 (Abrogazione dell' articolo 8 della legge regionale 29 novembre 1990, n. 52 concernente "Variazioni delle iscrizioni di assegnazioni statali e degli stanziamenti di capitoli di bilancio della regione per l'anno 1990". Proroga del termine fissato dall' articolo 7 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 23 );
h) la legge regionale 18 marzo 1991, n. 11 (Ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti);
i) l' articolo 5 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 7 settembre 1990, n. 43, in materia di valutazione di impatto ambientale, 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento dei rifiuti e 18 agosto 1986, n. 35, in materia di attività estrattive);
j) la legge regionale 4 settembre 1991, n. 41 (Interventi connessi alle varie fasi di smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi ed ulteriori modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 7 settembre 1987, n. 30 e 28 agosto 1989, n. 23);
k) l' articolo 81 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30 (Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 , variazioni al bilancio per l'anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili);
l) gli articoli 78 e 116 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 (Legge finanziaria 1993);
m) gli articoli 37, 38 e 39 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994);
n) la legge regionale 14 giugno 1996, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 , ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e di attività estrattive);
o) l' articolo 19 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29 (Assestamento e variazione del Bilancio 1996 e del Bilancio Pluriennale 1996-1998 ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 );
p) la legge regionale 3 settembre 1996, n. 39 (Attuazione della normativa statale in materia di cessazione dell'impiego dell'amianto);
q) l' articolo 15 della legge regionale 20 maggio 1997, n. 21 (Determinazione transitoria del fabbisogno estrattivo in materia di sabbie e ghiaie e modifiche ai regimi autorizzativo e sanzionatorio di cui alle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 35, e 27 agosto 1992, n. 25, in materia di attività estrattive. Modifiche alle leggi regionali 14 giugno 1996, n. 22, e 24 gennaio 1997, n. 5, in materia di smaltimento di rifiuti solidi);
r) il decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. (Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento di rifiuti);
s) gli articoli 3, 4, 6, 7 e 8 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);
t) gli articoli 2 e 3 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale);
u) il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale);
v) il comma 53 dell'articolo 3 e il comma 94 dell'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);
w) l' articolo 21 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 , recante: "Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica" e ulteriori disposizioni in materia urbanistica e ambientale);
x) i commi 11, 12, 13, 20, 21, 22 e 36 dell' articolo 18 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);
y) i commi 3 e 4 dell' articolo 18 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003);
z) gli articoli 8 e 9 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia);
aa) i commi 2, 3, 4, 10, 11 e 12 dell' articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 );
cc) i commi 11, 11 bis, 11 ter, 12 e 15 dell' articolo 4 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005);
dd) gli articoli 11 e 19 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 25 (Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia);
ee) la legge regionale 23 dicembre 2005, n. 32 (Modifiche all' articolo 4 della legge regionale 15/2005 - Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 );
ff) gli articoli 53 e 56 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport);
gg) i commi 31 e 32 dell' articolo 5 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007);
ii) gli articoli 135 e 136 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);
jj) i commi 53 e 54 dell' articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012);
kk) l' articolo 185 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);
ll) l' articolo 7 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali).
Art. 38
 (Primo termine per la presentazione delle domande in materia di edilizia residenziale)
1. In sede di prima applicazione e per l'anno 2017 le domande di sostegno alle iniziative di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), sono presentate, con le modalità previste dal regolamento di esecuzione, entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Piano annuale previsto dall'articolo 4, comma 4, della legge regionale medesima.
Art. 39
 (Norme di rinvio)
1. Per quanto non disposto dalla presente legge si applica la normativa statale vigente in materia.
2. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuti nella presente legge si intende effettuato al testo vigente dei medesimi comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.
Art. 40
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.