LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34

Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/10/2017
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3
 (Prevenzione della produzione dei rifiuti, riutilizzo e riciclaggio)
1. Le prescrizioni contenute nel Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti di cui all'articolo 14 e nel Piano di azione regionale per gli acquisti verdi predisposto in attuazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP), approvato con il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008 e successive modifiche, concorrono a implementare lo sviluppo dell'economia circolare.
2. La Regione, i Comuni e, per quanto di competenza, l'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti - AUSIR di cui alla legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), attuano le azioni previste dal Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti, anche promuovendo accordi reciproci e con le associazioni degli operatori economici, ambientaliste, di volontariato e dei consumatori, nonché con le istituzioni scolastiche.
3. Gli enti pubblici regionali e le società a prevalente capitale pubblico della Regione e degli enti locali della regione coprono il proprio fabbisogno annuale di manufatti e di beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo, con le modalità di cui all' articolo 196, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 152/2006 , e in conformità al Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti.
4. Con relazione da presentarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, i soggetti di cui al comma 3 trasmettono alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, su modello predisposto dalla Regione, la dichiarazione attestante il quantitativo di beni utilizzati, con riferimento all'anno precedente, distinguendo la percentuale proveniente da materiale riciclato.
5. L'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 è condizione necessaria per accedere ai finanziamenti regionali destinati all'attuazione di interventi nel settore dei rifiuti.
6. Ai fini della promozione degli acquisti verdi della pubblica amministrazione regionale e locale del Friuli Venezia Giulia e delle società partecipate dalle stesse, in conformità al Piano di azione regionale per gli acquisti verdi e ai criteri ambientali minimi (CAM) di cui all' articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e per quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 maggio 2016 (Incremento progressivo dell'applicazione dei criteri minimi ambientali negli appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture), l'obbligo di adottare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi previsti per l'affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e di forniture di carta in risme e carta grafica, si applica almeno alle seguenti percentuali del valore a base d'asta, con decorrenza dalle date indicate:
a) l'80 per cento dall'1 gennaio 2018;
b) il 90 per cento dall'1 gennaio 2019;
c) il 100 per cento dall'1 gennaio 2020.
7. Le misure e le politiche di sostegno ai settori produttivi, previste dalla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), prevedono meccanismi di premialità a beneficio delle imprese che pongono in essere azioni di prevenzione o di sostenibilità e azioni di tipo complesso, in linea con il Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti.
8. La Regione e i Comuni, nel rispetto delle loro competenze, all'interno delle proprie misure e politiche di sostegno ai settori produttivi e dei propri regolamenti, possono prevedere meccanismi di premialità e riduzione di imposte e tariffe per le imprese agricole, commerciali, industriali e per i cittadini che pongono in essere azioni di prevenzione o di sostenibilità in linea con il Programma regionale di prevenzione della produzione di rifiuti e che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi dello stesso.
9. La Regione promuove la costituzione di filiere del riutilizzo, della riprogettazione e del riciclaggio, legate alla realtà locale, fondate sullo scambio di esperienze, conoscenze, progetti e buone pratiche e composte da piccole e medie imprese, pubbliche e private, che utilizzano impianti e tecnologie a basso impatto ambientale.
10. Al fine di prolungare il ciclo di vita dei beni che il possessore non intende più utilizzare la Regione sostiene la realizzazione di centri comunali di riuso finalizzati all'esposizione temporanea di beni usati ma ancora adoperabili nello stato in cui si trovano o di beni destinati alla preparazione, mediante riparazione o smontaggio, per il riutilizzo.
11. Al fine di potenziare l'invio al riciclaggio dei rifiuti urbani la Regione promuove l'attuazione di sistemi di raccolta differenziata che garantiscano la massima differenziazione e la migliore qualità delle frazioni riciclabili, assumendo quali obiettivi da conseguire entro il 2024:
a) la raccolta differenziata al 70 per cento;
b) il 70 per cento di preparazione per il riutilizzo di beni e di riciclaggio di materia rispetto al rifiuto prodotto dalle frazioni costituite da carta, plastica, vetro e metalli;
c) la riduzione della produzione pro capite di rifiuti urbani del 20 per cento rispetto alla produzione del 2015.
12. La Regione promuove consumi e stili di vita sostenibili volti al contenimento e alla riduzione della produzione di rifiuti incentivando l'applicazione della tariffa puntuale del servizio di igiene urbana.
13. Per la copertura giornaliera dei rifiuti in discarica è da privilegiare l'utilizzo di materiali derivanti dall'attività di recupero dei rifiuti.
14. La Regione promuove l'adesione dei Comuni del Friuli Venezia Giulia alla sperimentazione prevista per il sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare di cui all' articolo 219 bis del decreto legislativo 152/2006 .