LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34

Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/10/2017
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 28
 (Collaudo degli impianti)
1. La realizzazione dei progetti di impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti e dei relativi progetti di variante è soggetta a collaudo in corso d'opera e a collaudo finale che costituisce presupposto per l'esercizio degli impianti stessi.
2. Il soggetto autorizzato, contestualmente all'inizio dei lavori di realizzazione del progetto dell'impianto o del progetto di variante, provvede alla nomina del collaudatore con oneri a proprio carico e ne dà comunicazione alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti.
3. In caso di mancata nomina del collaudatore la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti provvede ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera b).
4. Le operazioni di collaudo finale sono concluse entro novanta giorni dall'ultimazione dei lavori di realizzazione del progetto dell'impianto o del progetto di variante con la consegna alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti del certificato di collaudo finale o dell'esito negativo del collaudo stesso.
5. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 4 la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti sospende l'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera d), e diffida il gestore dell'impianto a consegnare il certificato di collaudo o l'esito negativo del collaudo finale, fissando un termine per l'adempimento, in difetto del quale, provvede ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera e).
6. In caso di esito negativo del collaudo finale la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti sospende l'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera d), e diffida il gestore dell'impianto a presentare, con le modalità di cui all'articolo 20, un progetto di variante al progetto autorizzato fissando un termine per l'adempimento. In caso di mancata presentazione, autorizzazione o realizzazione del progetto di variante, la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti provvede ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera f).
7. Gli interventi di chiusura dell'impianto previsti dal progetto autorizzato sono soggetti a collaudo ai sensi dei commi 2 e 3.
8. Le operazioni di collaudo di cui al comma 7 sono concluse entro novanta giorni dalla comunicazione della chiusura dell'impianto o dalla data di scadenza dell'autorizzazione unica, con la consegna alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti del certificato di collaudo o dell'esito negativo del collaudo stesso.