LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34

Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/10/2017
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 20
 (Autorizzazione delle varianti)
1. La domanda di autorizzazione del progetto di variante di un impianto autorizzato, corredata della documentazione tecnico-progettuale e delle eventuali autorizzazioni o degli eventuali atti di assenso comunque denominati e sottoscritta dal titolare dell'autorizzazione unica, è istruita con le modalità di cui all'articolo 18, comma 1.
2. Il procedimento autorizzatorio del progetto di variante si conclude con l'emanazione di un provvedimento di autorizzazione o di diniego motivato della stessa, entro il termine di centocinquanta giorni dalla presentazione della relativa domanda.
3. Ai fini della presente legge le varianti degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti autorizzati ai sensi dell' articolo 29 sexies del decreto legislativo 152/2006 , sono valutate in base all' articolo 5, comma 1, lettera l bis), del decreto legislativo 152/2006 , nell'ambito del procedimento di autorizzazione integrata ambientale.