LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 29

Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità.

TESTO VIGENTE dal 07/07/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/07/2017
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
420.03 - Edilizia scolastica
430.01 - Trasporti
430.02 - Viabilità
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime
440.01 - Beni ambientali
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

TITOLO IX
 ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Capo I
 Abrogazioni
Art. 63
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 7, comma 4, e l' articolo 68 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici);
b) l' articolo 9, comma 1, lettera h), della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo);
c) l' articolo 12, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2009 n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio);
e) l'articolo 10, comma 1, e l' articolo 14 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali);
f) l' articolo 34, comma 1 bis, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), e l' articolo 16, comma 4, della legge regionale 13/2014 , modificativo dell' articolo 34, comma 1 bis, della legge regionale 23/2007 .
Capo II
 Disposizioni transitorie e finali
Art. 64
 (Proroga delle Commissioni competenti alla determinazione dell'indennità definitiva)
1. Fino alla costituzione delle Commissioni così come previste dall'articolo 15, continuano a esercitare le funzioni in materia le Commissioni attualmente operanti.
Art. 65
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.