LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 29

Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità.

TESTO VIGENTE dal 07/07/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/07/2017
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
420.03 - Edilizia scolastica
430.01 - Trasporti
430.02 - Viabilità
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime
440.01 - Beni ambientali
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Capo I
 Disposizioni in materia di edilizia contributiva
Art. 52
1. All' articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 11 è inserito il seguente:
<<11 bis. Ai fini della scelta del tipo di analisi e dei valori deve essere in ogni caso garantito un livello di conoscenza di almeno LC2, come definito dal decreto ministeriale 14 gennaio 2008, (Norme tecniche per le costruzioni), per le diverse tipologie strutturali. Livelli di conoscenza inferiori o superiori e le connesse indagini, rilievi o prove da effettuare, da scegliere di concerto tra professionista e committente, dovranno essere giustificati valutando il rapporto costi/benefici delle indagini in relazione all'importanza dell'opera e alle sue presumibili caratteristiche di vulnerabilità, nonché alla possibilità di significativi risparmi dei costi di intervento a parità di livello di sicurezza raggiunto.>>;

b)
al comma 13 la parola << dal >> è sostituita dalle seguenti: << dalla data di ricevimento del >> e dopo la parola << beneficio >> sono aggiunte le seguenti: << , fatto salvo quanto previsto dal comma 13 bis >>;

c)
dopo il comma 13 è inserito il seguente:
<<13 bis. Qualora il termine di sei mesi per l'affidamento degli incarichi di cui al comma 13 non sia rispettato, l'organo concedente, su istanza del beneficiario, ha facoltà, in presenza di motivate ragioni, di concedere una proroga ovvero di fissare un nuovo termine, nel limite massimo di ulteriori sei mesi. Nel caso in cui il nuovo termine non sia rispettato si procede alla revoca del beneficio.>>.

2. La disposizione di cui all' articolo 4, comma 11 bis, della legge regionale 14/2016 , come inserito dal comma 1, lettera a), si applica ai procedimenti contributivi le cui domande sono presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per le domande già presentate ma non ancora finanziate alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora l'importo richiesto sia inferiore al limite massimo consentito ai sensi dell' articolo 4, comma 12, della legge regionale 14/2016 , gli Enti locali possono presentare una richiesta integrativa di contributo fino alla concorrenza dell'importo massimo di 50.000 euro, al fine di garantire un livello di conoscenza di almeno LC2, mantenendo tuttavia la posizione in graduatoria secondo l'ordine di presentazione della domanda iniziale.
4. La disposizione di cui all' articolo 4, comma 13 bis, della legge regionale 14/2016 , come inserito dal comma 1, lettera c), si applica anche ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 53
1.
Al comma 16 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), le parole << nuovo edificio >> sono sostituite dalle seguenti: << due nuovi edifici e relative pertinenze >> e la parola << sette >> è sostituita dalla seguente: << otto >>.

Art. 54
1.
Al comma 100 dell'articolo 4 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), le parole << con riferimento alle annualità fino al 2015 >> sono sostituite dalle seguenti: << con riferimento alle prime sei annualità >>.

2. Per le finalità previste dal comma 1 sono autorizzate le seguenti riclassificazioni: l'impegno n. 2017/760/3635/0/1 collegato all'impegno n. 2010/620/884/0/1, limitatamente all'importo di 42.120,03 euro, gravante sull'esercizio 2017 e riferito alla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) è imputato alla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
3. All'attuazione del comma 2 provvede, con proprio decreto, il Ragioniere generale della Regione.
Art. 55
1.
Al comma 170 dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), le parole << e interessi >> sono soppresse.

Art. 56
1.
Dopo il comma 19 dell'articolo 9 della legge regionale 27/2014 sono inseriti i seguenti:
<<19 bis. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere ai Comuni beneficiari dei contributi di cui al comma 16 un finanziamento pari al 65 per cento della spesa al fine di sostenere la realizzazione degli interventi, erogabile in unica soluzione su presentazione dell'atto di cessione del diritto di superficie. A tal fine i Comuni beneficiari presentano domanda al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio entro il 2 ottobre 2017.
19 ter. Il finanziamento di cui al comma 19 bis e le eventuali economie del contributo di cui al comma 16 sono restituiti dal Comune alla Regione senza applicazione di interessi entro centottanta giorni dall'ottenimento del certificato di agibilità dell'immobile o dal formarsi del silenzio assenso ovvero dalla presentazione della segnalazione certificata di agibilità.
19 quater. In caso di mancata riqualificazione degli immobili il contributo di cui al comma 16 e il finanziamento di cui al comma 19 bis sono restituiti nei termini indicati nel provvedimento di revoca.>>.

2. Per le finalità previste dall' articolo 9, comma 19 bis, della legge regionale 27/2014 , come inserito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 906.100 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
Art. 57
1.
Dopo il comma 13 dell'articolo 7 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), sono inseriti i seguenti:
<<13 bis. Al fine di sostenere la costruzione di edifici scolastici nuovi, l'Amministrazione regionale si fa carico dell'onere di corrispondere a INAIL i canoni di locazione previsti dall' articolo 1, comma 85, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), e dall' articolo 1, comma 317, della legge 24 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), dal momento in cui gli edifici scolastici nuovi sono consegnati agli enti locali individuati dalla programmazione regionale di cui al comma 1.
13 ter. Il prezzo di acquisto dell'area o dell'immobile, corrisposto da INAIL agli enti locali interessati, è versato alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per sostenere il Fondo di cui al comma 2.>>.

2. Per le finalità previste dall' articolo 7, comma 13 bis, della legge regionale 15/2014 , come inserito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 3 (Edilizia scolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 10 (Trasporto e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
Art. 58
 (Conferma di contributo al Comune di Sequals)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di 20.000 euro concesso ai sensi della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), con determinazione n. 612 del 25 marzo 2015 dalla Provincia di Pordenone al Comune di Sequals, per i lavori di adeguamento, completamento e miglioramento degli impianti sportivi comunali - campo sportivo di Lestans, a seguito della rendicontazione, nel rispetto della percentuale massima concedibile dell'80 per cento della spesa sostenuta e definitivamente ammessa, accertato in ogni caso il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico.
Art. 59
1.
Al comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), la parola: << vincolo >> è sostituita dalle seguenti: << vincoli normativi posti a tutela della pubblica incolumità >>.

Art. 60
1.
Al comma 26 dell'articolo 9 della legge regionale 15/2014 dopo le parole << in stato di abbandono o di sottoutilizzo >> sono aggiunte le seguenti: << ricadente nelle zone omogenee A o B0 o di singoli edifici a esse equiparati >>.

Art. 61
1.
Dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), è inserita la seguente:
<<b bis) un rappresentante indicato dall'Azienda sanitaria territorialmente competente;>>.

Art. 62
  (Adempimenti inerenti la rendicontazione di contributi straordinari concessi ai sensi dell' articolo 4, comma 57 della legge regionale 22/2007 )
1. L'amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi straordinari concessi agli Enti locali ai sensi dell' articolo 4, comma 57, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 , (Assestamento del bilancio 2007), per interventi di manutenzione e valorizzazione di affreschi murali devozionali, capitelli e ancone votive testimonianti la religiosità popolare, nei casi in cui gli interventi siano stati conclusi e sia accertato il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico, anche qualora non siano stati rispettati i termini fissati nel provvedimento di concessione. A rendicontazione della spesa, oltre a quanto previsto dall' articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in, materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), l'Ente beneficiario presenta specifica dichiarazione attestante che l'intervento è stato realizzato con buon esito nel rispetto dei valori storico culturali e, nel caso di beni catalogati, in conformità al progetto approvato dalla competente Soprintendenza.