LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 29

Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità.

TESTO VIGENTE dal 07/07/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/07/2017
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
420.03 - Edilizia scolastica
430.01 - Trasporti
430.02 - Viabilità
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime
440.01 - Beni ambientali
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 3
 (Demanio navigabile)
1. Fanno parte del sistema idroviario e costituiscono beni del demanio regionale navigabile i canali e le vie di navigazione interna, localizzati per la maggior parte del loro sviluppo nella laguna di Marano e Grado, che consentono di collegare tra loro e con il mare i porti e gli approdi di competenza regionale.
2. La rete di navigazione interna regionale risulta prevalentemente costituita dall'idrovia classificata Litoranea Veneta e dai canali e tratte fluviali navigabili a essa afferenti; ne fanno altresì parte i laghi che presentano naturalmente caratteristiche di navigabilità.
3. Costituiscono parte del sistema idroviario anche i canali marittimi del tratto costiero che consentono di collegare il mare con la rete di navigazione interna e con i porti e approdi costieri di competenza regionale.
4. La disciplina della navigazione interna, nonché i limiti, le prescrizioni e le fasce di rispetto per l'esercizio del diritto di navigazione interna sono individuati e regolamentati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata previo parere della competente Commissione consiliare, in conformità alla ricognizione della rete navigabile effettuata dall'Amministrazione regionale.