LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 29

Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità.

TESTO VIGENTE dal 07/07/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/07/2017
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
420.03 - Edilizia scolastica
430.01 - Trasporti
430.02 - Viabilità
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime
440.01 - Beni ambientali
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 25
1.
Il comma 9 bis dell'articolo 33 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni), è sostituito dal seguente:
<<9 bis. Per contribuire a soddisfare esigenze istituzionali delle Autonomie locali, del sistema socio sanitario pubblico regionale, dello sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica, la Regione, anche avvalendosi dell'ausilio tecnico della società strumentale di cui al comma 1, è autorizzata a concedere l'utilizzo di quote di capacità trasmissiva della Rete pubblica regionale a enti pubblici, università, istituti, scuole, enti per lo sviluppo industriale ed economico, consorzi e fondazioni scientifiche e di ricerca, nonché soggetti gestori di strade con sedi nel territorio regionale.>>.