LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 29

Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità.

TESTO VIGENTE dal 07/07/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/07/2017
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
420.03 - Edilizia scolastica
430.01 - Trasporti
430.02 - Viabilità
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime
440.01 - Beni ambientali
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 23
  (Interpretazione autentica dell' articolo 23, comma 3, della legge regionale 14/2002 )
1. In ordine ai lavori in economia di cui all' articolo 23, comma 3, della legge regionale 14/2002 - nella formulazione vigente prima delle modifiche apportate con la legge regionale 24/2016 - la locuzione <<per mezzo del personale della amministrazione aggiudicatrice>> si interpreta nel senso che nell'amministrazione diretta, vengono riconosciute le somme sia per la manodopera che per i mezzi propri impiegati, sotto la direzione del responsabile del procedimento.