LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 28

Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/07/2017
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.02 - Foreste
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
210.04 - Zootecnia
210.07 - Agricoltura biologica
210.09 - Agriturismo
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Capo III
  Modifiche alla legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)
Art. 74
1. All' articolo 3 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera j sexies) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<j sexies) organizza gli esami per il conseguimento delle seguenti abilitazioni:
1) a dirigente venatorio ai sensi dell'articolo 29;
2) all'esercizio venatorio ai sensi dell'articolo 29;
3) alla caccia di selezione agli ungulati ai sensi dell' articolo 5 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 (Disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica);
4) alla caccia tradizionale agli ungulati, ivi compresa la caccia agli ungulati con cani da seguita ai sensi dell' articolo 7 bis della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne);
5) a conduttore di cani da traccia ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 2;
6) ai prelievi in deroga di cui all' articolo 7, comma 2, della legge regionale 14/2007 ;
7) alla qualifica di guardia venatoria volontaria ai sensi dell' articolo 27 della legge 157/1992 ;>>;

b)
le lettere j septies) e j octies) del comma 1 sono abrogate;

c)
dopo la lettera e) del comma 2 è inserita la seguente:
<<e bis) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco regionale dei dirigenti venatori e del Registro dei cacciatori della regione;>>.

(1)
Note:
1Le lettere a) e b) del c. 1 del presente articolo hanno effetto dall'1/1/2018, come disposto dall'art. 105, c. 1, lett. a), L.R. 28/2017.
Art. 75
1.
Al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 6/2008 le parole << l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) >> sono sostituite dalle seguenti: << l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) >>.

Art. 76
1. All' articolo 8 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
<<c) indicare gli obiettivi faunistici delle specie cacciabili per ciascuna unità territoriale;>>;

b)
alla lettera e) del comma 3 le parole << strategie, obiettivi faunistici e criteri >> sono sostituite dalle seguenti: << i criteri >>;

c)
la lettera f) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
<<f) stabilire i criteri per la differenziazione del prelievo venatorio relativo alla selvaggina adulta proveniente da allevamento e per l'individuazione dei territori ove è possibile il rilascio della stessa senza limitazioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 con riferimento alle zone per le attività cinofile;>>;

d)
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
<<3 bis. In attesa dell'aggiornamento del PFR, dall'annata venatoria 2017/2018 gli obiettivi di cui al comma 3, lettera c), e i criteri di cui al comma 3, lettera f), possono essere adottati con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato faunistico regionale.>>;

e)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Il PFR e i relativi aggiornamenti sono predisposti dalla Direzione centrale competente in materia faunistica e venatoria.>>.

Art. 77
1.
Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 6/2008 dopo le parole << Orso bruno (Ursus arctos), >> sono inserite le seguenti: << Sciacallo dorato (Canis aureus), >>.

Art. 78
1. All' articolo 11 bis della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. L'attività di recupero di cui al comma 1 può essere svolta avvalendosi dei conduttori di cani da traccia abilitati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), punto 5), di seguito denominati recuperatori abilitati.>>;

b)
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
<<4 bis. I cani da traccia sono abilitati al recupero di fauna selvatica ferita a seguito del superamento di prove di lavoro:
a) organizzate dalla Regione;
b) organizzate dall'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI);
c) riconosciute dall'ENCI.
4 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i criteri per l'organizzazione e il riconoscimento delle prove di lavoro di cui al comma 4 bis. Il trattamento economico degli eventuali componenti esterni all'Amministrazione regionale della Commissione giudicatrice delle prove di lavoro di cui al comma 4 bis, lettera a), è stabilito nella deliberazione della Giunta regionale di nomina ed è disciplinato dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).
4 quater. L'abilitazione al recupero di fauna selvatica ferita è riconosciuta, previa domanda, ai conduttori e ai cani da traccia abilitati in altre Regioni italiane a seguito del superamento di un esame, una prova o un corso conforme ai criteri indicati dall'ISPRA.>>.

c)
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
<<7 bis. Gli ungulati feriti in seguito a sinistri stradali, qualora riportino lesioni tali da non poter essere riabilitati o rilasciati in natura o in relazione a circostanze di tempo e di luogo e per motivazioni di pubblica sicurezza, possono essere abbattuti sul posto da un cacciatore, individuato all'uopo dal Direttore della Riserva di caccia nella quale è avvenuto l'investimento.
7 ter. Il Direttore è tenuto ad avvisare, prima dell'inizio delle operazioni, il personale delle strutture della Regione competenti in materia di vigilanza venatoria, le quali possono impartire disposizioni o partecipare alle operazioni.
7 quater. Le spoglie degli ungulati di cui al comma 7 bis sono di proprietà della Riserva di caccia nella quale è avvenuto l'investimento.>>.

Note:
1La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/1/2018, come disposto dall'art. 105, c. 1, lett. a), L.R. 28/2017.
Art. 79
1. All' articolo 13 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 dopo le parole << predispone il PVD >> sono inserite le seguenti: << anche solo per alcune specie, >>;

b)
dopo il comma 7 è inserito il seguente:
<<7 bis. In attesa dell'aggiornamento del PFR, dall'annata venatoria 2017/2018, i criteri per la concessione del prelievo di fauna di cui al comma 7 possono essere adottati con deliberazione della Giunta Regionale, sentito il Comitato faunistico regionale. La deliberazione stabilisce anche i criteri per concedere il prelievo di fauna prevedendo correttivi, integrazioni e modifiche rispetto ai contenuti dei piani di prelievo dei PVD.>>.

Art. 80
1. All' articolo 14 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 3 è abrogato;

b)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. Il Direttore della Riserva di caccia è il legale rappresentante dell'associazione della Riserva di caccia ed è iscritto nell'Elenco regionale dei dirigenti venatori. La mancata iscrizione nell'Elenco per il mancato superamento del primo esame di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), punto 1), successivo all'elezione, comporta la decadenza del Direttore della Riserva di caccia e la gestione diretta dell'associazione Riserva di caccia da parte dell'Associazione di cui all'articolo 19. Il dirigente venatorio dichiarato decaduto è ineleggibile fino al superamento dell'esame.>>.

Art. 81
1. All' articolo 15 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera c) del comma 2 le parole << , il piano di prelievo venatorio >> sono soppresse;

b)
alla fine della lettera d) del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole << e il registro degli inviti >>.

Art. 82
1. All' articolo 16 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << , dell'Associazione di cui all'articolo 19 >> sono soppresse;

b)
al comma 2 le parole << dall'Assemblea dei soci e >> sono sostituite dalle seguenti: << dall'Assemblea dei soci conformemente alle clausole minime di uniformità individuate con deliberazione della Giunta regionale. Il regolamento >>;

c)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. L'esercizio venatorio è consentito sul territorio della Riserva di caccia esclusivamente quando:
a) la Riserva sia dotata del regolamento di fruizione venatoria già esecutivo;
b) la Riserva abbia versato la quota di cui all'articolo 17, comma 6, lettera b);
c) il Distretto abbia ratificato i censimenti annuali ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera f).>>;

d)
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
<<3 bis. L'esercizio venatorio nei confronti della fauna stanziale è consentito limitatamente alle specie per cui sia stato concesso il prelievo.
3 ter. La disposizione di cui al comma 3, lettera b), si applica dalla data di esecutività del regolamento di fruizione venatoria adottato conformemente alle clausole minime di cui al comma 2.>>.

Art. 83
1.
Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 6/2008 le parole << , con le modalità stabilite dall'Associazione di cui all'articolo 19, >> sono soppresse e dopo le parole << sono tenute a partecipare. >> è aggiunto il seguente periodo: << Qualora le stesse non partecipino all'esposizione dei trofei la Regione provvede a decretare la decadenza del Direttore della Riserva di caccia con conseguente commissariamento. >>.

Art. 84
1.
Le lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 6/2008 sono abrogate.

Art. 85
1.
All'alinea del comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 6/2008 dopo le parole << del Distretto venatorio >> sono inserite le seguenti: << o dell'associazione Riserva di caccia >>.

Art. 86
1.
Il comma 11 dell'articolo 23 della legge regionale 6/2008 è sostituito dal seguente:
<<11. Le autorizzazioni all'istituzione di aziende venatorie di cui ai commi 1 e 5 sono rilasciate e rinnovate con le medesime modalità per un periodo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni; la durata delle autorizzazioni di cui al comma 1 è determinata in considerazione dei programmi di gestione faunistico-venatoria e di miglioramento ambientale.>>.

Art. 87
1. All' articolo 25 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera c) del comma 1 le parole << scarso rilievo >> sono sostituite dalle seguenti: << non rilevante interesse >>;

b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Qualora la gestione della zona cinofila sia effettuata dalle Riserve di caccia e dalle associazioni venatorie e cinofile, le autorizzazioni all'istituzione delle zone cinofile sono rilasciate previo consenso scritto dei proprietari dei terreni.>>;

c)
al primo periodo del comma 3 le parole << inferiore all'annata venatoria >> sono sostituite dalle seguenti: << non superiore a cinque mesi >> e alla fine del secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole: << e non si applica quanto previsto dal comma 1 bis >>;

d)
il comma 5 è abrogato;

e)
al comma 7 le parole << è ammesso >> sono sostituite dalle seguenti: << sono consentiti l'immissione e >>.

Art. 88
1.
Al comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 6/2008 le parole << nel rispetto delle previsioni del PFR. Sino all'approvazione del PFR, le gare e prove cinofile si effettuano >> sono soppresse.

Art. 89
1.
Al comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 6/2008 le parole << e all'Associazione dei cacciatori >> sono soppresse.

Art. 90
1. All' articolo 29 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Per la partecipazione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies) punti da 1 a 5, è richiesto l'attestato di frequenza di un corso preparatorio organizzato dalle associazioni venatorie, dalle organizzazioni professionali agricole o dalle associazioni di protezione ambientale.>>;

b)
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. La Regione concede contributi ai soggetti di cui al comma 1 per l'organizzazione dei corsi preparatori di cui al medesimo comma 1.
1 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati, nel rispetto dei requisiti previsti dal presente articolo e dalla normativa regionale vigente:
a) i criteri per l'organizzazione dei corsi preparatori di cui al comma 1;
b) i criteri per l'organizzazione degli esami per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera, j sexies).
1 quater. Le Commissioni d'esame sono composte da almeno tre componenti, di cui almeno un dipendente regionale in qualità di Presidente. Il trattamento economico degli eventuali componenti esterni all'Amministrazione regionale è stabilito nella deliberazione della Giunta regionale di nomina della rispettiva Commissione ed è disciplinato dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).>>;

c)
il comma 2 è abrogato;

d)
al primo periodo del comma 3 le parole << di frequenza e di superamento dell'esame finale dei corsi di formazione per dirigenti venatori >> sono sostituite dalle seguenti: << di superamento dell'esame per il conseguimento dell'abilitazione a dirigente venatorio >> e le parole << istituito presso l'Associazione dei cacciatori >> sono soppresse;

e)
l'alinea del comma 4 è sostituita dalla seguente: << L'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio consiste: >>;

f)
alla lettera a) del comma 4 le parole << prova orale >> sono sostituite dalle seguenti: << o più prove >> e dopo le parole << zoologia applicata alla caccia, >> sono inserite le seguenti: << sulle principali patologie della fauna selvatica, >>;

g)
al comma 6 le parole << e campi di tiro a volo >> sono soppresse;

h)
il comma 7 è sostituito dal seguente:
<<7. L'esame di abilitazione all'esercizio della caccia di selezione e della caccia tradizionale agli ungulati si svolge sulla base degli indirizzi dell'ISPRA in materia. L'esame consente di verificare, in particolare, la conoscenza di nozioni di legislazione venatoria, di biologia, etologia ed ecologia applicata alla gestione faunistica, dei principi di gestione faunistica, dei sistemi di caccia, delle tecniche venatorie e della balistica, di etica venatoria, il riconoscimento degli ungulati e la trofeistica.>>;

i)
il comma 8 è abrogato.

Note:
1La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/1/2018, come disposto dall'art. 105, c. 1, lett. a), L.R. 28/2017.
Art. 91
1.
Alla fine del comma 4 dell'articolo 32 della legge regionale 6/2008 sono aggiunte le seguenti parole: << , fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2 bis >>.

Art. 92
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 6/2008 è inserito il seguente:
<<2 bis. Per favorire l'abbattimento dei cinghiali l'associazione della Riserva di caccia può rilasciare i permessi annuali di cui all'articolo 15, comma 2, lettera g), nel rispetto dei seguenti criteri:
a) i permessi riguardano esclusivamente la caccia al cinghiale;
b) i permessi sono rilasciati anche a cacciatori associati ad altre Riserve di caccia della regione;
c) in deroga ai limiti di cui al comma 1 il numero dei permessi non può essere superiore al 50 per cento dei cacciatori assegnati alla Riserva, fino ad un massimo di quindici permessi;
d) nella zona di rimozione del cinghiale il rilascio è dovuto se sul territorio della Riserva di caccia sono stati accertati danni da cinghiale da parte del Servizio competente in materia di gestione faunistica e venatoria nell'anno solare precedente;
e) al di fuori della zona di rimozione del cinghiale, il rilascio è dovuto se la Riserva di caccia non ha raggiunto il 75 per cento del completamento del piano di prelievo concesso nella stagione venatoria precedente.>>.

Art. 93
1.
Dopo il comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale 6/2008 è aggiunto il seguente:
<<3 bis. Il cacciatore deve tenere il fucile scarico e riposto nel fodero quando si muove a piedi per raggiungere il luogo o l'appostamento di caccia e per allontanarsi dagli stessi rispettivamente prima e dopo gli orari consentiti per l'attività venatoria.>>.

Art. 94
1.
Il comma 2 bis dell'articolo 37 della legge regionale 6/2008 è sostituito dal seguente:
<<2 bis. L'accertamento delle violazioni di disposizioni evincibili dagli obblighi di annotazione sul tesserino venatorio da parte dei soggetti preposti alla vigilanza venatoria deve essere effettuato esclusivamente a persone trovate in esercizio venatorio o attitudine di caccia, ai sensi del dell' articolo 28, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).>>.

Art. 95
1. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera b) è inserita la seguente:
<<b bis) in esecuzione dell'articolo 11 bis, comma 1, sono individuate le modalità per lo svolgimento dell'attività di recupero della fauna selvatica ferita;>>;

b)
la lettera e) è abrogata;

c)
alla lettera g) le parole << comma 1, >> sono soppresse;

d)
dopo la lettera h) è aggiunta le seguente:
<<h bis) in esecuzione dell'articolo 29, comma 1 bis, sono individuati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per l'attività di formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori.>>.

Art. 96
1.
Ai commi 1 e 2 dell' articolo 41 della legge regionale 6/2008 le parole << e le Province sono autorizzate >> sono sostituite dalle seguenti: << è autorizzata >>.

Art. 97
  (Norme finanziarie relative alla legge regionale 6/2008 )
1. Per le finalità previste dall' articolo 11, comma 1, della legge regionale 6/2008 , come modificato dall'articolo 77, è autorizzata la spesa di 75.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
3. Per le finalità previste dall' articolo 11 bis, comma 4 ter, della legge regionale 6/2008 , come modificato dall'articolo 78, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 2.000 euro, suddivisa in ragione di 1.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
5. Per le finalità previste dall' articolo 29, comma 1 bis, della legge regionale 6/2008 , come modificato dall'articolo 90, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 48.000 euro, suddivisa in ragione di 24.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante rimodulazione delle risorse all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019.
7. Per le finalità previste dall' articolo 29, comma 1 quater, della legge regionale 6/2008 , come modificato dall'articolo 90, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 6.000 euro, suddivisa in ragione di 3.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante rimodulazione delle risorse all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019.